CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20589/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNO Fissata la trattazione con il rito camerale non partecipato ex art. 24 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso( C jr-' (11e-11 n 31,4t f L oL. p AD rtops. i i Dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Livorno ha condannato Adel [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 01G5Y8K) alla pena di euro 15.000 di multa per il reato ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286 di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore in data 21 febbraio 2019; fatto accertato in data 22 febbraio 2021. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge: - con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in quanto al momento dell'accertamento del fatto vi erano restrizioni alla circolazione, a causa della pandemia COVID19, che hanno reso irrealizzabile la condotta ordinata (primo motivo); - con riguardo al mancato riconoscimento della "causa di giustificazione" del giustificato motivo di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286 del 1998 sulla base di una indimostrata condizione economica dell'imputato, che deriverebbe dall'attività delittuosa dallo stesso in precedenza svolta, mentre risultava lo stato di indigenza che impedisce all'imputato di fare fronte alle esigenze primarie e che, dunque, gli impedisce di acquistare i titoli di viaggio (secondo motivo); - con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al conseguente trattamento sanzionatorio (terzo motivo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per varie ragioni, ma anzitutto perché, deducendo la violazione della legge penale sostanziale, introduce delle critiche, generiche e aspecifiche, al compendio motivazionale, così prospettando delle censure non consentite. 2. È bene evidenziare che la fattispecie incriminatrice dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore ha natura di reato omissivo proprio. Il presupposto, ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell'obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del questore dell'ordine di allontanamento ex art. 14 comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e, da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l'ordine di allontanamento è chiamato a dare esecuzione. Entrambi i provvedimenti amministrativi contribuiscono a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicità del reato, assumendo la veste di presupposti positivi della condotta omissiva incriminata, ossia di antecedenti logici e giuridici della condotta inseriti nella fattispecie incriminatrice e tali da condizionarne la tipicità. La descrizione legislativa del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore rende del tutto esplicito l'inserimento di tale ordine nella fattispecie incriminatrice; rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, il provvedimento di cui all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e deve essere, in particolare, motivato congruamente con riferimento alla riconducibìlità del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge al fine di scongiurare il rischio che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'ordine del questore ex art. 14 comma 5-bis e, dunque, l'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all'Autorità di polizia. Dalla collocazione di tale ordine nel sottosistema finalizzato all'esecuzione del provvedimento di espulsione discende, infatti, che la validità del secondo si riflette su quella del primo. L'attribuzione al provvedimento di espulsione del ruolo di antecedente logico-giuridico della condotta incriminata dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 si ricollega, dunque, al condizionamento che tale provvedimento esplica sulla legittimità dell'ordine e, pertanto, sulla tipicità del reato. Nell'assetto normativo delineato dalla legge, la diversa tipologia di espulsione gioca un ruolo decisivo nella configurazione delle diverse fattispecie incriminatrici. Più specificamente l'ingiustificata violazione dell'ordine di allontanamento in caso di espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, (cfr. art. 14, comma 5-ter, così come modificato dal d.l. n. 89 del 2011) deve essere intesa come riferita ai vari casi in cui l'espulsione può essere eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera (anche se in concreto non è stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione con l'accompagnamento forzoso o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), ossia alle diverse ipotesi disciplinate dall'art. 13, comma 4. Qualora, pertanto, la vicenda esecutiva si sia sviluppata attraverso l'adozione, da parte del questore, di un ordine di allontanamento, la sua ingiustificata violazione è punita con la multa da diecimila a ventimila euro. Viceversa, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera (art. 13, comma 5), lo straniero può richiedere al prefetto un termine per allontanarsi dall'Italia; in caso di inottemperanza al decreto di allontanamento emesso dal questore, si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro. 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è generico, aspecifìco e manifestamente infondato. 3.1. Anzitutto, è manifestamente infondata la questione della impossibilità di lasciare il territorio nazionale a causa della pandemia. Il provvedimento di espulsione è del 21 febbraio 2019, cioè è stato emesso e notificato, con effetti immediati, in epoca largamente anteriore all'introduzione di qualsivoglia restrizione alla circolazione (marzo 2020), sicché nulla impediva all'imputato di lasciare, così come prescritto, il territorio nazionale fin dal 2019. Non risulta, del resto, che l'imputato abbia mai allegato l'impossibilità di adempiere; anche all'atto del controllo operato in data 21 febbraio 2021 egli non ha fatto presente alcuna difficoltà. D'altra parte, per le limitazioni alla libertà di circolazione introdotte dal marzo 2020 sono sempre state previste ampie deroghe per gravi motivi e necessità e, in particolare, per adempiere a obblighi di legge, sicché la doglianza è manifestamente infondata poiché l'imputato avrebbe potuto avvalersi di tali deroghe per allontanarsi dal territorio nazionale. 3.2. Va, infine, considerato che la sentenza non riporta alcuno degli argomenti difensivi oggi sviluppati nel ricorso, il quale, senza denunciare d'incompletezza la sintesi delle ragioni difensive che è riportata nell'atto impugnato, è sostanzialmente finalizzato a provocare una valutazione di merito da parte del giudice di legittimità.4. Il secondo motivo di ricorso è generico e aspecifico per quello che riguarda il presunto stato di indigenza che avrebbe costituito ostacolo all'esecuzione del provvedimento amministrativo. 4.1. Anche in questo caso non risulta che una tale questione sia stata posta al giudice di merito, sicché si tratta di doglianze non consentite perché caratterizzate da proposizioni critiche in fatto. 4.2. Si tratta, del resto, di una mera asserzione, priva di specifica allegazione e indicazione degli atti processuali dai quali il giudice di merito l'avrebbe dovuta trarre. Viceversa, il provvedimento impugnato da' atto, alla luce dei precedenti penali, della capacità economica dell'imputato, derivante da attività illecite, sicché l'indigenza appare meramente asserita. 5. Anche il terzo motivo è non consentito e manifestamente infondato. 5.1. Anzitutto, il motivo denuncia la violazione di legge, ma formula una critica sulla motivazione. 5.2. Inoltre, il motivo critica in fatto la motivazione del provvedimento impugnato che non è affatto incongrua ed illogica in merito al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che è possibile procedere, senza una particolare articolazione della motivazione, alla determinazione del trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), sicché, tenuto presente che è stata motivatamente irrogata la pena di euro 15.000, la censura difensiva è manifestamente infondata. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes