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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07859/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Padova resa in data 31 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver esercitato, nella qualità di legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", in assenza di autorizzazione, un impianto che comportava emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Rilevato che i primi due motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, contestando la sussistenza di un impianto per la verniciatura, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da doglianze del tutto generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed accertato che nei luoghi ove l'imputato esercitava la sua attività di autotrasporto e spedizioni, ivi compresa attività di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché revisione di automezzi di proprietà, era stato installato un impianto per la verniciatura di autoveicoli ed era esercitata, quindi, un'attività di carrozzeria, in assenza della autorizzazione necessaria in base alle prescrizioni imposte dall'art. 269, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e in conformità a quanto affermato da questa Corte (Sez. 7, n. 15010 del 29/11/2017, dep. 2018, Cuofano, non mass.; Sez. 3, n. 19330 del 10/02/2015, Travaglini, non mass.), secondo cui le officine meccaniche di riparazione dei veicoli nelle quali si effettuano anche operazioni di verniciatura - come accertato in sede di sopralluogo nel caso di specie - sono escluse dall'elenco di impianti e attività le cui emissioni sono ritenute ope legis scarsamente rilevanti previsto nell'allegato IV, parte prima, lett. k, del d.lgs. n. 152 del 2006.

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della omessa motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, essendo stata del tutto genericamente prospettata la ridotta gravità del fatto e la saltuarietà ed episodicità della condotta, in evidente contrasto con gli accertamenti compiuti degli operanti in e ripetuti sopralluoghi, messi in evidenza nella parte motiva della sentenza impugnata.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza del Tribunale di Padova resa in data 31 gennaio 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 500,00 di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 279, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, per aver esercitato, nella qualità di legale rappresentante della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.", in assenza di autorizzazione, un impianto che comportava emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione; fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevato che i primi due motivi di ricorso, congiuntamente trattati perché connessi, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, contestando la sussistenza di un impianto per la verniciatura, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da doglianze del tutto generiche, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda ed accertato che nei luoghi ove l'imputato esercitava la sua attività di autotrasporto e spedizioni, ivi compresa attività di riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria nonché revisione di automezzi di proprietà, era stato installato un impianto per la verniciatura di autoveicoli ed era esercitata, quindi, un'attività di carrozzeria, in assenza della autorizzazione necessaria in base alle prescrizioni imposte dall'art. 269, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 e in conformità a quanto affermato da questa Corte (Sez. 7, n. 15010 del 29/11/2017, dep. 2018, Cuofano, non mass.; Sez. 3, n. 19330 del 10/02/2015, Travaglini, non mass.), secondo cui le officine meccaniche di riparazione dei veicoli nelle quali si effettuano anche operazioni di verniciatura - come accertato in sede di sopralluogo nel caso di specie - sono escluse dall'elenco di impianti e attività le cui emissioni sono ritenute ope legis scarsamente rilevanti previsto nell'allegato IV, parte prima, lett. k, del d.lgs. n. 152 del 2006. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata, sotto il profilo della omessa motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, essendo stata del tutto genericamente prospettata la ridotta gravità del fatto e la saltuarietà ed episodicità della condotta, in evidente contrasto con gli accertamenti compiuti degli operanti in e ripetuti sopralluoghi, messi in evidenza nella parte motiva della sentenza impugnata. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
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