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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20696/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1977 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - sezione del riesame del 29 ottobre Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 29 ottobre 2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora in Napoli e Caserta in relazione ai reati di associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.

Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelar', desunte dalla permanenza t dell'associazione a delinquere e dalla dedizione al crimine dell'indagato, pur essendosi il sodalizio disgregato a seguito dell'intervenuta applicazione di misure cautelari e pur avendo il ricorrente riportato un unico precedente penale, peraltro risalente nel tempo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le censure, formulate dal ricorrente in ordine alle esigenze cautelari, sono prive di specificità, in quanto non si confrontano con le argomentazioni con cui il giudice del riesame ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente un "quadro cautelare notevolmente allarmante", deponendo in tal senso: - la gravità delle condotte poste in essere dal sodalizio, finalizzate sia alla sistematica e continuativa acquisizione di illeciti profitti mediante un articolato sistema fraudolento, basato sulla creazione di organismi societari, deputati a celare, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la commercializzazione in evasione di imposta di ingenti quantitativi di prodotti alcolici, sia al trasferimento degli illeciti profitti per il successivo reimpiego in ulteriori attività commerciali; - il modus operandi in forma organizzata; - i ruoli rivestiti dagli indagati, ciascuno con compiti fondamentali per l'esistenza e l'operatività dell'associazione; - il radicato e perdurante inserimento nel traffico illegale di prodotti alcolici con la possibilità di poter contare, ancora nell'attualità, su un'ampia rete di acquirenti in grado di alimentare il circuito distributivo.

Il menzionato Tribunale ha evidenziato, poi, l'elevata trasgressività e spregiudicatezza, manifestata dall'indagato, la condivisione di moduli operativi organizzati e lo stretto legame fiduciario con il gruppo Barrette.

Così motivando e, dunque, desumendo il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato sia dalla gravità e protrazione nell'attualità delle condotte sia dalla capacità delinquenziale dell'indaciato, il Tribunale del riesame si è conformato all'orientamento enunciato in sede di legittimità, c:he questo Collegio condivide, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (Sez.

VI, n. 8211 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18.12.2015, Rv 266485 in motivaz.; Sez.

VI, n. 2996 del 30.7.1992, Rv 191656), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Deve quindi affermarsi che le argomentazioni, poste a base dell'ordinanza impugnata, non prestano il fianco alle critiche sollevate, non essendo inficiate né da violazioni di legge né da vizi della motivazione, sindacabili in sede di legittimità.

2. Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 luglio 1977 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli - sezione del riesame del 29 ottobre Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 20 aprile 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza, emessa il 29 ottobre 2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura del divieto di dimora in Napoli e Caserta in relazione ai reati di associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelar', desunte dalla permanenza t dell'associazione a delinquere e dalla dedizione al crimine dell'indagato, pur essendosi il sodalizio disgregato a seguito dell'intervenuta applicazione di misure cautelari e pur avendo il ricorrente riportato un unico precedente penale, peraltro risalente nel tempo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le censure, formulate dal ricorrente in ordine alle esigenze cautelari, sono prive di specificità, in quanto non si confrontano con le argomentazioni con cui il giudice del riesame ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati. Il Tribunale del riesame ha ritenuto esistente un "quadro cautelare notevolmente allarmante", deponendo in tal senso: - la gravità delle condotte poste in essere dal sodalizio, finalizzate sia alla sistematica e continuativa acquisizione di illeciti profitti mediante un articolato sistema fraudolento, basato sulla creazione di organismi societari, deputati a celare, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, la commercializzazione in evasione di imposta di ingenti quantitativi di prodotti alcolici, sia al trasferimento degli illeciti profitti per il successivo reimpiego in ulteriori attività commerciali; - il modus operandi in forma organizzata; - i ruoli rivestiti dagli indagati, ciascuno con compiti fondamentali per l'esistenza e l'operatività dell'associazione; - il radicato e perdurante inserimento nel traffico illegale di prodotti alcolici con la possibilità di poter contare, ancora nell'attualità, su un'ampia rete di acquirenti in grado di alimentare il circuito distributivo. Il menzionato Tribunale ha evidenziato, poi, l'elevata trasgressività e spregiudicatezza, manifestata dall'indagato, la condivisione di moduli operativi organizzati e lo stretto legame fiduciario con il gruppo Barrette. Così motivando e, dunque, desumendo il pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato sia dalla gravità e protrazione nell'attualità delle condotte sia dalla capacità delinquenziale dell'indaciato, il Tribunale del riesame si è conformato all'orientamento enunciato in sede di legittimità, c:he questo Collegio condivide, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la concretezza postula che il pericolo di reiterazione del reato non sia ipotizzabile in astratto ma sia desunto da elementi di fatto esistenti (Sez. VI, n. 8211 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv 266511; Sez. 3, n. 12477 del 18.12.2015, Rv 266485 in motivaz.; Sez. VI, n. 2996 del 30.7.1992, Rv 191656), mentre l'attualità di esso deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Deve quindi affermarsi che le argomentazioni, poste a base dell'ordinanza impugnata, non prestano il fianco alle critiche sollevate, non essendo inficiate né da violazioni di legge né da vizi della motivazione, sindacabili in sede di legittimità. 2. Alla luce di quanto precede va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 20 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R.
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