CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato in giudizio abbreviato alle pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce il vizio di motivazione per il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo la Corte territoriale, facendo buon governo dei consolidati principi ermeneutici che regolano la materia, adeguatamente spiegato le ragioni della conferma del diniego dell'invocata attenuante, ragioni qui non ulteriormente sindacabili e certo non inficiate dal fatto che il giudice di appello avrebbe fatto riferimento alle dosi in astratto ricavabili dalla sostanza sequestrata piuttosto che a quelle in concreto confezionate: al di là della non rilevante differenza numerica delle dosi di cocaina (rispettivamente, 33 rispetto a 19) e dell'irrilevanza della doglianza quanto alla illecita detenzione di hashish (rinvenuto non confezionato), il complessivo quantitativo di stupefacente detenuto per lo spaccio, non particolarmente elevato ma neppure modesto, è stato non illogicamente ritenuto idoneo a consentire il conseguimento di un lucro di non speciale tenuità, essendo peraltro evidente che il prezzo della dose commercializzata, ed il conseguente profitto, è direttamente proporzionale alla quantità di principio attivo in essa contenuto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 ge