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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 11643/2025

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2464-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 122/2018; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2464/2019 Cron.

Rep.

Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.7.2018, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d.

NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la sua qualità di socio e amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché il reddito da essa presuntivamente derivante; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 10, cit., non potesse estendersi alla mancata comunicazione dello svolgimento di un’attività fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente nonché del reddito da essa derivante; che il motivo è infondato, avendo questa Corte già chiarito che la decadenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto (così Cass. nn. 6933 e 22921 del 2024); che a tale principio dev’essere assicurata continuità, resistendo esso alle critiche sollevate dall’INPS con la memoria dep. ex art.378 c.p.c.; che, in particolare, deve ribadirsi che l’assimilazione, ai fini contributivi e previdenziali, della qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata a quella del lavoratore autonomo, prevista dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, opera a prescindere dallo svolgimento di una qualche attività lavorativa a beneficio della società e solo in relazione al reddito prodotto (così già Cass.

S.U. n. 3240 del 2010), e non può di per sé condurre ad una diversa interpretazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, ove invece il presupposto di fatto della decadenza è testualmente individuato nella mancata comunicazione di “un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”; che, pertanto, il fatto che nel sottosistema della previdenza sociale il socio e consigliere d’amministrazione di una società a responsabilità limitata sia equiparato al lavoratore autonomo non può condurre ad attribuire all’espressione dianzi ricordata il significato voluto da parte ricorrente, dovendo la stessa interpretazione sistematica (che è funzionale a prevenire l’insorgenza di antinomie nell’ambito di un medesimo tessuto normativo) muoversi pur sempre nell’ambito dei significati consentiti dall’elasticità del significante testuale della legge e tenendo conto che la gamma di questi ultimi appare vieppiù ristretta, per ciò che riguarda le fattispecie che prevedono decadenze, dall’art. 14 prel. c.c.; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi consolidato il principio cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2464-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 122/2018; [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.2464/2019 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 13.7.2018, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la sua qualità di socio e amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché il reddito da essa presuntivamente derivante; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 10, cit., non potesse estendersi alla mancata comunicazione dello svolgimento di un’attività fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente nonché del reddito da essa derivante; che il motivo è infondato, avendo questa Corte già chiarito che la decadenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto (così Cass. nn. 6933 e 22921 del 2024); che a tale principio dev’essere assicurata continuità, resistendo esso alle critiche sollevate dall’INPS con la memoria dep. ex art.378 c.p.c.; che, in particolare, deve ribadirsi che l’assimilazione, ai fini contributivi e previdenziali, della qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata a quella del lavoratore autonomo, prevista dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, opera a prescindere dallo svolgimento di una qualche attività lavorativa a beneficio della società e solo in relazione al reddito prodotto (così già Cass. S.U. n. 3240 del 2010), e non può di per sé condurre ad una diversa interpretazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, ove invece il presupposto di fatto della decadenza è testualmente individuato nella mancata comunicazione di “un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”; che, pertanto, il fatto che nel sottosistema della previdenza sociale il socio e consigliere d’amministrazione di una società a responsabilità limitata sia equiparato al lavoratore autonomo non può condurre ad attribuire all’espressione dianzi ricordata il significato voluto da parte ricorrente, dovendo la stessa interpretazione sistematica (che è funzionale a prevenire l’insorgenza di antinomie nell’ambito di un medesimo tessuto normativo) muoversi pur sempre nell’ambito dei significati consentiti dall’elasticità del significante testuale della legge e tenendo conto che la gamma di questi ultimi appare vieppiù ristretta, per ciò che riguarda le fattispecie che prevedono decadenze, dall’art. 14 prel. c.c.; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi consolidato il principio cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il
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