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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 702/2026

ECLI:EU:C:2026:19
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CC0052

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Cause riunite C‑52/25 e C‑53/25 [Binanrier] ( i ) RZ, GT (C‑52/25) AX, UI (C‑53/25) contro [OSCURATO:PERSONA] wallonne [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Aiuti destinati a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – Riduzione dell’importo dell’aiuto in caso di mancata stipula di assicurazione – Impossibilità per il beneficiario dell’aiuto di sottoscrivere l’assicurazione richiesta»

I. Introduzione

1. Con le domande di pronuncia pregiudiziale proposte nelle presenti due cause riunite la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio, giudice del rinvio) sottopone alla Corte tre questioni relative all’interpretazione dell’articolo 25 del regolamento n. 702/2014 ( 2 ), disposizione riguardante gli aiuti destinati a compensare le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Gli aiuti che rispettano tutte le condizioni enunciate da tale articolo e dal capo I dello stesso regolamento sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

2. Più in particolare, le tre questioni sottoposte dal giudice del rinvio concernono il paragrafo 9 del suddetto articolo che prevede che gli indennizzi costituenti tali tipi di aiuti siano «ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa» ( 3 ).

3. Le questioni pregiudiziali sono presentate nell’ambito di controversie riguardanti domande di indennizzo presentate da alcuni imprenditori (RZ, GT, AX e UI; in prosieguo: i «ricorrenti») che hanno subito danni causati dalla siccità protrattasi in Belgio dal mese di agosto 2016 al mese di giugno 2017.

Tale siccità è stata riconosciuta dalle autorità belghe come calamità agricola che dà diritto ad indennizzo.

Ai fini del calcolo dell’indennizzo, l’amministrazione belga ha applicato una disposizione nazionale ( 4 ) di attuazione dell’articolo 25, paragrafo 9 del regolamento n. 702/2014 ai termini della quale l’importo dell’indennizzo è ridotto del 50% «se il sinistrato non ha stipulato un’assicurazione che copra almeno il cinquanta per cento della sua produzione contro i rischi climatici».

4. Nel caso di specie, poiché i ricorrenti non avevano sottoscritto nessuna assicurazione contro i rischi climatici, le autorità belghe competenti hanno ridotto il loro indennizzo del 50% in applicazione della succitata disposizione nazionale.

5. I ricorrenti hanno però presentato ricorso dinanzi alle istanze giudiziarie belghe sostenendo che non erano stati in grado di stipulare una polizza assicurativa poiché, al momento in cui si era prodotto il danno, in Belgio non era possibile assicurare le rispettive aziende contro determinati rischi climatici, come ad esempio la siccità.

6. A seguito di varie vicende processuali, la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons), è stata investita delle controversie di cui ai procedimenti principali.

Risulta dalla decisione di rinvio: in primo luogo, che il rischio di siccità non fa parte dei rischi climatici più frequenti in Belgio, in quanto il rischio climatico più frequente in tale Stato membro è la grandine; in secondo luogo, che all’epoca dei fatti non esisteva un’assicurazione contro la siccità in Belgio, bensì contro la grandine; e, in terzo luogo, che i ricorrenti hanno fatto valere che le loro aziende sono costituite da prati permanenti e temporanei nonché da terreni erbosi destinati all’alimentazione del bestiame, e che, in quanto tali, questi prati e terreni non sono assicurabili contro il rischio di grandine.

7. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre tre questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014.

8. Su richiesta della Corte le presenti conclusioni si concentrano sulla terza questione pregiudiziale con cui il giudice del rinvio chiede: «Se [l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014] autorizzi lo Stato membro di cui trattasi a non ridurre l’aiuto destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche considerate come una calamità naturale, qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che il tipo di produzione della sua azienda (nella fattispecie, prati permanenti e temporanei e terreni erbosi destinati all’alimentazione animale, e non coltivazioni) non è assicurabile nello Stato membro di cui trattasi (nella fattispecie, il Belgio) contro i rischi climatici statisticamente più frequenti, fino a concorrenza del 50% almeno della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione della sua azienda».

II. Analisi

9. Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può essere autorizzato a non ridurre del 50% gli aiuti volti a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che non sia stato possibile coprire con polizza assicurativa, in quanto non assicurabile in tale Stato membro, il tipo di produzione della sua azienda contro i rischi climatici statisticamente più frequenti.

10. Per rispondere alla terza questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio occorre procedere, all’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014.

11. Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 5 ).

12. Per quanto attiene, anzitutto, al dettato dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, ricordato al paragrafo 2 delle presenti conclusioni, tale disposizione prevede che gli aiuti in questione siano ridotti del 50% a meno che il beneficiario abbia stipulato una polizza assicurativa che deve soddisfare due requisiti.

13. In primo luogo, tale polizza assicurativa deve coprire almeno il 50% della produzione media annua o del reddito relativo; in secondo luogo, tale polizza deve coprire i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, per cui è prevista una copertura assicurativa.

14. Riguardo al secondo requisito, risulta espressamente dalla lettera della disposizione in causa (nella maggior parte delle versioni linguistiche, come rilevato al successivo paragrafo 17 delle presenti conclusioni) che la copertura assicurativa per i rischi climatici più frequenti debba essere «prevista».

Ne consegue a mio avviso, a contrario , che, se una copertura assicurativa non è prevista per tali rischi climatici più frequenti, la condizione relativa alla necessità della stipula di una polizza assicurativa non si possa applicare e che, conseguentemente, non possa trovare applicazione neanche la riduzione dell’aiuto.

D’altro canto tale condizione appare come un requisito ragionevole: appare, infatti, illogico pretendere come condizione per l’ottenimento di una parte dell’indennizzo la conclusione di un contratto di assicurazione che non si può stipulare perché non è prevista la copertura del rischio da assicurare.

15. L’analisi letterale della disposizione in causa sembrerebbe pertanto portare verso un’interpretazione della stessa secondo cui la riduzione dell’indennizzo non si applica nel caso in cui sia dimostrato che non era possibile concludere la polizza assicurativa, cui è condizionata la non applicazione di tale riduzione, in quanto non è prevista, per il beneficiario, una copertura assicurativa per i rischi climatici statisticamente più frequenti.

16. Al riguardo rilevano ancora due ulteriori osservazioni.

17. In primo luogo, le differenti versioni linguistiche della disposizione in causa non sono tutte perfettamente coincidenti.

Tuttavia, la versione italiana della disposizione da cui ho desunto la suddetta interpretazione è confermata dal testo di diverse altre versioni linguistiche, tra cui quella inglese che si riferisce a «risks (…) for which insurance coverage is provided», quella tedesca che menziona «risiken (…) für die Versicherungsschutz gegeben ist» e quella spagnola il cui testo si riferisce a «riesgos (…) para los que se proporciona cobertura de seguros».

Anche diverse altre versioni linguistiche della disposizione vanno nello stesso senso ( 6 ).

La versione francese è meno chiara sul punto ma il suo testo non è incompatibile con l’interpretazione della disposizione in causa considerata al precedente paragrafo 15 ( 7 ).

18. In secondo luogo, tale interpretazione trova conferma nella Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( 8 ).

19. Il paragrafo 363 degli orientamenti del 2014, vertente sugli aiuti destinati a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni, prevede espressamente che «[è] possibile derogare a questa condizione soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati» ( 9 ).

20. Si desume pertanto da tale punto dei suddetti orientamenti che l’unica deroga possibile alla condizione della stipula di una polizza assicurativa per evitare la riduzione del 50% dell’indennizzo è costituita dalla mancata disponibilità, alla data in cui si è prodotto il danno, di un’assicurazione a copertura dei rischi in questione, nonostante il compimento da parte del sinistrato di tutti gli sforzi ragionevolmente possibili per cercare di concludere una polizza di tal genere.

21. Benché un documento come gli Orientamenti sia vincolante solo per la Commissione ( 10 ) e non vincoli quindi necessariamente né la Corte né i giudici nazionali per l’interpretazione della disposizione in causa, esso costituisce però una fonte interpretativa importante.

Ciò è vero, in particolare, in un caso come quello della presente causa in cui si interpreta un regolamento emanato proprio dalla Commissione.

In tali circostanze, infatti, un documento quale gli Orientamenti costituisce l’interpretazione dell’atto effettuata dall’istituzione stessa che l’ha adottato.

22. L’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, indicata al paragrafo 15 delle presenti conclusioni appare confermata dall’analisi sia contestuale che teleologica.

23. Da un punto di vista contestuale, tale disposizione deve essere inserita nel contesto generale della [OSCURATO:PERSONA] (PAC) in cui la gestione del rischio è diventata un elemento cruciale, con l’obiettivo di aumentare la resilienza delle aziende agricole di fronte ai rischi crescenti, in particolare connessi ad eventi catastrofali sempre più frequenti legati ai cambiamenti climatici, favorendo al contempo la diffusione di pratiche che aumentino la prevenzione e l’adattamento ai rischi.

Tali obiettivi sono stati considerati fondamentali sia nel periodo di programmazione attuale 2023-2027 che prevede un sistema integrato di gestione del rischio ( 11 ), sia nel periodo precedente (2014-2022) ( 12 ).

L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’aumento della resilienza delle aziende in tale contesto sono peraltro considerati come priorità fondamentali nel quadro della PAC, alla luce delle quali deve essere considerata la gestione del rischio ( 13 ).

24. Il regolamento n. 702/2014 e il nuovo regolamento 2022/2472 si inseriscono in tale quadro e costituiscono esecuzione di tali obiettivi programmatici.

Nell’ambito di tali regolamenti gli aiuti per l’indennizzo delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all’articolo 25 del regolamento n. 702/2014 si inseriscono nel quadro degli «aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi», insieme agli aiuti per i costi della prevenzione e dell’eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali e aiuti a favore dei premi assicurativi ( 14 ).

25. In tale contesto, da un punto di visto teleologico, come evidenziato dagli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte ( 15 ), la finalità specifica dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, consiste nell’incoraggiare gli imprenditori agricoli a sottoscrivere assicurazioni contro i rischi climatici che sono all’origine della maggior parte dei danni indennizzabili, al fine di ridurre l’onere finanziario imposto alla collettività mediante gli aiuti agricoli concessi a titolo di indennizzo dei danni connessi agli eventi climatici avversi.

26. Tale finalità della disposizione in causa risulta dal considerando 54 del regolamento n. 702/2014 da cui si desume che poiché la «produzione agricola primaria è esposta a crisi e rischi naturali e climatici specifici (…) una buona gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo».

In tale contesto è quindi «opportuno che gli aiuti di Stato volti a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (…) si limitino ad assistere i beneficiari che devono far fronte a particolari difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi».

27. Nello stesso senso i succitati Orientamenti della Commissione ( 16 ) evidenziano che «per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi, è necessario incoraggiare i beneficiari a sottoscrivere se possibile un’assicurazione».

28. Tenendo conto di tale finalità, affinché la riduzione non venga applicata occorre pertanto che i beneficiari degli aiuti abbiano compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso.

Tuttavia, una volta dimostrato ciò, come risulta dagli stessi Orientamenti della Commissione, ad un’impresa che non può essere coperta da un’assicurazione per tali perdite dovrebbe essere concessa l’intensità massima dell’aiuto ( 17 ).

29. L’analisi della finalità dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 conferma l’interpretazione secondo cui la riduzione dell’indennizzo non si applica qualora sia dimostrato che non era possibile concludere la polizza assicurativa in questione in quanto non era prevista una copertura assicurativa per i rischi climatici statisticamente più frequenti.

Essa aggiunge tuttavia l’ulteriore condizione che sia altresì dimostrato che i beneficiari degli aiuti abbiano compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per concludere una tale polizza per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso.

30. A questa interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 non ostano gli argomenti sollevati dalla Commissione nelle sue osservazioni.

31. In effetti, in primo luogo, come risulta dai paragrafi da 12 a 21 delle presenti conclusioni tale interpretazione è conforme al dettato normativo della disposizione, la quale pur non facendo riferimento, come evidenziato dalla Commissione, ai motivi dell’assenza di assicurazione prevede però espressamente che la copertura assicurativa debba essere prevista.

32. In secondo luogo, l’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 che propongo non è contraria alla costante giurisprudenza della Corte secondo cui le disposizioni di un regolamento di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato e le condizioni da esso previste devono essere intese in senso restrittivo ( 18 ).

Tale interpretazione, infatti, non attribuisce alla disposizione normativa e alle condizioni da essa previste una portata più ampia rispetto a quella che si desume dal suo dettato letterale.

Al contrario, l’interpretazione proposta, conformemente al testo della disposizione stessa, evita una possibile interpretazione che, come rilevato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni porterebbe ad un’applicazione irragionevole delle condizioni da essa previste.

33. In terzo luogo, tale interpretazione non è contraria all’esigenza, evidenziata dalla Commissione, di assicurare un’interpretazione uniforme del regolamento in causa nei diversi Stati membri.

Infatti, essa garantisce l’applicazione della disposizione sulla base di criteri oggettivi (ossia, la dimostrazione della situazione di impossibilità e il compimento di tutti gli sforzi ragionevolmente necessari da parte del beneficiario) che sono applicabili allo stesso modo negli Stati membri, ove peraltro le situazioni fattuali (quali la possibilità di concludere o meno una polizza assicurativa in un caso determinato) possono variare.

34. In quarto luogo, la Commissione nelle sue osservazioni richiama l’obbligo per lo Stato membro di effettuare una notifica alla Commissione stessa di un aiuto più favorevole agli agricoltori per tener conto della circostanza che essi non sono in grado di assicurarsi contro i rischi climatici statisticamente più frequenti.

35. A tale riguardo osservo che la Corte ha rilevato che il regolamento n. 702/2014, che è stato adottato in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 4, TFUE, prevede, al suo articolo 3, che, nonostante l’obbligo generale di notifica di tutte le misure volte a istituire o a modificare un «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo degli aiuti di Stato, uno Stato membro può avvalersi dell’esenzione da tale obbligo, ai sensi di tale regolamento, se la misura di aiuto da esso adottata o il progetto di aiuto che intende adottare soddisfano le condizioni ivi previste ( 19 ).

36. Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 25 del regolamento n. 702/2014 che, in mancanza di notifica da parte dello Stato membro, negasse l’indennizzo ivi previsto ad un beneficiario che soddisfa le condizioni contemplate da tale disposizione per la concessione dell’aiuto sarebbe contrario alla sistematica del regolamento stesso.

37. Al riguardo, rilevo che, peraltro, la condizione relativa alla conclusione del contratto di assicurazione prevista dal paragrafo 9 di tale articolo non è una condizione relativa alla concessione dell’aiuto ma riguarda l’entità dell’aiuto concesso.

38. Nella stessa prospettiva, un’interpretazione di tale disposizione nel senso che, in mancanza di notifica da parte dello Stato membro, un beneficiario che soddisfa tutte le condizioni da essa richieste non possa ricevere la totalità dell’aiuto anche qualora sia stabilito giudizialmente che un’assicurazione che copre i rischi climatici più frequenti non era oggettivamente disponibile per tale beneficiario al momento del realizzarsi del danno non solo sarebbe contraria alla lettera della stessa, come risulta dai paragrafi da 12 a 21 supra .

Essa sarebbe altresì contraria alla sistematica del regolamento n. 702/2014 in quanto negherebbe l’integralità dell’indennizzo ad un beneficiario che soddisfa i requisiti previsti all’articolo 25, paragrafo 1, dello stesso regolamento per ricevere l’aiuto.

Tale interpretazione andrebbe altresì al di là degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, menzionati ai paragrafi da 25 a 29 supra , ponendosi in contrasto con il principio di proporzionalità, menzionato al considerando 8 del regolamento n. 702/2014.

39. In conclusione, risulta dalle considerazioni che precedono che l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve, a mio avviso, essere interpretato nel senso che la riduzione dell’indennizzo del 50% degli aiuti volti a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, prevista da tale disposizione non si applica qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che, pur avendo compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per concludere una polizza assicurativa per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso, non sia stato possibile concludere una polizza assicurativa, in quanto non era prevista una copertura assicurativa per il tipo di produzione della sua azienda per i rischi climatici statisticamente più frequenti.

40. Nella presente fattispecie i ricorrenti sostengono che benché, in generale al momento in cui si è verificato l’evento dannoso in Belgio fosse prevista la possibilità di ottenere copertura assicurativa per i rischi climatici più frequenti ossia la grandine, tale copertura non fosse possibile per la tipologia specifica di produzione riguardante i ricorrenti.

41. Spetta al giudice del rinvio verificare tali circostanze di fatto e determinare che i ricorrenti hanno compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per concludere una polizza assicurativa per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso e che il tipo di produzione dei ricorrenti non fosse effettivamente assicurabile nello Stato membro di cui si tratta contro i rischi climatici statisticamente più frequenti.

III. Conclusione

42. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla terza questione pregiudiziale posta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio) come segue: L’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, deve essere interpretato nel senso che: la riduzione dell’indennizzo del 50% degli aiuti volti a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, prevista da tale disposizione non si applica qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che, pur avendo compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per concludere una polizza assicurativa per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso, non sia stato possibile concludere una polizza assicurativa, in quanto non era prevista una copertura assicurativa per il tipo di produzione della sua azienda per i rischi climatici statisticamente più frequenti.

Spetta al giudice del rinvio accertare in concreto tali circostanze di fatto. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ( GU 2014, L 193, pag. 1 ).

Tale regolamento ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2022 ed è stato sostituto, a partire dal 1 o gennaio 2023, dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( GU 2022, L 327, pag. 1 ). ( 3 ) Tale disposizione è riprodotta quasi letteralmente nell’articolo 25, paragrafo 10, del nuovo regolamento 2022/2472 (fatta salva la modifica alla versione francese menzionata alla nota 7 infra ).

Ne consegue che ai fini della presente causa la risposta alle questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio non cambia indipendentemente dalla circostanza che ai fatti di causa sia applicabile il vecchio o il nuovo regolamento. ( 4 ) L’articolo 6 dell’Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité agricole la sécheresse d’août 2016 à juin 2017, délimitant l’étendue géographique de cette calamité et déterminant l’indemnisation des dommages (decreto del governo vallone che considera calamità agricola la siccità verificatasi tra agosto 2016 e giugno 2017, delimita l’estensione geografica di tale calamità e stabilisce il risarcimento dei danni). ( 5 )

V. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑350/23 , EU:C:2024:771 , punto 57 e giurisprudenza citata). ( 6 ) Oltre alle versioni linguistiche già menzionate, anche le versioni bulgara, croata, maltese, slovacca, slovena e finlandese appaiono conformi alla versione italiana.

Le versioni ceca, polacca, portoghese e svedese sembrano corrispondere alla versione francese modificata menzionata alla nota seguente e sono coerenti con l’interpretazione proposta. ( 7 ) La versione francese dell’articolo 25, paragrafo 10, del regolamento 2022/2472 ha subito una modifica nella sua ultima frase rispetto al testo dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014.

Tale modifica non è riscontrabile nelle altre versioni linguistiche.

Allorché la versione della disposizione del regolamento n. 702/2014 si riferiva ai «risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés, couverte par une assurance », la nuova versione si riferisce ai «risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés que couvre l’assurance ».

Questa modifica va nel senso dell’interpretazione della disposizione da me proposta. ( 8 ) Comunicazione della Commissione, «Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» ( GU 2014, C 204, pag. 1 , in prosieguo: gli «Orientamenti del 2014»); v. anche la Comunicazione della Commissione, «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» ( GU 2022, C 485, pag. 1 , in prosieguo: gli «Orientamenti del 2022»). ( 9 )

V. punto 363 degli Orientamenti del 2014.

V. nello stesso senso anche il punto 358 degli Orientamenti del 2022. ( 10 )

V. sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione ( C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punti 69 e 70 ). ( 11 )

V. Commissione europea, «Approved 28 CAP [OSCURATO:PERSONA] (2023-2027) Summary overview for 27 [OSCURATO:PERSONA] and figures», giugno 2023, visionabile su: https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-06/approved-28-cap-strategic-plans-2023-27.pdf, in particolare sezione 4.2 «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», pag. 27, e sezione «[OSCURATO:PERSONA]» pag.

38. ( 12 ) V., inter alia , regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 487 ), in particolare articolo 36, rubricato «Gestione del rischio» e Allegato

VI. ( 13 ) Al riguardo v. considerando 29 e 30 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ( GU 2021, L 435, pag. 1 ). ( 14 )

V. considerando 42 e 54 del regolamento n. 702/2014.

V., anche considerando 43 del regolamento 2022/2472. ( 15 ) Ossia, la Commissione e il Regno del Belgio. ( 16 )

V. il punto 94 degli Orientamenti del 2014 (v. anche punto 97 degli Orientamenti del 2022). ( 17 ) I punti degli Orientamenti citati alla nota precedente prevedono infatti che «[p]er quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l’intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un’impresa che non può essere coperta da un’assicurazione per tali perdite». ( 18 )

V. sentenza del 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] di Catania ( C‑128/19 , EU:C:2021:401 , punto 42 , e giurisprudenza citata). ( 19 )

V. sentenza del 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] di Catania ( C‑128/19 , EU:C:2021:401 , punto 42 ), e, per analogia, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 59 e giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CC0052 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 15 gennaio 2026 ( 1 ) Cause riunite C‑52/25 e C‑53/25 [Binanrier] ( i ) RZ, GT (C‑52/25) AX, UI (C‑53/25) contro [OSCURATO:PERSONA] wallonne [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 702/2014 – Esenzione per categoria di alcuni aiuti ai settori agricolo e forestale – Aiuti destinati a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali – Riduzione dell’importo dell’aiuto in caso di mancata stipula di assicurazione – Impossibilità per il beneficiario dell’aiuto di sottoscrivere l’assicurazione richiesta» I. Introduzione 1. Con le domande di pronuncia pregiudiziale proposte nelle presenti due cause riunite la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio, giudice del rinvio) sottopone alla Corte tre questioni relative all’interpretazione dell’articolo 25 del regolamento n. 702/2014 ( 2 ), disposizione riguardante gli aiuti destinati a compensare le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali. Gli aiuti che rispettano tutte le condizioni enunciate da tale articolo e dal capo I dello stesso regolamento sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione previsto all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. 2. Più in particolare, le tre questioni sottoposte dal giudice del rinvio concernono il paragrafo 9 del suddetto articolo che prevede che gli indennizzi costituenti tali tipi di aiuti siano «ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa» ( 3 ). 3. Le questioni pregiudiziali sono presentate nell’ambito di controversie riguardanti domande di indennizzo presentate da alcuni imprenditori (RZ, GT, AX e UI; in prosieguo: i «ricorrenti») che hanno subito danni causati dalla siccità protrattasi in Belgio dal mese di agosto 2016 al mese di giugno 2017. Tale siccità è stata riconosciuta dalle autorità belghe come calamità agricola che dà diritto ad indennizzo. Ai fini del calcolo dell’indennizzo, l’amministrazione belga ha applicato una disposizione nazionale ( 4 ) di attuazione dell’articolo 25, paragrafo 9 del regolamento n. 702/2014 ai termini della quale l’importo dell’indennizzo è ridotto del 50% «se il sinistrato non ha stipulato un’assicurazione che copra almeno il cinquanta per cento della sua produzione contro i rischi climatici». 4. Nel caso di specie, poiché i ricorrenti non avevano sottoscritto nessuna assicurazione contro i rischi climatici, le autorità belghe competenti hanno ridotto il loro indennizzo del 50% in applicazione della succitata disposizione nazionale. 5. I ricorrenti hanno però presentato ricorso dinanzi alle istanze giudiziarie belghe sostenendo che non erano stati in grado di stipulare una polizza assicurativa poiché, al momento in cui si era prodotto il danno, in Belgio non era possibile assicurare le rispettive aziende contro determinati rischi climatici, come ad esempio la siccità. 6. A seguito di varie vicende processuali, la Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons), è stata investita delle controversie di cui ai procedimenti principali. Risulta dalla decisione di rinvio: in primo luogo, che il rischio di siccità non fa parte dei rischi climatici più frequenti in Belgio, in quanto il rischio climatico più frequente in tale Stato membro è la grandine; in secondo luogo, che all’epoca dei fatti non esisteva un’assicurazione contro la siccità in Belgio, bensì contro la grandine; e, in terzo luogo, che i ricorrenti hanno fatto valere che le loro aziende sono costituite da prati permanenti e temporanei nonché da terreni erbosi destinati all’alimentazione del bestiame, e che, in quanto tali, questi prati e terreni non sono assicurabili contro il rischio di grandine. 7. In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre tre questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014. 8. Su richiesta della Corte le presenti conclusioni si concentrano sulla terza questione pregiudiziale con cui il giudice del rinvio chiede: «Se [l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014] autorizzi lo Stato membro di cui trattasi a non ridurre l’aiuto destinato a indennizzare gli agricoltori per i danni causati da avversità atmosferiche considerate come una calamità naturale, qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che il tipo di produzione della sua azienda (nella fattispecie, prati permanenti e temporanei e terreni erbosi destinati all’alimentazione animale, e non coltivazioni) non è assicurabile nello Stato membro di cui trattasi (nella fattispecie, il Belgio) contro i rischi climatici statisticamente più frequenti, fino a concorrenza del 50% almeno della produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione della sua azienda». II. Analisi 9. Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può essere autorizzato a non ridurre del 50% gli aiuti volti a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che non sia stato possibile coprire con polizza assicurativa, in quanto non assicurabile in tale Stato membro, il tipo di produzione della sua azienda contro i rischi climatici statisticamente più frequenti. 10. Per rispondere alla terza questione pregiudiziale posta dal giudice del rinvio occorre procedere, all’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014. 11. Secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 5 ). 12. Per quanto attiene, anzitutto, al dettato dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, ricordato al paragrafo 2 delle presenti conclusioni, tale disposizione prevede che gli aiuti in questione siano ridotti del 50% a meno che il beneficiario abbia stipulato una polizza assicurativa che deve soddisfare due requisiti. 13. In primo luogo, tale polizza assicurativa deve coprire almeno il 50% della produzione media annua o del reddito relativo; in secondo luogo, tale polizza deve coprire i rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi, per cui è prevista una copertura assicurativa. 14. Riguardo al secondo requisito, risulta espressamente dalla lettera della disposizione in causa (nella maggior parte delle versioni linguistiche, come rilevato al successivo paragrafo 17 delle presenti conclusioni) che la copertura assicurativa per i rischi climatici più frequenti debba essere «prevista». Ne consegue a mio avviso, a contrario , che, se una copertura assicurativa non è prevista per tali rischi climatici più frequenti, la condizione relativa alla necessità della stipula di una polizza assicurativa non si possa applicare e che, conseguentemente, non possa trovare applicazione neanche la riduzione dell’aiuto. D’altro canto tale condizione appare come un requisito ragionevole: appare, infatti, illogico pretendere come condizione per l’ottenimento di una parte dell’indennizzo la conclusione di un contratto di assicurazione che non si può stipulare perché non è prevista la copertura del rischio da assicurare. 15. L’analisi letterale della disposizione in causa sembrerebbe pertanto portare verso un’interpretazione della stessa secondo cui la riduzione dell’indennizzo non si applica nel caso in cui sia dimostrato che non era possibile concludere la polizza assicurativa, cui è condizionata la non applicazione di tale riduzione, in quanto non è prevista, per il beneficiario, una copertura assicurativa per i rischi climatici statisticamente più frequenti. 16. Al riguardo rilevano ancora due ulteriori osservazioni. 17. In primo luogo, le differenti versioni linguistiche della disposizione in causa non sono tutte perfettamente coincidenti. Tuttavia, la versione italiana della disposizione da cui ho desunto la suddetta interpretazione è confermata dal testo di diverse altre versioni linguistiche, tra cui quella inglese che si riferisce a «risks (…) for which insurance coverage is provided», quella tedesca che menziona «risiken (…) für die Versicherungsschutz gegeben ist» e quella spagnola il cui testo si riferisce a «riesgos (…) para los que se proporciona cobertura de seguros». Anche diverse altre versioni linguistiche della disposizione vanno nello stesso senso ( 6 ). La versione francese è meno chiara sul punto ma il suo testo non è incompatibile con l’interpretazione della disposizione in causa considerata al precedente paragrafo 15 ( 7 ). 18. In secondo luogo, tale interpretazione trova conferma nella Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( 8 ). 19. Il paragrafo 363 degli orientamenti del 2014, vertente sugli aiuti destinati a compensare i danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola e per la prevenzione dei danni, prevede espressamente che «[è] possibile derogare a questa condizione soltanto se lo Stato membro è in grado di dimostrare in modo convincente che, nonostante tutti gli sforzi ragionevolmente profusi, non era disponibile, alla data in cui si è prodotto il danno, alcuna assicurazione a prezzi abbordabili a copertura dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione considerati» ( 9 ). 20. Si desume pertanto da tale punto dei suddetti orientamenti che l’unica deroga possibile alla condizione della stipula di una polizza assicurativa per evitare la riduzione del 50% dell’indennizzo è costituita dalla mancata disponibilità, alla data in cui si è prodotto il danno, di un’assicurazione a copertura dei rischi in questione, nonostante il compimento da parte del sinistrato di tutti gli sforzi ragionevolmente possibili per cercare di concludere una polizza di tal genere. 21. Benché un documento come gli Orientamenti sia vincolante solo per la Commissione ( 10 ) e non vincoli quindi necessariamente né la Corte né i giudici nazionali per l’interpretazione della disposizione in causa, esso costituisce però una fonte interpretativa importante. Ciò è vero, in particolare, in un caso come quello della presente causa in cui si interpreta un regolamento emanato proprio dalla Commissione. In tali circostanze, infatti, un documento quale gli Orientamenti costituisce l’interpretazione dell’atto effettuata dall’istituzione stessa che l’ha adottato. 22. L’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, indicata al paragrafo 15 delle presenti conclusioni appare confermata dall’analisi sia contestuale che teleologica. 23. Da un punto di vista contestuale, tale disposizione deve essere inserita nel contesto generale della [OSCURATO:PERSONA] (PAC) in cui la gestione del rischio è diventata un elemento cruciale, con l’obiettivo di aumentare la resilienza delle aziende agricole di fronte ai rischi crescenti, in particolare connessi ad eventi catastrofali sempre più frequenti legati ai cambiamenti climatici, favorendo al contempo la diffusione di pratiche che aumentino la prevenzione e l’adattamento ai rischi. Tali obiettivi sono stati considerati fondamentali sia nel periodo di programmazione attuale 2023-2027 che prevede un sistema integrato di gestione del rischio ( 11 ), sia nel periodo precedente (2014-2022) ( 12 ). L’adattamento ai cambiamenti climatici e l’aumento della resilienza delle aziende in tale contesto sono peraltro considerati come priorità fondamentali nel quadro della PAC, alla luce delle quali deve essere considerata la gestione del rischio ( 13 ). 24. Il regolamento n. 702/2014 e il nuovo regolamento 2022/2472 si inseriscono in tale quadro e costituiscono esecuzione di tali obiettivi programmatici. Nell’ambito di tali regolamenti gli aiuti per l’indennizzo delle perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali di cui all’articolo 25 del regolamento n. 702/2014 si inseriscono nel quadro degli «aiuti per la gestione dei rischi e delle crisi», insieme agli aiuti per i costi della prevenzione e dell’eradicazione delle epizoozie e degli organismi nocivi ai vegetali e aiuti a favore dei premi assicurativi ( 14 ). 25. In tale contesto, da un punto di visto teleologico, come evidenziato dagli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte ( 15 ), la finalità specifica dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014, consiste nell’incoraggiare gli imprenditori agricoli a sottoscrivere assicurazioni contro i rischi climatici che sono all’origine della maggior parte dei danni indennizzabili, al fine di ridurre l’onere finanziario imposto alla collettività mediante gli aiuti agricoli concessi a titolo di indennizzo dei danni connessi agli eventi climatici avversi. 26. Tale finalità della disposizione in causa risulta dal considerando 54 del regolamento n. 702/2014 da cui si desume che poiché la «produzione agricola primaria è esposta a crisi e rischi naturali e climatici specifici (…) una buona gestione dei rischi e delle crisi costituisce uno strumento essenziale per la sostenibilità e la competitività del settore agricolo». In tale contesto è quindi «opportuno che gli aiuti di Stato volti a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali (…) si limitino ad assistere i beneficiari che devono far fronte a particolari difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi». 27. Nello stesso senso i succitati Orientamenti della Commissione ( 16 ) evidenziano che «per migliorare ulteriormente la gestione dei rischi, è necessario incoraggiare i beneficiari a sottoscrivere se possibile un’assicurazione». 28. Tenendo conto di tale finalità, affinché la riduzione non venga applicata occorre pertanto che i beneficiari degli aiuti abbiano compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso. Tuttavia, una volta dimostrato ciò, come risulta dagli stessi Orientamenti della Commissione, ad un’impresa che non può essere coperta da un’assicurazione per tali perdite dovrebbe essere concessa l’intensità massima dell’aiuto ( 17 ). 29. L’analisi della finalità dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 conferma l’interpretazione secondo cui la riduzione dell’indennizzo non si applica qualora sia dimostrato che non era possibile concludere la polizza assicurativa in questione in quanto non era prevista una copertura assicurativa per i rischi climatici statisticamente più frequenti. Essa aggiunge tuttavia l’ulteriore condizione che sia altresì dimostrato che i beneficiari degli aiuti abbiano compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per concludere una tale polizza per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso. 30. A questa interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 non ostano gli argomenti sollevati dalla Commissione nelle sue osservazioni. 31. In effetti, in primo luogo, come risulta dai paragrafi da 12 a 21 delle presenti conclusioni tale interpretazione è conforme al dettato normativo della disposizione, la quale pur non facendo riferimento, come evidenziato dalla Commissione, ai motivi dell’assenza di assicurazione prevede però espressamente che la copertura assicurativa debba essere prevista. 32. In secondo luogo, l’interpretazione dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 che propongo non è contraria alla costante giurisprudenza della Corte secondo cui le disposizioni di un regolamento di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato e le condizioni da esso previste devono essere intese in senso restrittivo ( 18 ). Tale interpretazione, infatti, non attribuisce alla disposizione normativa e alle condizioni da essa previste una portata più ampia rispetto a quella che si desume dal suo dettato letterale. Al contrario, l’interpretazione proposta, conformemente al testo della disposizione stessa, evita una possibile interpretazione che, come rilevato al paragrafo 14 delle presenti conclusioni porterebbe ad un’applicazione irragionevole delle condizioni da essa previste. 33. In terzo luogo, tale interpretazione non è contraria all’esigenza, evidenziata dalla Commissione, di assicurare un’interpretazione uniforme del regolamento in causa nei diversi Stati membri. Infatti, essa garantisce l’applicazione della disposizione sulla base di criteri oggettivi (ossia, la dimostrazione della situazione di impossibilità e il compimento di tutti gli sforzi ragionevolmente necessari da parte del beneficiario) che sono applicabili allo stesso modo negli Stati membri, ove peraltro le situazioni fattuali (quali la possibilità di concludere o meno una polizza assicurativa in un caso determinato) possono variare. 34. In quarto luogo, la Commissione nelle sue osservazioni richiama l’obbligo per lo Stato membro di effettuare una notifica alla Commissione stessa di un aiuto più favorevole agli agricoltori per tener conto della circostanza che essi non sono in grado di assicurarsi contro i rischi climatici statisticamente più frequenti. 35. A tale riguardo osservo che la Corte ha rilevato che il regolamento n. 702/2014, che è stato adottato in applicazione dell’articolo 108, paragrafo 4, TFUE, prevede, al suo articolo 3, che, nonostante l’obbligo generale di notifica di tutte le misure volte a istituire o a modificare un «aiuto nuovo», ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema di controllo degli aiuti di Stato, uno Stato membro può avvalersi dell’esenzione da tale obbligo, ai sensi di tale regolamento, se la misura di aiuto da esso adottata o il progetto di aiuto che intende adottare soddisfano le condizioni ivi previste ( 19 ). 36. Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 25 del regolamento n. 702/2014 che, in mancanza di notifica da parte dello Stato membro, negasse l’indennizzo ivi previsto ad un beneficiario che soddisfa le condizioni contemplate da tale disposizione per la concessione dell’aiuto sarebbe contrario alla sistematica del regolamento stesso. 37. Al riguardo, rilevo che, peraltro, la condizione relativa alla conclusione del contratto di assicurazione prevista dal paragrafo 9 di tale articolo non è una condizione relativa alla concessione dell’aiuto ma riguarda l’entità dell’aiuto concesso. 38. Nella stessa prospettiva, un’interpretazione di tale disposizione nel senso che, in mancanza di notifica da parte dello Stato membro, un beneficiario che soddisfa tutte le condizioni da essa richieste non possa ricevere la totalità dell’aiuto anche qualora sia stabilito giudizialmente che un’assicurazione che copre i rischi climatici più frequenti non era oggettivamente disponibile per tale beneficiario al momento del realizzarsi del danno non solo sarebbe contraria alla lettera della stessa, come risulta dai paragrafi da 12 a 21 supra . Essa sarebbe altresì contraria alla sistematica del regolamento n. 702/2014 in quanto negherebbe l’integralità dell’indennizzo ad un beneficiario che soddisfa i requisiti previsti all’articolo 25, paragrafo 1, dello stesso regolamento per ricevere l’aiuto. Tale interpretazione andrebbe altresì al di là degli obiettivi perseguiti da tale regolamento, menzionati ai paragrafi da 25 a 29 supra , ponendosi in contrasto con il principio di proporzionalità, menzionato al considerando 8 del regolamento n. 702/2014. 39. In conclusione, risulta dalle considerazioni che precedono che l’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014 deve, a mio avviso, essere interpretato nel senso che la riduzione dell’indennizzo del 50% degli aiuti volti a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, prevista da tale disposizione non si applica qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che, pur avendo compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per concludere una polizza assicurativa per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso, non sia stato possibile concludere una polizza assicurativa, in quanto non era prevista una copertura assicurativa per il tipo di produzione della sua azienda per i rischi climatici statisticamente più frequenti. 40. Nella presente fattispecie i ricorrenti sostengono che benché, in generale al momento in cui si è verificato l’evento dannoso in Belgio fosse prevista la possibilità di ottenere copertura assicurativa per i rischi climatici più frequenti ossia la grandine, tale copertura non fosse possibile per la tipologia specifica di produzione riguardante i ricorrenti. 41. Spetta al giudice del rinvio verificare tali circostanze di fatto e determinare che i ricorrenti hanno compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per concludere una polizza assicurativa per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso e che il tipo di produzione dei ricorrenti non fosse effettivamente assicurabile nello Stato membro di cui si tratta contro i rischi climatici statisticamente più frequenti. III. Conclusione 42. Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla terza questione pregiudiziale posta dalla Cour d’appel de Mons (Corte d’appello di Mons, Belgio) come segue: L’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, deve essere interpretato nel senso che: la riduzione dell’indennizzo del 50% degli aiuti volti a compensare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, prevista da tale disposizione non si applica qualora il beneficiario dell’aiuto dimostri che, pur avendo compiuto tutti gli sforzi ragionevolmente necessari per concludere una polizza assicurativa per limitare i rischi connessi ai danni derivanti dall’evento climatico avverso, non sia stato possibile concludere una polizza assicurativa, in quanto non era prevista una copertura assicurativa per il tipo di produzione della sua azienda per i rischi climatici statisticamente più frequenti. Spetta al giudice del rinvio accertare in concreto tali circostanze di fatto. ( 1 ) Lingua originale: l’italiano. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ( GU 2014, L 193, pag. 1 ). Tale regolamento ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2022 ed è stato sostituto, a partire dal 1 o gennaio 2023, dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali ( GU 2022, L 327, pag. 1 ). ( 3 ) Tale disposizione è riprodotta quasi letteralmente nell’articolo 25, paragrafo 10, del nuovo regolamento 2022/2472 (fatta salva la modifica alla versione francese menzionata alla nota 7 infra ). Ne consegue che ai fini della presente causa la risposta alle questioni pregiudiziali poste dal giudice del rinvio non cambia indipendentemente dalla circostanza che ai fatti di causa sia applicabile il vecchio o il nuovo regolamento. ( 4 ) L’articolo 6 dell’Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité agricole la sécheresse d’août 2016 à juin 2017, délimitant l’étendue géographique de cette calamité et déterminant l’indemnisation des dommages (decreto del governo vallone che considera calamità agricola la siccità verificatasi tra agosto 2016 e giugno 2017, delimita l’estensione geografica di tale calamità e stabilisce il risarcimento dei danni). ( 5 ) V. sentenza del 19 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑350/23 , EU:C:2024:771 , punto 57 e giurisprudenza citata). ( 6 ) Oltre alle versioni linguistiche già menzionate, anche le versioni bulgara, croata, maltese, slovacca, slovena e finlandese appaiono conformi alla versione italiana. Le versioni ceca, polacca, portoghese e svedese sembrano corrispondere alla versione francese modificata menzionata alla nota seguente e sono coerenti con l’interpretazione proposta. ( 7 ) La versione francese dell’articolo 25, paragrafo 10, del regolamento 2022/2472 ha subito una modifica nella sua ultima frase rispetto al testo dell’articolo 25, paragrafo 9, del regolamento n. 702/2014. Tale modifica non è riscontrabile nelle altre versioni linguistiche. Allorché la versione della disposizione del regolamento n. 702/2014 si riferiva ai «risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés, couverte par une assurance », la nuova versione si riferisce ai «risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l’État membre ou la région concernés que couvre l’assurance ». Questa modifica va nel senso dell’interpretazione della disposizione da me proposta. ( 8 ) Comunicazione della Commissione, «Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» ( GU 2014, C 204, pag. 1 , in prosieguo: gli «Orientamenti del 2014»); v. anche la Comunicazione della Commissione, «Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» ( GU 2022, C 485, pag. 1 , in prosieguo: gli «Orientamenti del 2022»). ( 9 ) V. punto 363 degli Orientamenti del 2014. V. nello stesso senso anche il punto 358 degli Orientamenti del 2022. ( 10 ) V. sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/Commissione ( C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punti 69 e 70 ). ( 11 ) V. Commissione europea, «Approved 28 CAP [OSCURATO:PERSONA] (2023-2027) Summary overview for 27 [OSCURATO:PERSONA] and figures», giugno 2023, visionabile su: https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-06/approved-28-cap-strategic-plans-2023-27.pdf, in particolare sezione 4.2 «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA]», pag. 27, e sezione «[OSCURATO:PERSONA]» pag. 38. ( 12 ) V., inter alia , regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 487 ), in particolare articolo 36, rubricato «Gestione del rischio» e Allegato VI. ( 13 ) Al riguardo v. considerando 29 e 30 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ( GU 2021, L 435, pag. 1 ). ( 14 ) V. considerando 42 e 54 del regolamento n. 702/2014. V., anche considerando 43 del regolamento 2022/2472. ( 15 ) Ossia, la Commissione e il Regno del Belgio. ( 16 ) V. il punto 94 degli Orientamenti del 2014 (v. anche punto 97 degli Orientamenti del 2022). ( 17 ) I punti degli Orientamenti citati alla nota precedente prevedono infatti che «[p]er quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza, l’intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un’impresa che non può essere coperta da un’assicurazione per tali perdite». ( 18 ) V. sentenza del 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] di Catania ( C‑128/19 , EU:C:2021:401 , punto 42 , e giurisprudenza citata). ( 19 ) V. sentenza del 20 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] di Catania ( C‑128/19 , EU:C:2021:401 , punto 42 ), e, per analogia, sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 59 e giurisprudenza citata).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 702/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris