CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Locri, emessa l’1 luglio 2021, ha dichiarato di non doversiprocedere nei confronti dei ricorrenti in ordine al reato di truffa a compagnia assicurativa,in quanto estinto per prescrizione.Sono state confermate le statuizioni civili.2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unicoterritoriale ignorato il primo motivo di appello, con il quale era stata chiesta la declaratoriadi non doversi procedere per tardività della querela, statuizione che si assume essere diportata prevalente rispetto a quella di estinzione del reato per prescrizione, anche tenutoconto della conferma delle statuizioni civili che la declaratoria di improcedibilità invocatadai ricorrenti farebbe venir meno.Questi ultimi, a sostegno della censura, ripercorrono gli accertamenti descritti dallasentenza di primo grado, dimostrativi del fatto che la querela della Compagnia diassicurazioni costituitasi parte civile era stata sporta il 30 giugno 2017, allorquando eraspirato il termine di tre mesi decorrente dal momento nel quale la persona giuridica offesadal reato aveva avuto piena cognizione del carattere truffaldino della richiesta dirisarcimento inoltrata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed inerente ad un falso sinistro.Tale piena conoscenza si era avuta, secondo i ricorrenti, al massimo nel dicembre del2015, avendo la parte civile spedito all’imputato una raccomandata con la quale lo siinformava della impossibilità di procedere al risarcimento del danno.Per altro verso, sempre nel primo motivo di appello ignorato dalla Corte territoriale, si eracensurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva rilevato l’invalidità dellaquerela, per l’assenza della firma congiunta del rappresentante legale della società e delsuo delegato, il quale non aveva personalmente presentato la querela ma aveva, a suavolta, delegato un legale per il deposito dell’atto.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono fondati.Premesso che la declaratoria di prescrizione del reato, in presenza di una conferma dellestatuizioni civili, avrebbe dovuto conformarsi ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., l’esamedell’atto di appello rivela che la Corte territoriale ha effettivamente ignorato il primomotivo di tale impugnazione.In esso era stata richiesta la declaratoria di non doversi procedere per tardività dellaquerela, sulla base di una serie di valutazioni tratte dal merito del giudizio, per quantoinerente al momento nel quale la parte civile aveva preso piena conoscenza del fatto econ riguardo alla validità formale dell’atto di querela.Ciò posto, non è dubbio che la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevalesu quella determinata dall'estinzione del reato per prescrizione, essendosi affermato ilprincipio finanche in caso di morte dell'imputato, giacché la mancanza di una condizionedi procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009,Martinenghi, Rv. 245163-01).Dovendo essere necessari, per rispondere al primo motivo di appello, accertamenti infatto preclusi al giudizio di cassazione ed inerenti alla stessa legittimità dell’eserciziodell’azione penale, con effetti a cascata sulle statuizioni civili, l’annullamento con rinviodella sentenza deve essere effettuato al giudice penale, in applicazione del principio didiritto secondo cui, in tema di giudizio per cassazione, il rinvio al giudice civile, ai sensidell'art. 622 cod. proc. pen., non può essere disposto qualora l'annullamento delledisposizioni o dei capi della sentenza impugnata concernenti l'azione civile dipenda dallafondatezza del ricorso dell'imputato agli effetti penali. (Fattispecie in cui la Corte, ritenutofondato il ricorso degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento in appello perintervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, in ordine alla mancatavalutazione degli elementi idonei a fondare una pronuncia assolutoria, anche ai sensidell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla ritenuta configurabilità di un'aggravantead effetto speciale, la cui esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato già inprimo grado, ha annullato la sentenza impugnata, con rinvio al giudice penale). (Sez. 6,n. 10060 del 09/01/2025, Clini, Rv. 287704-01; Sez. 3, n. 15216 del 24/01/2022, Sparta,Rv. 283229-01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso, il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]