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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 51071/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 7/11/2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha rilasciato ai sensi dell'art. 26, comma 3, legge 22 aprile 2005, n. 69, l'assenso all'estensione della consegna di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica Federale di Germania, al fine di espiare la pena residua di 1588 giorni di reclusione, a lui irrogata con sentenza pronunciata il 16 marzo 2010 dal Tribunale Regionale di Essen. 2.

L'estensione è relativa al nuovo mandato di arresto europeo, emesso il 28 giugno 2023 dal Presidente del Tribunale Regionale di Essen, da cui emerge che tra il 20 novembre 2007 e il 15 gennaio 2008 il ricorrente faceva parte di un gruppo che agiva a livello internazionale e, attraverso diversi corrieri, forniva eroina e cocaina, da lui procurata dai [OSCURATO:PERSONA], a Essen e Duisburg, per rivenderla.

Trattasi di reato previsto e punito dagli artt. 29 e 30 della legge tedesca sugli stupefacenti e dagli artt. 27, 52 e 53 del codice penale tedesco (commercio illecito di stupefacenti in quantità non esigue, in concorso con la complicità all'importazione illecita di stupefacenti in quantità non esigue).

3. La revoca della sanzione sostitutiva è stata motivata sulla base del rilievo che, se la Procura della Repubblica di Essen avesse saputo che nel 2017 il condannato avrebbe nuovamente commesso reati ritenuti particolarmente gravi, non avrebbe rinunciato all'esecuzione di metà della pena nonché sulla base del rilievo che la revoca era necessaria per tutelare l'interesse pubblico ed eliminare o prevenire seri svantaggi per il bene comune.

4. Avverso l'anzidetta pronuncia della Corte di appello il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005 n. 69.

Premesso che la Procura della Repubblica di Essen il 18 settembre 2013 aveva dichiarato di rinunciare all'esecuzione della pena detentiva residua a decorrere dal 17 gennaio 2014 (giorno in cui il condannato avrebbe scontato metà della pena), a condizione che egli fosse espulso dal territorio tedesco, il ricorrente ha ricordato che l'art. 456a del codice di procedura penale tedesco dispone che «l'autorità, competente per l'esecuzione, può rinunciare all'esecuzione di una pena detentiva .... se il condannato ... viene espulso al di fuori del territorio di vigenza della presente legge federale.

In caso di ritorno della persona estradata, consegnata o espulsa l'esecuzione può essere successivamente attuata».

Secondo il ricorrente, la pena da eseguire, pari a giorni 1588, consisterebbe in un residuo di pena, derivante dalla revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio tedesco, ma l'unica condizione, a seguito della quale il provvedimento di concessione della sanzione sostitutiva dell'espulsione è passibile di revoca, sarebbe il rientro del condannato in territorio tedesco.

Nel caso in esame, però, la revoca della sanzione sostitutiva non è stata motivata dal reingresso del ricorrente in territorio tedesco, invero mai avvenuto, bensì sulla base di un atto amministrativo, emesso in virtù dell'art. 49, par. 2, nn. 3 e 5 della legge sul processo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], che indica due diversi presupposti per la revoca dell'espulsione, nella specie entrambi ritenuti sussistenti dall'Autorità giudiziaria straniera (ovvero la circostanza che, se la Procura della Repubblica di Essen avesse saputo che nel 2017 il condannato avrebbe nuovamente commesso reati ritenuti particolarmente gravi, non avrebbe rinunciato all'esecuzione di metà della pena, nonché il rilievo secondo cui la revoca era necessaria per tutelare l'interesse pubblico ed eliminare o prevenire seri svantaggi per il bene comune).

5. E' pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso, reiterando sostanzialmente le deduzioni ivi formulate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. L'art. 26, comma 3, legge cit. - come successivamente modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, per dare compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea - indica le condizioni cui è subordinata l'estensione della consegna necessaria ad ampliare l'ambito della prima consegna e consentire l'esecuzione di titoli relativi a reati commessi in precedenza, superando, in tal modo, il vincolo costituito dal principio di specialità.

Tale norma, infatti, testualmente prevede che «successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la Corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto.

A tale fine, la Corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro, munite di traduzione, e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'assenso è rilasciato quando il reato, per il quale è richiesto, consente la consegna di una persona ai sensi della [OSCURATO:PERSONA].

La Corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter».

3. Nel caso in esame, la revoca è stata disposta in applicazione dell'art. 49 par. 2, nn. 3 e 5 della legge del processo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], in base al quale l'atto amministrativo legale favorevole può, anche dopo essere diventato inappellabile, essere revocato in tutto o in parte con efficacia per il futuro nei seguenti casi: numero 3: se sulla base di fatti sopravvenuti l'atto amministrativo non sarebbe stato emesso e se, in assenza di revoca, l'interesse pubblico potrebbe essere posto in pericolo; numero 5: al fine di eliminare o prevenire seri svantaggi per il bene comune.

La Corte di appello ha coerentemente affermato che la valutazione compiuta dall'autorità giudiziaria tedesca è insindacabile, posto che il ripristino della pena detentiva sospesa per espulsione è stato disposto dalla Procura di Essen sulla base di una norma di legge la cui interpretazione è stata ritenuta corretta da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente, ossia la Corte di appello di Hamm.

La menzionata Corte ha in tal senso rilevato che non rientra nel perimetro delle valutazioni demandate dall'art. 26, comma 3, legge cit. sindacare il merito di tale decisione e tantomeno procedere ad un'autonoma valutazione dei presupposti per il ripristino della pena detentiva, trattandosi di aspetto totalmente eccentrico rispetto al controllo devoluto all'autorità giudiziaria italiana, limitato alla sussistenza delle informazioni indicate dall'art. 8, par. 1, della [OSCURATO:PERSONA], della loro traduzione in lingua italiana e dell'insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge cit.

4. Trattasi di motivazione immune da vizi.

La Corte di appello ha valorizzato il principio di specialità a cui, in effetti il ricorrente non aveva rinunciato, e la cui violazione non è configurabile, attenendo la richiesta di estensione a condanne per fatti diversi da quelli per cui la prima consegna è stata concessa e anteriori alla consegna medesima.

La sentenza impugnata ha poi adeguatamente verificato la sussistenza delle condizioni di eseguibilità della pena conseguente alla revoca dell'espulsione (ossia la necessità di procedere all'espiazione di metà della pena detentiva a cui si era rinunciato in sede di esecuzione, pari a 1588 giorni), e ha evidenziato come non sia compito dell'autorità italiana valutare nel merito le decisioni dell'Autorità esecutiva straniera sull'applicabilità di benefici penitenziari secondo l'ordinamento della autorità giudiziaria straniera e sulla conseguente revoca, conformemente al principio generale per cui, in tema di mandato di arresto europeo, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (cfr. Sez. 6, n. 20254 del 04/05/2018, Markuns, Rv. 273276 - 01).

5. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge cit.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 7/11/2023 dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino ha rilasciato ai sensi dell'art. 26, comma 3, legge 22 aprile 2005, n. 69, l'assenso all'estensione della consegna di [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] alla Repubblica Federale di Germania, al fine di espiare la pena residua di 1588 giorni di reclusione, a lui irrogata con sentenza pronunciata il 16 marzo 2010 dal Tribunale Regionale di Essen. 2. L'estensione è relativa al nuovo mandato di arresto europeo, emesso il 28 giugno 2023 dal Presidente del Tribunale Regionale di Essen, da cui emerge che tra il 20 novembre 2007 e il 15 gennaio 2008 il ricorrente faceva parte di un gruppo che agiva a livello internazionale e, attraverso diversi corrieri, forniva eroina e cocaina, da lui procurata dai [OSCURATO:PERSONA], a Essen e Duisburg, per rivenderla. Trattasi di reato previsto e punito dagli artt. 29 e 30 della legge tedesca sugli stupefacenti e dagli artt. 27, 52 e 53 del codice penale tedesco (commercio illecito di stupefacenti in quantità non esigue, in concorso con la complicità all'importazione illecita di stupefacenti in quantità non esigue). 3. La revoca della sanzione sostitutiva è stata motivata sulla base del rilievo che, se la Procura della Repubblica di Essen avesse saputo che nel 2017 il condannato avrebbe nuovamente commesso reati ritenuti particolarmente gravi, non avrebbe rinunciato all'esecuzione di metà della pena nonché sulla base del rilievo che la revoca era necessaria per tutelare l'interesse pubblico ed eliminare o prevenire seri svantaggi per il bene comune. 4. Avverso l'anzidetta pronuncia della Corte di appello il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005 n. 69. Premesso che la Procura della Repubblica di Essen il 18 settembre 2013 aveva dichiarato di rinunciare all'esecuzione della pena detentiva residua a decorrere dal 17 gennaio 2014 (giorno in cui il condannato avrebbe scontato metà della pena), a condizione che egli fosse espulso dal territorio tedesco, il ricorrente ha ricordato che l'art. 456a del codice di procedura penale tedesco dispone che «l'autorità, competente per l'esecuzione, può rinunciare all'esecuzione di una pena detentiva .... se il condannato ... viene espulso al di fuori del territorio di vigenza della presente legge federale. In caso di ritorno della persona estradata, consegnata o espulsa l'esecuzione può essere successivamente attuata». Secondo il ricorrente, la pena da eseguire, pari a giorni 1588, consisterebbe in un residuo di pena, derivante dalla revoca della sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio tedesco, ma l'unica condizione, a seguito della quale il provvedimento di concessione della sanzione sostitutiva dell'espulsione è passibile di revoca, sarebbe il rientro del condannato in territorio tedesco. Nel caso in esame, però, la revoca della sanzione sostitutiva non è stata motivata dal reingresso del ricorrente in territorio tedesco, invero mai avvenuto, bensì sulla base di un atto amministrativo, emesso in virtù dell'art. 49, par. 2, nn. 3 e 5 della legge sul processo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], che indica due diversi presupposti per la revoca dell'espulsione, nella specie entrambi ritenuti sussistenti dall'Autorità giudiziaria straniera (ovvero la circostanza che, se la Procura della Repubblica di Essen avesse saputo che nel 2017 il condannato avrebbe nuovamente commesso reati ritenuti particolarmente gravi, non avrebbe rinunciato all'esecuzione di metà della pena, nonché il rilievo secondo cui la revoca era necessaria per tutelare l'interesse pubblico ed eliminare o prevenire seri svantaggi per il bene comune). 5. E' pervenuta memoria nell'interesse del ricorrente, con cui si è insistito nell'accoglimento del ricorso, reiterando sostanzialmente le deduzioni ivi formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. L'art. 26, comma 3, legge cit. - come successivamente modificata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10, per dare compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea - indica le condizioni cui è subordinata l'estensione della consegna necessaria ad ampliare l'ambito della prima consegna e consentire l'esecuzione di titoli relativi a reati commessi in precedenza, superando, in tal modo, il vincolo costituito dal principio di specialità. Tale norma, infatti, testualmente prevede che «successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la Corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la Corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro, munite di traduzione, e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato, per il quale è richiesto, consente la consegna di una persona ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]. La Corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter». 3. Nel caso in esame, la revoca è stata disposta in applicazione dell'art. 49 par. 2, nn. 3 e 5 della legge del processo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], in base al quale l'atto amministrativo legale favorevole può, anche dopo essere diventato inappellabile, essere revocato in tutto o in parte con efficacia per il futuro nei seguenti casi: numero 3: se sulla base di fatti sopravvenuti l'atto amministrativo non sarebbe stato emesso e se, in assenza di revoca, l'interesse pubblico potrebbe essere posto in pericolo; numero 5: al fine di eliminare o prevenire seri svantaggi per il bene comune. La Corte di appello ha coerentemente affermato che la valutazione compiuta dall'autorità giudiziaria tedesca è insindacabile, posto che il ripristino della pena detentiva sospesa per espulsione è stato disposto dalla Procura di Essen sulla base di una norma di legge la cui interpretazione è stata ritenuta corretta da un organo giurisdizionale dello Stato richiedente, ossia la Corte di appello di Hamm. La menzionata Corte ha in tal senso rilevato che non rientra nel perimetro delle valutazioni demandate dall'art. 26, comma 3, legge cit. sindacare il merito di tale decisione e tantomeno procedere ad un'autonoma valutazione dei presupposti per il ripristino della pena detentiva, trattandosi di aspetto totalmente eccentrico rispetto al controllo devoluto all'autorità giudiziaria italiana, limitato alla sussistenza delle informazioni indicate dall'art. 8, par. 1, della [OSCURATO:PERSONA], della loro traduzione in lingua italiana e dell'insussistenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 18, 18-bis e 18-ter legge cit. 4. Trattasi di motivazione immune da vizi. La Corte di appello ha valorizzato il principio di specialità a cui, in effetti il ricorrente non aveva rinunciato, e la cui violazione non è configurabile, attenendo la richiesta di estensione a condanne per fatti diversi da quelli per cui la prima consegna è stata concessa e anteriori alla consegna medesima. La sentenza impugnata ha poi adeguatamente verificato la sussistenza delle condizioni di eseguibilità della pena conseguente alla revoca dell'espulsione (ossia la necessità di procedere all'espiazione di metà della pena detentiva a cui si era rinunciato in sede di esecuzione, pari a 1588 giorni), e ha evidenziato come non sia compito dell'autorità italiana valutare nel merito le decisioni dell'Autorità esecutiva straniera sull'applicabilità di benefici penitenziari secondo l'ordinamento della autorità giudiziaria straniera e sulla conseguente revoca, conformemente al principio generale per cui, in tema di mandato di arresto europeo, una volta che l'autorità di emissione ha affermato che, secondo le norme interne, la sentenza di condanna a carico del soggetto di cui si chiede la consegna è divenuta esecutiva, non spetta all'autorità giudiziaria italiana sindacare sulla base di quali presupposti normativi dell'ordinamento dello Stato di emissione sia stata affermata la esecutività della sentenza di condanna (cfr. Sez. 6, n. 20254 del 04/05/2018, Markuns, Rv. 273276 - 01). 5. Il rigetto del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge cit. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancel
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