CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00406/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 8334anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso, domiciliatiin Roma, Lungotevere dei Mellini 24 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio allegata alcontroricorso, domiciliat a in Roma , [OSCURATO:PERSONA] 15 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 1227/2019 pubblicata in data 24/07/2019, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. i signori [OSCURATO:PERSONA], quale debitore principale e M enghini Giampiero , G iulietti Annamaria, S acchi Emanuela , quali garanti proponevano opposizione all'atto di precetto notificato dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pergola per il pagamento della somma di euro 60.614,39, oltre accessori di legge , interessi convenzionali di mora maturati dopo la data del 29 gennaio 2010. L'atto di precetto traeva origine dal mancato pagamento di un importo residuo di mutuo fondiario stipulato in data 19 agosto 1997 dalla signora [OSCURATO:PERSONA]. Gli opponenti chiedevano, previo annullamento delle clausole che imponevano interessi ultralegali ed anatocistici, che fosse accertato il pagamento integrale da parte della mutuataria della somma mutuata con condanna della Banca al la restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 20.150,35. Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio Si costituiva la Banca facendo presente che il credito vantato era superiore a quello azionato con l'atto di precetto e che le pattuizioni degli interessi erano legittime in quanto conformi all'articolo 1284 c.c., che il calcolo degli interessi di mora era stato eseguito legittimamente sulle somme relative alle rate insolute alla data della contabilizzazione a sofferenza, come stabilito nel contratto nella misura di 8 punti in più del TUS in ragione di anno, che il contratto di mutuo non prevedeva la capitalizzazione semestrale degli interessi. Il Tribunale di Pesaro riconosceva la legittimità delle condizioni del contratto di mutuo relativamente agli interessi compresa la pattuizione relativa all'interesse di mora al tasso di 8 punti maggiore del TUS. Dichiarava l'illegittimità della clausola di capitalizzazione semestrale, ritene ndo non dovuta la somma come quantificata nell'atto di precetto che, conseguentemente , annullava rigettando tutte le altre domande degli opponenti. 2. ― A vverso la sentenza di primo grado interponeva no appello sia i signori S acchi Laura , M enghini Giampiero , G iulietti Annamaria e S acchi Manuela , che la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pergola e Corinaldo, per cui i due procedimenti venivano riuniti al fine della loro trattazione congiunta. La Corte di appello di Ancona rigettava l'appello proposto dagli odierni ricorrenti ed accoglieva quello introdotto dalla Banca divenuto incidentale. In primo luogo, l a Corte distrettuale respingeva l'eccezione di Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio nullità della clausola sulla quantificazione degli interessi convenzionali a tenore della quale: « i) la parte mutuataria si obbliga a corrispondere un tasso annuo indicizzato variabile al seguente parametro (TUSmaggiorato di 3,75 punti), ii) la banca può variare lo spread rispettando in caso di variazione sfavorevole le disposizioni relative alla trasparenza , iii) è previsto un tasso per gli interessi moratori pari ad 8 punti in più rispetto al TUS». Ciò premesso, per la Corte di appello, sebbene la previsione di una possibile maggiorazione ulteriore dello spread iniziale fosse da ritenersi viziata in quanto rimessa ad un'autonoma valutazione dell'istituto di credito, risulta va parimenti evidente che la nullità di questa previsione non si proiettasse sulla quantificazione di base degli interessi corrispettivi che era, invece, totalmente priva del vizio e specificamente determinata (TUS+3,75) né su quella degli interessi moratori (TUS +8% ). Ad avviso della Corte era sufficiente scorrere le tabelle allegate alla CTU per avvedersi che il Tag dal 1997 al 2010 non avesse mai superato il tetto iniziale del 10% in ordine all’eccepito superamento del tasso soglia. Inoltre, per quanto concerne il superamento del tasso usurario la Corte distrettuale richiamavala giurisprudenza di questa Corte in tema di usura sopravvenuta e in ordine alla capitalizzazione degli interessi ai fini dell'anatocismo che esclude l'applicazione di anatocismo semestrale o annuale nel calcolo del credito residuo dovuto alla banca. Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio 3. ― La sentenza, non notificata , veniva impugnata da S acchi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, cui la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Pergolaresisteva con controricorso. Tutte le parti depositavanomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 c.c. e 116 c.p.c.. Ad avviso dei ricorrenti la clausola determinativa degli interessi sarebbe affetta da nullità in quanto non avrebbe un contenuto univoco, nella parte in cui prevede una possibile maggiorazione ulteriore dello spread pattuito, rimettendo tale effetto ad un’autonoma valutazione dell’istituto di credito. La corte di merito avrebbe errato nell’aver riconosciuto applicabili interessi superiori alla misura legale, sebbene la clausola fosse indeterminata senza un’indicazione puntuale del tasso pattuito, in quanto rimesso alla mera discrezionalità del creditore mutuante. In particolare, la clausola negoziale sarebbe contraria al disposto dell’art. 1284, comma terzo, c.c. nella parte in cui prevede, da un lato parametri numerici per la determinazione del tasso di interesse (TUS + spread 3,75%), dall’altro neutralizzando la predetta determinazione demandando all’istituto di credito la facoltà di modificare unilateralmente il tasso con l’indicazione di un ulteriore e maggiore spread. Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio In particolare, la corte avrebbe erroneamente ritenuto nulla solo la parte della clausola indeterminata in quanto rimessa all’autonoma valutazione della Banca, mantenendo valida la previsione relativa alla quantificazione di base degli interessi corrispettivi e moratori, di cui in concreto avrebbe fatto applicazione nel corso del rapporto contrattuale. Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere, sulla scorta delle conclusioni peritali, non superato il tetto iniziale del 10% pattuito in sede di stipulazione del mutuo fondiario. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 644, c.p., 1815, c.c. e della Legge n. 108/1996. Ad avviso dei ricorrenti la nullità della pattuizione relativa agli interessi ha comportato la conseguente usurarietà degli interessi sopra soglia con applicazione dell’art. 1815, secondo comma, c.c.. secondo cui non sono dovuti interessi nel caso di pattuizione di interessi usurari. Con il terzo motivo, infine, si denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. de ll’ art. 1283, c.c., per erronea lettura dei dati tecnici della perizia con ciò violando la norma sopraindicata che vieta l’anatocismo. In particolare, i ricorrenti evidenziano la erroneità della decisione che ha ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi tra l’anno 2000 e il 2010, nella misura in cui ha giustificato tale condotta per aver portato la posizione debitoria “a sofferenza”. Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio 5. ― Il ricorso è inammissibile. 5.1. ― Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va premesso che, il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la ratio decidendiposta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989). Il motivo di censura sottopone a critica la decisione di appello per la asserita erroneità in ordine alla mancata dichiarazione di nullità della clausola inerente agli interessi in relazione alla previsione in essa contenuta della facoltà dell’istituto di credito di modificare unilateralmente il tasso di interesse. Orbene, la censura non specifica in alcun modo che nel corso del rapporto la Banca avrebbe modificato i parametri dei tassi originariamente pattuiti in sede contrattuale, per cui si sarebbe posto in concreto un problema di asserita indeterminatezza dei tassi di interesse, così come solo in astratto prospettato dai ricorrenti. Tale carenza non è idonea ad aggredire in modo specifico la ratio decidendidella decisione impugnata nella misura in cui la stessa Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio evidenzia che,nel caso concreto , la Banca non ha applicato tassi di interesse diversi da quelli originariamente pattuiti. In buona sostanza, la censura di nullità della clausola afferente agli interessi non deduce in modo specifico una contestazione alla pronuncia gravata, nella misura in cui non eccepisce il mutamento unilaterale in corso di rapporto del tasso sulla scorta della clausola oggetto di contestazione, sottoponendo a critica la clausola in modo astratto senza aggredire la pronuncia che ha ritenuto pienamente valida la pattuizione applicata sulla base dei tassi originariamente concordati. 5.2. ― Il secondo motivo, fondato sulla nullità della clausola in questione, rimane dunque assorbito. Va comunque ribadito che la contestata usurarietà sopravvenuta, come accertata dal CTU per due trimestri , non può comportare la nullità della clausola , ove la stessa preveda un tasso non eccedente la soglia quale risultante al momento della stipula. Va al riguardo richiamatol’orientamento di questa Corte secondo cui nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto ([OSCURATO:PERSONA]. U, Sentenza n. 24675 del 19/10/2017). 5.3. ― Anche il terzo motivo è inammissibile. Va premesso al riguardo che in tema di ricorso per cassazione la parte che si duole di carenze o lacune nella decisione del giudice di merito che abbia basato il proprio convincimento disattendendo le risultanze degli accertamenti tecnici eseguiti, non può limitarsi a censure apodittiche di erroneità o di inadeguatezza della motivazione od anche di omesso approfondimento di determinati temi di indagine, prendendo in considerazione emergenze istruttorie asseritamente suscettibili di diversa valutazione e traendone conclusioni difformi da quelle alle quali è pervenuto il giudice a quo, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, è per contro tenuta ad indicare, riportandole per esteso, le pertinenti parti della consulenza ritenute erroneamente disattese, ed a svolgere concrete e puntuali critiche alla contestata valutazione, condizione di ammissibilità del motivo essendo che il medesimo consenta al giudice di legittimità (cui non è dato l'esame diretto degli atti se non in presenza di errores in procedendo ) di effettuare, Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio preliminarmente, al fine di pervenire ad una soluzione della controversia differente da quella adottata dal giudice di merito, il controllo della decisività della risultanza non valutata, delle risultanze dedotte come erroneamente od insufficientemente valutate, e un'adeguata disamina del dedotto vizio della sentenza impugnata; dovendosi escludere che la precisazione possa viceversa consistere in generici riferimenti ad alcuni elementi di giudizio, meri commenti, deduzioni o interpretazioni, traducentisi in una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27702 del 03/12/2020). Orbene, la censura non dà conto nel rispetto del principio di autosufficienza del contenuto della CTU al fine di consentire a questa Corte una disamina del motivo di censura per violazione dell’art. 1283 c.c., tanto più che la pronuncia di appello ha in realtà ritenuto legittima l’applicazione dell’anatocismo a seguito del passaggio a sofferenza del credito. Su tale punto nulla deduce la difesa dei ricorrenti. 6. ― In conclusione , il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese secondo il principio della soccombenza e raddoppio del contributo se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna parte Sez. I–RG 8334/2020 camera di consiglio ricorrente al rimborso di € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti p