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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12161/2026

Testo disponibile della fonte

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nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamen-te agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 662/2024depositata il 01/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, stipulava nel 2009 uncontratto di appalto per la realizzazione di impianti elettrici con la societàMarp [OSCURATO:SOCIETA]., committente, in un cantiere sito in Rende alla viaG. [OSCURATO:PERSONA].

Nel 2012 l’appaltatore otteneva dal Tribunale di Cosenza unNumero registro generale 19064/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 12161/2026Data pubblicazione 01/05/2026decreto ingiuntivo per il pagamento di € 19.760 a titolo di saldo per leprestazioni eseguite.

La committente proponeva opposizione eccependoche il contratto del 30/11/2009 era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA],soggetto privo di poteri rappresentativi, essendo l’amministratore unicoDino Paese, e contestando l’esecuzione dei lavori nel cantiere indicato.Il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione ritenendo provatal’esecuzione delle opere e applicando il principio dell’apparenza del dirittoin ragione del comportamento colposo del rappresentato.In appello la committente censurava la decisione per erronea valutazio-ne delle prove e della disciplina sulla rappresentanza.

La Corte di appellodi Catanzaro con la sentenza in epigrafe ha accolto il gravame e riformatola sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo.Ricorre per cassazione l’appaltatore sulla base di un motivo.

Resiste lacommittente con controricorso e memoria.

Il Consigliere delegato ha for-mulato proposta di definizione anticipata per inammissibilità del ricorso.

Ilricorrente ne ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente è opportuno ricordare che non sussiste incompatibilitàdell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. a far par-te del collegio, anche con funzione di relatore, siccome chiarito dalle Se-zioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, alla quale è sufficientein questa sede rinviare.1. – Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 1398, 1399,1704 c.c. e degli artt. 116, 437 c.p.c., con la seguente argomentazione.La Corte distrettuale ha errato nel non ravvisare una ipotesi di rappresen-tanza apparente e di autoresponsabilità del rappresentato; il comporta-mento della committente, la quale ha consentito l’ingresso degli operai incantiere e ha utilizzato le forniture, ha ingenerato nel terzo un affidamentoincolpevole circa i poteri di [OSCURATO:PERSONA]; il lungo tempo trascorso primadella contestazione e la missiva del 20/04/2011 con cui si chiedevaNumero registro generale 19064/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 12161/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’applicazione dell’aliquota agevolata costituiscono fatti concludenti idoneia integrare la ratifica del negozio; la Corte di appello ha effettuato unesame superficiale del materiale probatorio, senza considerare che le de-posizioni testimoniali confermavano l'esecuzione dei lavori da partedell'appaltatore.Il motivo è inammissibile.La sentenza in epigrafe si fonda su due distinte ed autonome rationesdecidendi.In primo luogo, ha rilevato che il contratto risulta essere stato stipulatoda un soggetto indicato come amministratore delegato della committente,non rispondente a colui che risulta munito dei poteri di legale rappresen-tanza dalla visura camerale, dalla quale si ricava la diversa identità delrappresentante, individuato in [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato hasostenuto che l’onere della prova dell’effettiva sussistenza del potere rap-presentativo, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria, spetta al ter-zo contraente ai sensi dell’art. 2697 c.c. ed ha concluso che il contratto èinefficace nei confronti della committente per mancanza di ratifica, nonpotendosi attribuire efficacia probatoria alla missiva del 20/04/2011, riferi-ta a forniture in cantieri diversi.In secondo luogo, la Corte territoriale ha affermato che, a fronte dellecontestazioni sulla mancata esecuzione delle lavorazioni, sarebbe statoonere dell’appaltatore dimostrare la fondatezza della pretesa dando provadi avere eseguito le prestazioni di cui richiede il pagamento.

Il quadroprobatorio – ad avviso del giudice di appello - non consente di accertarel’esecuzione da parte dell’appaltatore delle lavorazioni oggetto del contrat-to in via [OSCURATO:PERSONA], poiché i testimoni escussi hanno riferito di attivitàprestate in cantiere sito in via Ligabue, diverso da quello di interesse e giàoggetto di fatture quietanzate prodotte dalla committente.Le censure si concentrano sulla rappresentanza apparente e sulla prete-sa ratifica per fatti concludenti, investendo così solo la prima ratio deci-Numero registro generale 19064/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 12161/2026Data pubblicazione 01/05/2026dendi.

Quanto alla seconda ratio decidendi, la ricorrente avrebbe dovutoformulare un motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., indi-viduando i fatti specifici il cui esame sarebbe stato omesso e che risulta-vano decisivi ai fini della prova dell'esecuzione delle prestazioni delle qualiè chiesto il pagamento.

In difetto, le deduzioni non sono idonee a censu-rare ammissibilmente la ratio autonoma sulla mancata prova, che quindi sipresta a sorreggere in modo autonomo la decisione impugnata, indipen-dentemente dall’esito che avrebbe la cognizione della censura relativa allaprima ratio.Infatti, ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di rationesdecidendi distinte ed autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreg-gere sul piano logico e giuridico la decisione adottata, la ricorrente ha l'o-nere di censurare ammissibilmente ogni ratio, a pena di inammissibilitàdell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse: ciò in quanto, di-venuta definitiva l'autonoma motivazione non censurata (o mal censura-ta), le censure rivolte alle altre non potrebbero comunque condurre allacassazione della sentenza (cfr. Cass.

SU n. 7931/2013 e successiva giuri-sprudenza consolidata conforme).2. – Il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquida-no come da dispositivo.Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, conforme alla propostadi definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrenteal pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende,delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr.

S.U. n.27195/2023).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, si dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-Numero registro generale 19064/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 12161/2026Data pubblicazione 01/05/2026to, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200, ed agli accessori di legge, da corrispondere agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono dichiarati antistatari.

Condanna altresì laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di €2.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma.

Condanna la ricorrente al paga-mento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.000 aisensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ri-corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 22/04/2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamen-te agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 662/2024depositata il 01/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta, stipulava nel 2009 uncontratto di appalto per la realizzazione di impianti elettrici con la societàMarp [OSCURATO:SOCIETA]., committente, in un cantiere sito in Rende alla viaG. [OSCURATO:PERSONA]. Nel 2012 l’appaltatore otteneva dal Tribunale di Cosenza unNumero registro generale 19064/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 12161/2026Data pubblicazione 01/05/2026decreto ingiuntivo per il pagamento di € 19.760 a titolo di saldo per leprestazioni eseguite. La committente proponeva opposizione eccependoche il contratto del 30/11/2009 era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA],soggetto privo di poteri rappresentativi, essendo l’amministratore unicoDino Paese, e contestando l’esecuzione dei lavori nel cantiere indicato.Il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione ritenendo provatal’esecuzione delle opere e applicando il principio dell’apparenza del dirittoin ragione del comportamento colposo del rappresentato.In appello la committente censurava la decisione per erronea valutazio-ne delle prove e della disciplina sulla rappresentanza. La Corte di appellodi Catanzaro con la sentenza in epigrafe ha accolto il gravame e riformatola sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo.Ricorre per cassazione l’appaltatore sulla base di un motivo. Resiste lacommittente con controricorso e memoria. Il Consigliere delegato ha for-mulato proposta di definizione anticipata per inammissibilità del ricorso. Ilricorrente ne ha chiesto la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente è opportuno ricordare che non sussiste incompatibilitàdell’estensore della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. a far par-te del collegio, anche con funzione di relatore, siccome chiarito dalle Se-zioni unite con la sentenza n. 9611 del 10-4-2024, alla quale è sufficientein questa sede rinviare.1. – Con l’unico motivo si denuncia la violazione degli artt. 1398, 1399,1704 c.c. e degli artt. 116, 437 c.p.c., con la seguente argomentazione.La Corte distrettuale ha errato nel non ravvisare una ipotesi di rappresen-tanza apparente e di autoresponsabilità del rappresentato; il comporta-mento della committente, la quale ha consentito l’ingresso degli operai incantiere e ha utilizzato le forniture, ha ingenerato nel terzo un affidamentoincolpevole circa i poteri di [OSCURATO:PERSONA]; il lungo tempo trascorso primadella contestazione e la missiva del 20/04/2011 con cui si chiedevaNumero registro generale 19064/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 12161/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’applicazione dell’aliquota agevolata costituiscono fatti concludenti idoneia integrare la ratifica del negozio; la Corte di appello ha effettuato unesame superficiale del materiale probatorio, senza considerare che le de-posizioni testimoniali confermavano l'esecuzione dei lavori da partedell'appaltatore.Il motivo è inammissibile.La sentenza in epigrafe si fonda su due distinte ed autonome rationesdecidendi.In primo luogo, ha rilevato che il contratto risulta essere stato stipulatoda un soggetto indicato come amministratore delegato della committente,non rispondente a colui che risulta munito dei poteri di legale rappresen-tanza dalla visura camerale, dalla quale si ricava la diversa identità delrappresentante, individuato in [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato hasostenuto che l’onere della prova dell’effettiva sussistenza del potere rap-presentativo, quale fatto costitutivo della pretesa creditoria, spetta al ter-zo contraente ai sensi dell’art. 2697 c.c. ed ha concluso che il contratto èinefficace nei confronti della committente per mancanza di ratifica, nonpotendosi attribuire efficacia probatoria alla missiva del 20/04/2011, riferi-ta a forniture in cantieri diversi.In secondo luogo, la Corte territoriale ha affermato che, a fronte dellecontestazioni sulla mancata esecuzione delle lavorazioni, sarebbe statoonere dell’appaltatore dimostrare la fondatezza della pretesa dando provadi avere eseguito le prestazioni di cui richiede il pagamento. Il quadroprobatorio – ad avviso del giudice di appello - non consente di accertarel’esecuzione da parte dell’appaltatore delle lavorazioni oggetto del contrat-to in via [OSCURATO:PERSONA], poiché i testimoni escussi hanno riferito di attivitàprestate in cantiere sito in via Ligabue, diverso da quello di interesse e giàoggetto di fatture quietanzate prodotte dalla committente.Le censure si concentrano sulla rappresentanza apparente e sulla prete-sa ratifica per fatti concludenti, investendo così solo la prima ratio deci-Numero registro generale 19064/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 12161/2026Data pubblicazione 01/05/2026dendi. Quanto alla seconda ratio decidendi, la ricorrente avrebbe dovutoformulare un motivo ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., indi-viduando i fatti specifici il cui esame sarebbe stato omesso e che risulta-vano decisivi ai fini della prova dell'esecuzione delle prestazioni delle qualiè chiesto il pagamento. In difetto, le deduzioni non sono idonee a censu-rare ammissibilmente la ratio autonoma sulla mancata prova, che quindi sipresta a sorreggere in modo autonomo la decisione impugnata, indipen-dentemente dall’esito che avrebbe la cognizione della censura relativa allaprima ratio.Infatti, ove la sentenza impugnata si fondi su una pluralità di rationesdecidendi distinte ed autonome, ciascuna singolarmente idonea a sorreg-gere sul piano logico e giuridico la decisione adottata, la ricorrente ha l'o-nere di censurare ammissibilmente ogni ratio, a pena di inammissibilitàdell'impugnazione per sopravvenuto difetto di interesse: ciò in quanto, di-venuta definitiva l'autonoma motivazione non censurata (o mal censura-ta), le censure rivolte alle altre non potrebbero comunque condurre allacassazione della sentenza (cfr. Cass. SU n. 7931/2013 e successiva giuri-sprudenza consolidata conforme).2. – Il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquida-no come da dispositivo.Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, conforme alla propostadi definizione anticipata, consegue, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., vigente art. 96, co. 3 e 4, cod. proc. civ., la condanna del ricorrenteal pagamento in favore della controparte e della cassa delle ammende,delle somme, stimate congrue, di cui in dispositivo (cfr. S.U. n.27195/2023).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, si dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-Numero registro generale 19064/2024Numero sezionale 1016/2026Numero di raccolta generale 12161/2026Data pubblicazione 01/05/2026to, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200, ed agli accessori di legge, da corrispondere agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono dichiarati antistatari. Condanna altresì laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma di €2.000 ai sensi dell’art. 96, terzo comma. Condanna la ricorrente al paga-mento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.000 aisensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ri-corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 22/04/2026.Il PresidenteGIUSEPPE GRASSO
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