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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29557/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25704-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro COMUNE di TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I I, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2423/28/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 24/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25704 sez.

MT - ud. 15-09-2022 -2- Premesso che:

1. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, in causa su ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Taranto su non impugnato avviso di accertamento ICI 2006, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto dell'originario ricorso sull'assorbente rilievo che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, l'avviso risultava essere stato ritualmente notificato;

1.1. la CTR ha dato conto del fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'atto impositivo era stato notificato recava l'attestazione dell'ufficiale postale di aver eseguito la notifica alla destinataria [OSCURATO:SOCIETA] "presso la sede sociale" e di avere provveduto alla consegna della raccomandate "raccogliendo la firma della persona dichiaratasi incaricata di tale attività";

2. la ricorrente lamenta violazione dell'art.7 della legge 20 novembre 1982,n. 890. od. proc. civ..

Deduce che nell'avviso di ricevimento della raccomandata non vi era l'indicazione dell'indirizzo di essa ricorrente e che dalla distinta delle raccomandate consegnate dal Comune all'ufficio postale, tra cui quella mediante la quale sarebbe stata notificato l'atto prodromico alla ingiunzione de qua, risultava indicato un indirizzo di sede dal quale, da circa due mesi prima della data della distinta, la sede era stata trasferita con annotazione del trasferimento presso la locale camera di commercio.

Evidenzia inoltre che sull'avviso di ricevimento risultava sbarrata la casella "destinatario persona giuridica" ed era stata apposta sul rigo "firma del destinatario o della persona delegata" una firma illeggibile senza alcuna indicazione della qualifica del sottoscritore.

Conclude doversi ritenere errata l'affermazione della CTR per cui era stata dal Comune dimostrata l'avvenuta notifica per posta dell'atto impositivo;

3. la ricorrente dichiara di aver "incardinato presso il tribunale di Taranto procedimento pe querela di falso al fine di accertare che la firna apposta sull'avviso di ricevimento non appartiene al legale rappresentante della Domus srI";

4. il Comune di Taranto resiste con controricorso; rilevato preliminarmente che l'avviso della adunanza non risulta essere stato comunicato alla ricorrente (essendovi attestazione di cancelleria per cui l'indirizzo PEC indicato dalla ricorrente non è presente nel Registro generale (REGINDE) la comunicazione avrebbe dovuto essere indirizzata all'indirizzo fisico di domiciliazione "in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso e nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]", mentre risulta fatto mediante deposito in cancelleria), la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo davanti alla Sezione Quinta; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Quinta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25704-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro COMUNE di TARANTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I I I, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2423/28/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 24/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25704 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Premesso che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Puglia, in causa su ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Taranto su non impugnato avviso di accertamento ICI 2006, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto dell'originario ricorso sull'assorbente rilievo che, al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, l'avviso risultava essere stato ritualmente notificato; 1.1. la CTR ha dato conto del fatto che l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui l'atto impositivo era stato notificato recava l'attestazione dell'ufficiale postale di aver eseguito la notifica alla destinataria [OSCURATO:SOCIETA] "presso la sede sociale" e di avere provveduto alla consegna della raccomandate "raccogliendo la firma della persona dichiaratasi incaricata di tale attività"; 2. la ricorrente lamenta violazione dell'art.7 della legge 20 novembre 1982,n. 890. od. proc. civ.. Deduce che nell'avviso di ricevimento della raccomandata non vi era l'indicazione dell'indirizzo di essa ricorrente e che dalla distinta delle raccomandate consegnate dal Comune all'ufficio postale, tra cui quella mediante la quale sarebbe stata notificato l'atto prodromico alla ingiunzione de qua, risultava indicato un indirizzo di sede dal quale, da circa due mesi prima della data della distinta, la sede era stata trasferita con annotazione del trasferimento presso la locale camera di commercio. Evidenzia inoltre che sull'avviso di ricevimento risultava sbarrata la casella "destinatario persona giuridica" ed era stata apposta sul rigo "firma del destinatario o della persona delegata" una firma illeggibile senza alcuna indicazione della qualifica del sottoscritore. Conclude doversi ritenere errata l'affermazione della CTR per cui era stata dal Comune dimostrata l'avvenuta notifica per posta dell'atto impositivo; 3. la ricorrente dichiara di aver "incardinato presso il tribunale di Taranto procedimento pe querela di falso al fine di accertare che la firna apposta sull'avviso di ricevimento non appartiene al legale rappresentante della Domus srI"; 4. il Comune di Taranto resiste con controricorso; rilevato preliminarmente che l'avviso della adunanza non risulta essere stato comunicato alla ricorrente (essendovi attestazione di cancelleria per cui l'indirizzo PEC indicato dalla ricorrente non è presente nel Registro generale (REGINDE) la comunicazione avrebbe dovuto essere indirizzata all'indirizzo fisico di domiciliazione "in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso e nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]", mentre risulta fatto mediante deposito in cancelleria), la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo davanti alla Sezione Quinta; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Quinta. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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