CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03696/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10215/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di TORINO n. 21176/2022 depositata il15/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Il Tribunale ordinario di Torino, con l’ordinanza in epigrafe, ha accolto la richiesta, avanzata dalla Questura di Torino, di proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri “Brunelleschi” di Torino per ulteriori sessanta giorni. La richiesta di proroga era stata formulata ai sensi dell’art.6, comma 8, del d.lgs. n. 142/2015 in quanto il trattenuto aveva proposto ricorso giurisdizionale ex art.35 bis d.lgs. n.25/2008 avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e ne aveva chiesto la sospensiva. Il cittadino straniero ha chiesto, con due mezzi la cassazione dell’ordinanza. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Torino sono rimasti intimati. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, 13 del d.lgs. n.286/1998-l’illegittimità della convalida della proroga del trattenimento per manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto (Marsala) – l’erronea contestazi one della fattispecie espulsiva – l’incompatibilità del fotosegnalamento allo sbarco con l’ipotesi della sottrazione ai controlli di frontiera. 2.2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt.6 del d.lgs. 145/2015, 27, comma 3, 28 bis del d.lgs. n.25/2008 – superamento dei limiti previsti per la procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale- tardività dell’audizione personale ed omessa informazione del ritardo al ricorrente trattenuto in un CPR, cessazione del trattenimento. 3.-Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale di Torino, nell’esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], relative alla prospettata illegittimità dei provvedimenti presupposti di espulsione e di trattenimento, da un lato (punto VI) ha rimarcato che le stesse erano infondate perché già esaminate dal Giudice di pace, mentre l’atto presupposto del respingimento poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale; quindi, sotto diverso profilo (punto VII), ha anche illustrato le ragioni di non condivisione di quanto prospettato dalla difesa del trattenuto, che aveva contestato il carattere clandestino ed irregolare dell’ingresso dello straniero soccorso in mare in quanto identificato e fotosegnalato presso i punti di crisi. In tal modo il Tribunale ha svolto due autonome rationes decidendi, la prima delle quali sembra introdurre anche una questione di giudicato rispetto alle precedenti pronunce del Giudice di pace. Orbene, la censura è focalizzata solo sulla seconda ratio e ciò comporta l’inammissibilità del motivo perché rivolto solo nei confronti di una concorrente ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si fonda su di una pluralità di ragioni, distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerlo sul piano logico e giuridico, con il conseguente difetto di interesse delle censure che nonpotrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività dellealtre, alla cassazione della decisione (cfr. C ass. n. 18641/2017; Cass. n. 9752/2017; Cass. n. 4293/2016). 4.-Il secondo motivo è infondato. Occorre, invero, ricordare i principi già fissati, nella subiecta materia, dalla giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità (v. Cass. n. 17834/2022; Cass. n. 9042/2023) principi secondo i quali -ove il richiedente protezione già presente in un CPR, in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art.6, comma 3, del d.lgs. n.142/2015,, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento così disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che "il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda", deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. A ciò va aggiunto che l’art. 6, comma 7 stabilisce che “Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del d.lgs. n. 25/2008 e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.“e il comma 8, proprio quello in relazione al quale è stata presentata la istanza di proroga del trattenimento oggetto del presente giudizio, stabilisce che “Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finché permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi.”. Nel caso in esame, ricorreva l’ipotesi prevista dall’art.6, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 142/2015, ed il computo dei termini risulta essere stato compiuto dal Tribunale in relazione a tali disposizioni, avendo l’AG chiaramente indicato che la proroga del trattenimento è stata richiesta ai sensi dell’art.6, comma 8, del d.lgs. n.142/2015 nel periodo di pendenza del procedimento giurisdizionale vertente sull’esame della domanda di protezione,di guisa che la censura non coglie nel segno. 5.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimata. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont