CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 16361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Venezia.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per laconversione del ricorso in opposizione, con conseguente trasmissione degli atti alPresidente del Tribunale di Venezia;letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente in replica alle conclusioni delProcuratore generale, che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Venezia, incomposizione monocratica, ha disposto la correzione dell’errore materialecontenuto nel decreto di liquidazione dei compensi in favore di difensore diimputato ammesso al gratuito patrocinio; indicando, in luogo dell’importooriginariamente liquidato in complessivi € 1.650,00, quello di € 1.198,00.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ammessoal patrocinio a spese dello Stato nell’ambito del procedimento n.3711/2018 RGNR;articolando un unico motivo di impugnazione, nel quale ha dedotto – ai sensidell’art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. – la violazione di norme processualistabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 127. 130 e 178 cod.proc.pen..Ha argomentato che il giudice aveva disposto la correzione delprovvedimento de plano senza dare luogo al procedimento camerale partecipatodi cui all’art.127 cod.proc.pen., con conseguente violazione del diritto alcontraddittorio e perfezionamento di una nullità di ordine generale; ha dedotto chetale mancata fissazione avrebbe impedito al ricorrente di mettere in rilievo alcunecircostanze di diritto, quali l’assenza di un effettivo errore materiale (avendo ilprovvedimento determinato una vera modifica essenziale della decisione) e lalegittimità dell’originaria quantificazione, in quanto comunque rientrante nei limitiprevisti dalla normativa e che, in ogni caso, un’eventuale violazione dei criterirelativi avrebbe dovuto considerarsi un errore di diritto, censurabile dalle altreparti processuali con gli ordinari mezzi di impugnazione.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la conversione del ricorso in opposizione, ai sensi degli artt.84 e 170del TUSG, con conseguente richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale diVenezia.Il ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni delProcuratore generale, insistendo nell’accoglimento dell’impugnazione.4. Il ricorso è fondato5. La fattispecie in esame attiene a una correzione del contenuto deldecreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di imputato ammessoal patrocinio a spese dello Stato, già adottato dal giudice ai sensi dell’art.82 deld.P.R. 30 maggio 2002, n.115.Va quindi rilevato che – ai sensi dell’art.130, comma 3, cod.proc.pen. – laprocedura di correzione è disposta in camera di consiglio a norma dell’art.127cod.proc.pen.; da ciò conseguendone che il provvedimento emesso de plano esenza l’adozione delle relative formalità – e, in particolare, del previo avviso alleparti – è da considerarsi affetto da nullità di ordine generale (Sez. 4, n. 8612 del08/02/2022, Halili, Rv. 282933; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Bertini, Rv.265638), la quale può essere fatta valere attraverso il ricorso per cassazione (cfr.Sez. 1, n. 46504 del 30/06/2022, D’Urso, Rv. 283838, la quale ha precisato chel'espressione letterale "a norma dell'art. 127 cod. proc. pen.", contenuta nell'art.130, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce non solo alle forme del procedimentocamerale, ma anche al regime di impugnabilità del provvedimento finale).6. D’altra parte, questa Corte ha precisato che deve ritenersi inammissibileil ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di erroremateriale emesso dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente,previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concretointeresse a partecipare alla camera di consiglio medesima per allegare fatti osituazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sez. 4,n. 39523 del 15/06/2016, Passaquindici, Rv. 268338; Sez. 6, n. 42622 del18/09/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264946).Nel caso in esame, il ricorrente ha puntualmente dedotto gli elementipotenzialmente rappresentabili di fronte al giudice, con riferimentoall’insussistenza di una fattispecie di effettivo errore materiale e alla dedottacorrettezza dell’originario decreto di liquidazione in ordine ai parametri diriferimento.Dovendosi dedurre, in relazione a quanto argomentato dal Procuratoregenerale, che non si verte nell’ambito di un provvedimento decisorio emesso exnovo e, come tale, impugnabile autonomamente ai sensi dell’art.170 TUSG,trattandosi – per espressa qualificazione compiuta dal Giudice – di una correzionedella precedente ordinanza di liquidazione.7. Sussistendo la dedotta nullità di ordine generale e la presenza di unconcreto interesse all’instaurazione della procedura camerale partecipata, neconsegue che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, contrasmissione degli atti al Tribunale di Venezia, per il seguito di competenza. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alTribunale di Venezia per l'ulteriore corso.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]