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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32443/2026

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Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, rispettivamentesulla responsabilità e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, e quindi inammissibili, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;osservato, in particolare, in relazione alla individuazione dell’imputato comel’autore dei reati (primo motivo), che la motivazione ne ricostruisce i movimenti,in base ai filmati delle telecamere, identificando i veicoli utilizzati nelle distinterapine (cfr., in particolare, pagine 7-8-9 della sentenza impugnata) in quelli diproprietà del [OSCURATO:PERSONA] e della compagna, valorizzando inoltre il riconoscimentodell’imputato da parte della vittima, a mezzo del tatuaggio sotto l’occhio destro;ritenuto, inoltre, che il secondo motivo non è consentito in sede di legittimitàed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente daevidenti illogicità, che indica plurimi fattori tali da imporre il diniegodell’attenuante invocata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, rispettivamentesulla responsabilità e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sirisolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare nonspecifici ma soltanto apparenti, e quindi inammissibili, in quanto omettono diassolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenzaoggetto di ricorso;osservato, in particolare, in relazione alla individuazione dell’imputato comel’autore dei reati (primo motivo), che la motivazione ne ricostruisce i movimenti,in base ai filmati delle telecamere, identificando i veicoli utilizzati nelle distinterapine (cfr., in particolare, pagine 7-8-9 della sentenza impugnata) in quelli diproprietà del [OSCURATO:PERSONA] e della compagna, valorizzando inoltre il riconoscimentodell’imputato da parte della vittima, a mezzo del tatuaggio sotto l’occhio destro;ritenuto, inoltre, che il secondo motivo non è consentito in sede di legittimitàed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente daevidenti illogicità, che indica plurimi fattori tali da imporre il diniegodell’attenuante invocata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32443/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris