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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2021

Cassazione n. 37420/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento con rinvio PER I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ACCESSORIE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo amministratore unico della fallita [OSCURATO:PERSONA] srl, il secondo legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], società riconducibile e [OSCURATO:PERSONA], per più delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie societarie e di beni ed attrezzature; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla scritture contabili della medesima società.

Epoca del fallimento : Novembre 2005. 1.Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore d'ufficio, che, con unico articolato motivo, ha lamentato i vizi di violazione di legge e di motivazione illogica, poiché la giustificazione dei Giudici del merito non aveva considerato che il giudicabile aveva versato sui conti correnti della società, prelevandole dai propri conti correnti, ingentissime somme di denaro ed aveva, altresì, costituito garanzie in favore della società in titoli sempre con l'uso di proprie risorse, per oltre 200mila euro, provvedendo ad estinguere debiti per oltre 800mila euro e saldato esposizioni debitorie verso il sistema bancario per svariati milioni di euro. 2.Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore fiduciario Vitale, che col primo motivo ha lamentato violazione di legge quanto alla determinazione delle pene accessorie, confermate in sede di appello nonostante la declaratoria di incostituzionalità della relativa norma nella parte in cui prevede le pene accessorie nella misura fissa di anni dieci e non fino alla misura di anni dieci. 2.1.Nel secondo motivo ci si è doluti della manifesta illogicità di motivazione,che avrebbe operato un mero richiamo alla giustificazione del Tribunale e non avrebbe risposto alle questioni posta dalla difesa nei motivi di appello. 3.Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di rappresentare l'avvenuto decesso dell'imputato, allegando all'atto il relativo certificato di morte.

In data 16 Giugno 2021 ha depositato memoria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha richiamato le deduzioni svolte nell'atto di ricorso, invocando la figura giuridica della bancarotta riparata.

Ha richiesto altresì, l'annullamento della sentenza riguardo alle pene accessorie ex art 216 LE, determinate in misura fissa nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 222 del 2018.

A seguito di richiesta di trattazione orale presentata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata fissata l'odierna udienza partecipata, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, drssa Picardi, ha concluso per l'annullamento con rinvio per i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la rideterminazione delle pene accessorie e per l'inammissibilità nel resto; l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA] per morte dell'imputato; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alla memoria e al ricorso in atti, condividendo le conclusioni del Pg per l'annullamento con rinvio in relazione alle pene accessorie.[OSCURATO:PERSONA] In ragione del certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], acquisito agli atti, occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione dei reati a questi ascritti con la relativa formula, come da dispositivo. 1.1 ricorsi sono in linea generale inammissibili e tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, occorre annullare la sentenza impugnata senza rinvio per la prescrizione del reato di cui al capo q), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e con rinvio per la rideterminazione della pena principale nei confronti del medesimo imputato e delle pene accessorie fallimentari. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La difesa, con i motivi di cui all'atto di ricorso, si limita a sostenere la tesi già proposta nella fase di merito, congruamente e correttamente disattesa dalla Corte territoriale, della mancata considerazione ai fini del decidere dei comportamenti dell'imputato, che avrebbe operato versamenti ed offerto garanzie patrimoniali alla società, nonchè estinto debiti societari con proprie risorse finanziarie, rappresentando le stesse argomentazioni al Collegio sotto apparente veste del vizio di manifesta illogicità ma senza, in realtà, relazionarsi con le ampie ed esatte giustificazioni fornite dalla pronunzia in esame.

I motivi sono, quindi, inammissibili per difetto di specificità estrinseca mancando la necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.1 Invero, la sentenza impugnata ha esaminato l'identico motivo di appello, con motivazione estesa e priva delle dedotte illogicità - alle pagine 15, 16, 17 del testo - senza trascurare alcuna delle doglianze avanzate dalla difesa ed osservando che era provata la cessione senza corrispettivo di beni e strumenti aziendali verso la [OSCURATO:SOCIETA], amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma riconducibile al medesimo [OSCURATO:PERSONA]; sono stati plausibilmente ritenuti dimostrati i ripetuti prelievi dal conto corrente societario, anche in contanti e con bonifici verso i conti bancari personali dell'imputato.

Quanto alla tesi, sostenuta dalla difesa anche in questa sede, dei versamenti operati dal ricorrente e confluiti nel patrimonio societario, i Giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che la situazione contabile della società era caratterizzata anche da confusione tra i conti personali di [OSCURATO:PERSONA] e quelli della società, tanto che non era chiaro da dove provenisse la provvista per i predetti versamenti e, soprattutto, non vi era alcun elemento di prova circa l'effettiva destinazione delle somme a soddisfare le esigenze della società.

2.2. Le doglianze esposte dal ricorrente sono, del resto, inammissibili anche per un secondo, evidente aspetto, immediatamente emergente dalla lettura dell'atto di impugnazione.

In esso, infatti, è stata rappresentata fin nel dettaglio e per più pagine una interpretazione favorevole alla tesi difensiva dei risultati di prova, proponendosi, così, al Collegio l'inammissibile rivisitazione del merito del ragionamento decisorio, sviluppato del tutto plausibilmente dai Giudici territoriali.3.L'esame dei motivi nuovi presentati da un difensore diverso rispetto al sottoscrittore del ricorso è precluso quanto alla tesi del mancato riconoscimento della bancarotta riparata, per mancanza della necessaria connessione con i motivi originari, poiché tale tesi non è stata rappresentata con l'atto di impugnazione principale.

Sul punto in ogni caso appare utile ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati. (Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017 Ud. (dep. 28/12/2017 Rv. 271922).

Per le ragioni in precedenza esposte tali caratteristiche in alcun modo sono ravvisabili nella fattispecie in esame.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per il primo motivo, che ha dedotto l'illegalità delle pene accessorie fallimentari, stabilite in misura fissa dal Tribunale e confermate senza alcuna specifica motivazione ma con formula di stile dalla Corte d'appello, doglianza presente anche nei motivi nuovi depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c.

I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto.

La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. 4.1 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità estrinseca, presentando gli stessi deficit già rilevati nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] di assenza di relazione con il tessuto argomentativo ordito dai Giudici della fase di merito e di rappresentazione di una versione alternativa dei risultati probatori, favorevole all'imputato, con implicita richiesta al Collegio di rivisitazione del merito del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. 4.2 A fronte della inidoneità critica dei motivi di ricorso va osservato che la sentenza censurata ha giustificato plausibilmente e senza alcuna illogicità la conferma di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di distrazione dei beni della fallita verso la società [OSCURATO:SOCIETA] da lui amministrata e riconducibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a titolo di extraneus, con motivazione del tutto adeguata e corretta in diritto.

Infatti, nell'esatto e logico argomentare espresso nella sentenza impugnata - alle pagine 19,20,21 del testo - si è premesso che [OSCURATO:SOCIETA] è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], in quanto suoi soci sono il figlio Raffaele al 60% e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al 40%, a sua volta ex dipendente della fallita e legato al coimputato; si è rilevato che le disposizioni patrimoniali compiute dalla fallita verso [OSCURATO:SOCIETA] hanno privato la prima di tutti gli strumenti necessari alla sua operatività, rendendola, quindi, inidonea a perseguire l'oggetto sociale; si è smentita plausibilmente la tesi della difesa, per la quale il pagamento del corrispettivo dei beni sarebbe avvenuto parte in contanti e parte con cambiali con scadenza successiva al fallimento, constatando che di tali pagamenti non risultava traccia nelle scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA]; queste ultime, secondo le dichiarazioni dell'imputato, sarebbero state tenute in regola; se ne è coerentemente concluso che l'operazione era di natura fittizia, residuando da essa il solo effetto del depauperamento del patrimonio della fallita.

Le congrue argomentazioni sviluppate dai Giudici territoriali non sono scalfite in nulla dalle doglianze avanzate dalla difesa con l'impugnazione in esame che, oltre ad essere affette dai vizi già rilevati in precedenza, sono formulate con articolazione del tutto generica. 5.L'accoglimento dei motivi di ricorso relativi alle pene accessorie fallimentari consente al Collegio di rilevare la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale ascritto al capo q) a [OSCURATO:PERSONA], per il quale non è contestata l'aggravante del danno di rilevante entità, il cui termine si è compiuto al 10.7.2019, nonostante le sospensioni verificatesi nel giudizio di merito,come indicato anche dalla Corte di appello, e nonostante la sospensione di 64 giorni derivante dalla normativa anti covid, essendo stato fissato il giudizio di legittimità per la prima volta al 9.3.2020,

6. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per la prescrizione del delitto di cui al capo q) ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; la medesima sentenza deve essere annullata con rinvio in punto di determinazione della pena principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della prescrizione dichiarata per il delitto di cui al capo q), nonchè delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fallimentare nei confronti di entrambi gli imputati, per nuovo esame alla sezione promiscua della Corte di Appello di Lecce. 6.1 Nel giudizio di rinvio, quanto alle pene accessorie fallimentari, il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte che nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio limitato ai predetti punti della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quelli annullati e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità degli imputati e per la quantificazione della pena principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I ricorsi nel resto devono essere dichiarati inammissibili.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche'il reato e' estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo q) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], perche' il reato e' estinto per prescrizione.

Annulla la medesima sentenza con rinvio alla sezione promiscua della Corte di Appello di Lecce, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inammissibili i ricorsi nel resto.

Deciso il 2.7.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].

Eduardo de Gregorio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio PER I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ACCESSORIE E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Udito il difensore L'[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo amministratore unico della fallita [OSCURATO:PERSONA] srl, il secondo legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], società riconducibile e [OSCURATO:PERSONA], per più delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie societarie e di beni ed attrezzature; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche per bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla scritture contabili della medesima società. Epoca del fallimento : Novembre 2005. 1.Ha presentato ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] tramite difensore d'ufficio, che, con unico articolato motivo, ha lamentato i vizi di violazione di legge e di motivazione illogica, poiché la giustificazione dei Giudici del merito non aveva considerato che il giudicabile aveva versato sui conti correnti della società, prelevandole dai propri conti correnti, ingentissime somme di denaro ed aveva, altresì, costituito garanzie in favore della società in titoli sempre con l'uso di proprie risorse, per oltre 200mila euro, provvedendo ad estinguere debiti per oltre 800mila euro e saldato esposizioni debitorie verso il sistema bancario per svariati milioni di euro. 2.Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore fiduciario Vitale, che col primo motivo ha lamentato violazione di legge quanto alla determinazione delle pene accessorie, confermate in sede di appello nonostante la declaratoria di incostituzionalità della relativa norma nella parte in cui prevede le pene accessorie nella misura fissa di anni dieci e non fino alla misura di anni dieci. 2.1.Nel secondo motivo ci si è doluti della manifesta illogicità di motivazione,che avrebbe operato un mero richiamo alla giustificazione del Tribunale e non avrebbe risposto alle questioni posta dalla difesa nei motivi di appello. 3.Ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] al solo scopo di rappresentare l'avvenuto decesso dell'imputato, allegando all'atto il relativo certificato di morte. In data 16 Giugno 2021 ha depositato memoria l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], con la quale ha richiamato le deduzioni svolte nell'atto di ricorso, invocando la figura giuridica della bancarotta riparata. Ha richiesto altresì, l'annullamento della sentenza riguardo alle pene accessorie ex art 216 LE, determinate in misura fissa nonostante la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza 222 del 2018. A seguito di richiesta di trattazione orale presentata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stata fissata l'odierna udienza partecipata, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, drssa Picardi, ha concluso per l'annullamento con rinvio per i ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la rideterminazione delle pene accessorie e per l'inammissibilità nel resto; l'annullamento senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA] per morte dell'imputato; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alla memoria e al ricorso in atti, condividendo le conclusioni del Pg per l'annullamento con rinvio in relazione alle pene accessorie.[OSCURATO:PERSONA] In ragione del certificato di morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], acquisito agli atti, occorre annullare senza rinvio la sentenza impugnata per l'estinzione dei reati a questi ascritti con la relativa formula, come da dispositivo. 1.1 ricorsi sono in linea generale inammissibili e tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, occorre annullare la sentenza impugnata senza rinvio per la prescrizione del reato di cui al capo q), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e con rinvio per la rideterminazione della pena principale nei confronti del medesimo imputato e delle pene accessorie fallimentari. 2.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La difesa, con i motivi di cui all'atto di ricorso, si limita a sostenere la tesi già proposta nella fase di merito, congruamente e correttamente disattesa dalla Corte territoriale, della mancata considerazione ai fini del decidere dei comportamenti dell'imputato, che avrebbe operato versamenti ed offerto garanzie patrimoniali alla società, nonchè estinto debiti societari con proprie risorse finanziarie, rappresentando le stesse argomentazioni al Collegio sotto apparente veste del vizio di manifesta illogicità ma senza, in realtà, relazionarsi con le ampie ed esatte giustificazioni fornite dalla pronunzia in esame. I motivi sono, quindi, inammissibili per difetto di specificità estrinseca mancando la necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 2.1 Invero, la sentenza impugnata ha esaminato l'identico motivo di appello, con motivazione estesa e priva delle dedotte illogicità - alle pagine 15, 16, 17 del testo - senza trascurare alcuna delle doglianze avanzate dalla difesa ed osservando che era provata la cessione senza corrispettivo di beni e strumenti aziendali verso la [OSCURATO:SOCIETA], amministrata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] ma riconducibile al medesimo [OSCURATO:PERSONA]; sono stati plausibilmente ritenuti dimostrati i ripetuti prelievi dal conto corrente societario, anche in contanti e con bonifici verso i conti bancari personali dell'imputato. Quanto alla tesi, sostenuta dalla difesa anche in questa sede, dei versamenti operati dal ricorrente e confluiti nel patrimonio societario, i Giudici del merito hanno plausibilmente ritenuto che la situazione contabile della società era caratterizzata anche da confusione tra i conti personali di [OSCURATO:PERSONA] e quelli della società, tanto che non era chiaro da dove provenisse la provvista per i predetti versamenti e, soprattutto, non vi era alcun elemento di prova circa l'effettiva destinazione delle somme a soddisfare le esigenze della società. 2.2. Le doglianze esposte dal ricorrente sono, del resto, inammissibili anche per un secondo, evidente aspetto, immediatamente emergente dalla lettura dell'atto di impugnazione. In esso, infatti, è stata rappresentata fin nel dettaglio e per più pagine una interpretazione favorevole alla tesi difensiva dei risultati di prova, proponendosi, così, al Collegio l'inammissibile rivisitazione del merito del ragionamento decisorio, sviluppato del tutto plausibilmente dai Giudici territoriali.3.L'esame dei motivi nuovi presentati da un difensore diverso rispetto al sottoscrittore del ricorso è precluso quanto alla tesi del mancato riconoscimento della bancarotta riparata, per mancanza della necessaria connessione con i motivi originari, poiché tale tesi non è stata rappresentata con l'atto di impugnazione principale. Sul punto in ogni caso appare utile ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati. (Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017 Ud. (dep. 28/12/2017 Rv. 271922). Per le ragioni in precedenza esposte tali caratteristiche in alcun modo sono ravvisabili nella fattispecie in esame. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per il primo motivo, che ha dedotto l'illegalità delle pene accessorie fallimentari, stabilite in misura fissa dal Tribunale e confermate senza alcuna specifica motivazione ma con formula di stile dalla Corte d'appello, doglianza presente anche nei motivi nuovi depositati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, con sentenza n. 222 del 05/12/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, u. c. I. fall. nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».Si tratta di pronuncia rientrante nel genere delle decisioni cosiddette manipolative, riconducibile alla specie di quelle sostitutive, che si caratterizzano per mantenere in vigore la disposizione denunciata soltanto sul presupposto di una modificazione del precetto in essa contenuto. La "sostituzione" della cornice edittale, operata dalla sentenza n. 222 del 2018, determina in ogni caso l'illegalità delle pene accessorie irrogate in base al criterio dichiarato illegittimo, indipendentemente dal fatto che quelle concretamente applicate rientrino comunque nel nuovo parametro, posto che il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale. 4.1 II secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità estrinseca, presentando gli stessi deficit già rilevati nel ricorso [OSCURATO:PERSONA] di assenza di relazione con il tessuto argomentativo ordito dai Giudici della fase di merito e di rappresentazione di una versione alternativa dei risultati probatori, favorevole all'imputato, con implicita richiesta al Collegio di rivisitazione del merito del ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale. 4.2 A fronte della inidoneità critica dei motivi di ricorso va osservato che la sentenza censurata ha giustificato plausibilmente e senza alcuna illogicità la conferma di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per la condotta di distrazione dei beni della fallita verso la società [OSCURATO:SOCIETA] da lui amministrata e riconducibile al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a titolo di extraneus, con motivazione del tutto adeguata e corretta in diritto. Infatti, nell'esatto e logico argomentare espresso nella sentenza impugnata - alle pagine 19,20,21 del testo - si è premesso che [OSCURATO:SOCIETA] è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], in quanto suoi soci sono il figlio Raffaele al 60% e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] al 40%, a sua volta ex dipendente della fallita e legato al coimputato; si è rilevato che le disposizioni patrimoniali compiute dalla fallita verso [OSCURATO:SOCIETA] hanno privato la prima di tutti gli strumenti necessari alla sua operatività, rendendola, quindi, inidonea a perseguire l'oggetto sociale; si è smentita plausibilmente la tesi della difesa, per la quale il pagamento del corrispettivo dei beni sarebbe avvenuto parte in contanti e parte con cambiali con scadenza successiva al fallimento, constatando che di tali pagamenti non risultava traccia nelle scritture contabili della società [OSCURATO:SOCIETA]; queste ultime, secondo le dichiarazioni dell'imputato, sarebbero state tenute in regola; se ne è coerentemente concluso che l'operazione era di natura fittizia, residuando da essa il solo effetto del depauperamento del patrimonio della fallita. Le congrue argomentazioni sviluppate dai Giudici territoriali non sono scalfite in nulla dalle doglianze avanzate dalla difesa con l'impugnazione in esame che, oltre ad essere affette dai vizi già rilevati in precedenza, sono formulate con articolazione del tutto generica. 5.L'accoglimento dei motivi di ricorso relativi alle pene accessorie fallimentari consente al Collegio di rilevare la prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta documentale ascritto al capo q) a [OSCURATO:PERSONA], per il quale non è contestata l'aggravante del danno di rilevante entità, il cui termine si è compiuto al 10.7.2019, nonostante le sospensioni verificatesi nel giudizio di merito,come indicato anche dalla Corte di appello, e nonostante la sospensione di 64 giorni derivante dalla normativa anti covid, essendo stato fissato il giudizio di legittimità per la prima volta al 9.3.2020, 6. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e per la prescrizione del delitto di cui al capo q) ascritto a [OSCURATO:PERSONA]; la medesima sentenza deve essere annullata con rinvio in punto di determinazione della pena principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della prescrizione dichiarata per il delitto di cui al capo q), nonchè delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma legge fallimentare nei confronti di entrambi gli imputati, per nuovo esame alla sezione promiscua della Corte di Appello di Lecce. 6.1 Nel giudizio di rinvio, quanto alle pene accessorie fallimentari, il Giudice del merito dovrà attenersi al principio, stabilito dalle SU di questa Corte che nella pronunzia del 28 Febbraio 2019, Rg 7846/18 ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per cui le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fall., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale devono essere determinate in concreto dal Giudice, con valutazione discrezionale, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.,dall'annullamento con rinvio limitato ai predetti punti della decisione, deriva l'autorità di cosa giudicata in tutti i restanti punti della sentenza privi di connessione con quelli annullati e, quindi, nella specie, per l'accertamento della responsabilità degli imputati e per la quantificazione della pena principale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi nel resto devono essere dichiarati inammissibili. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche'il reato e' estinto per morte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al capo q) ascritto a [OSCURATO:PERSONA], perche' il reato e' estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza con rinvio alla sezione promiscua della Corte di Appello di Lecce, limitatamente al trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inammissibili i ricorsi nel resto. Deciso il 2.7.2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Eduardo de Gregorio
Sentenza Cassazione n. 37420/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris