CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05654/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che: - gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale (sedici anni tra la commissione del primo reato e degli altri) e l’eterogeneità tra le violazioni sono due tra gli indici di valutazione della inesistenza di una volizione unitaria e rendono nel caso in esame non manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, il secondo ed il terzo non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; - né è possibile, come fa il ricorso, retrodatare al momento del primo reato la data di commissione della seconda estorsione, in quanto asseritamente “estorsione storica”, atteso che in tema di continuazione, il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264); - da ultimo, la affermazione del ricorso secondo cui anche il reato di omicidio dovesse, in realtà, farsi risalire al medesimo contesto temporale del primo reato è proposta in ricorso in modo assertivo senza essere accompagnata dalla indicazione delle circostanze di fatto, o delle ragioni di diritto, che dovrebbero sostenere la affermazione in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30