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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07941/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata nell'interesse di Sigismondo [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con le sentenze: 1) della Corte d'appello di Bologna in data 20 aprile 2012, irrevocabile in data 25 novembre 2013, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Bologna in data 15 marzo 2011, con condanna alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di estorsione continuata e lesioni personali commesse nel dicembre 2008 e gennaio 2009 in Modena e provincia; 2) della Corte d'appello di Napoli in data 1° aprile 2014, irrevocabile in data 12 febbraio 2015, con condanna alla pena di anni otto di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di associazione di tipo mafioso commesso in Casal di Principe e altri luoghi tra cui la provincia di Modena; 3) della Corte d'appello di Bologna in data 25 ottobre 2016, irrevocabile in data 10 marzo 2017, con condanna alla pena di anni sette di reclusione ed euro 7.000 di multa per i reati di estorsione commessi il 3 dicembre 2008 in Modena; unificando i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1 e 3 e rideterminando per esse il trattamento sanzionatorio in anni undici e mesi sei di reclusione ed euro 8.200 di multa, respingendo nel resto la richiesta.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., e il vizio della motivazione: - con riguardo al diniego della continuazione tra il reato di associazione mafiosa di cui alla sentenza n. 2 e gli ulteriori reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1 e 3, non essendosi tenuto conto che l'associazione mafiosa era stata posta in essere proprio per la commissione di estorsioni e che i reati fine sono stati commessi per rafforzare l'organizzazione (primo motivo); - con riguardo all'individuato aumento per la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui al n. 1 e al n. 3, non essendo stati indicati i parametri utilizzati per la determinazione della pena (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

2.1. Va premesso che una precedente richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra il reato associativo giudicato con la sentenza di cui al n. 2 e i reati giudicati con la sentenza di cui al n. 1 era già stata rigettata dal giudice dell'esecuzione (ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli in data del 10/12/2015 - ricorso per cassazione rigettato con sentenza Sez. 1, n. 26393 del 22.06.2017 - dep. 2018), che aveva tra l'altro evidenziato l'assenza di elementi per stabilire una preventiva programmazione del reato estorsivo nell'ambito del programma delinquenziale associativo.

2.2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha dato atto della disarticolazione dell'organizzazione criminale, avvenuta prima degli episodi estorsivi, e della mancanza di elementi idonei a individuare una preventiva programmazione dei vari episodi delittuosi, ciò conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Si è, in effetti, precisato, che è in linea di principio configurabile la continuazione fra reato associativo e reati fine (nel caso concreto, reati contro la persona e contro il patrimonio mediante violenza o minaccia alla persona, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) a condizione che il giudice di merito verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione ovvero della successiva instaurazione del rapporto associativo fra associazione ed autore dei successivi reati fine (Sez. 1, n. 40318 del 4.07.2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21.01.2009, Vitale, Rv. 243199); con la conseguenza che la disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. non trova applicazione quando si accerti che i reati fine in concreto commessi, pur rientrando nell'ambito delle attività proprie dell'associazione ed essendo finalizzati al rafforzamento di quest'ultima, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili dal reo al momento della costituzione dell'associazione - nel caso in cui il reo sia stato parte della volontà comune di costituire il soggetto a base collettiva - ovvero della successiva instaurazione del rapporto associativo fra persona fisica che i reati fine abbia commesso ed associazione preesistente (in questo senso, Sez. 1, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv, 249930; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481).

3. Il secondo motivo di ricorso, che attacca la determinazione della pena per i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. le 3, è invece fondato.

3.1. Il percorso seguito dal giudice dell'esecuzione per la determinazione del trattamento sanzionatorio è, infatti, in parte apodittico.

Ferma restando la determinazione della pena compiuta dal giudice della cognizione per il reato più grave (estorsione di cui al n. 3), e ragionevolmente confermato l'aumento di pena in quella sede determinato per il già unificato delitto di estorsione continuata, il giudice dell'esecuzione ha determinato, per l'unificato delitto estorsivo di cui alla sentenza n. 1, una pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa che è, però, immotivatamente al di sopra del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283) e non tiene conto della identità del titolo di reato con l'estorsione già unificata in sede di cognizione per la quale la porzione di pena era stata determinata in misura radicalmente inferiore.

Il giudice dell'esecuzione è addivenuto alla pena finale di anni undici e mesi sei di reclusione ed euro 8.200 di multa, di poco inferiore al cumulo materiale (anni tredici e mesi due di reclusione ed euro 9.000 di multa) delle pene irrogate dal giudice di merito, così di fatto frustrando lo scopo degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013), provveda a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, colmando, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, il riscontrato vizio motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati giudicati con le sentenze della Corte d'appello di Bologna in data 20 aprile 2012 e in data 25 ottobre 2016, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi GIORDANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto parzialmente l'istanza presentata nell'interesse di Sigismondo [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con le sentenze: 1) della Corte d'appello di Bologna in data 20 aprile 2012, irrevocabile in data 25 novembre 2013, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Bologna in data 15 marzo 2011, con condanna alla pena di anni sei e mesi due di reclusione ed euro 2.000 di multa per i reati di estorsione continuata e lesioni personali commesse nel dicembre 2008 e gennaio 2009 in Modena e provincia; 2) della Corte d'appello di Napoli in data 1° aprile 2014, irrevocabile in data 12 febbraio 2015, con condanna alla pena di anni otto di reclusione, con la diminuente per il rito abbreviato, per il reato di associazione di tipo mafioso commesso in Casal di Principe e altri luoghi tra cui la provincia di Modena; 3) della Corte d'appello di Bologna in data 25 ottobre 2016, irrevocabile in data 10 marzo 2017, con condanna alla pena di anni sette di reclusione ed euro 7.000 di multa per i reati di estorsione commessi il 3 dicembre 2008 in Modena; unificando i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1 e 3 e rideterminando per esse il trattamento sanzionatorio in anni undici e mesi sei di reclusione ed euro 8.200 di multa, respingendo nel resto la richiesta. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen., e il vizio della motivazione: - con riguardo al diniego della continuazione tra il reato di associazione mafiosa di cui alla sentenza n. 2 e gli ulteriori reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 1 e 3, non essendosi tenuto conto che l'associazione mafiosa era stata posta in essere proprio per la commissione di estorsioni e che i reati fine sono stati commessi per rafforzare l'organizzazione (primo motivo); - con riguardo all'individuato aumento per la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze di cui al n. 1 e al n. 3, non essendo stati indicati i parametri utilizzati per la determinazione della pena (secondo motivo). [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 2.1. Va premesso che una precedente richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra il reato associativo giudicato con la sentenza di cui al n. 2 e i reati giudicati con la sentenza di cui al n. 1 era già stata rigettata dal giudice dell'esecuzione (ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli in data del 10/12/2015 - ricorso per cassazione rigettato con sentenza Sez. 1, n. 26393 del 22.06.2017 - dep. 2018), che aveva tra l'altro evidenziato l'assenza di elementi per stabilire una preventiva programmazione del reato estorsivo nell'ambito del programma delinquenziale associativo. 2.2. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che ha dato atto della disarticolazione dell'organizzazione criminale, avvenuta prima degli episodi estorsivi, e della mancanza di elementi idonei a individuare una preventiva programmazione dei vari episodi delittuosi, ciò conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Si è, in effetti, precisato, che è in linea di principio configurabile la continuazione fra reato associativo e reati fine (nel caso concreto, reati contro la persona e contro il patrimonio mediante violenza o minaccia alla persona, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) a condizione che il giudice di merito verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione ovvero della successiva instaurazione del rapporto associativo fra associazione ed autore dei successivi reati fine (Sez. 1, n. 40318 del 4.07.2013, Corigliano, Rv. 257253; Sez. 1, n. 8451 del 21.01.2009, Vitale, Rv. 243199); con la conseguenza che la disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. non trova applicazione quando si accerti che i reati fine in concreto commessi, pur rientrando nell'ambito delle attività proprie dell'associazione ed essendo finalizzati al rafforzamento di quest'ultima, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili dal reo al momento della costituzione dell'associazione - nel caso in cui il reo sia stato parte della volontà comune di costituire il soggetto a base collettiva - ovvero della successiva instaurazione del rapporto associativo fra persona fisica che i reati fine abbia commesso ed associazione preesistente (in questo senso, Sez. 1, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv, 249930; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481). 3. Il secondo motivo di ricorso, che attacca la determinazione della pena per i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. le 3, è invece fondato. 3.1. Il percorso seguito dal giudice dell'esecuzione per la determinazione del trattamento sanzionatorio è, infatti, in parte apodittico. Ferma restando la determinazione della pena compiuta dal giudice della cognizione per il reato più grave (estorsione di cui al n. 3), e ragionevolmente confermato l'aumento di pena in quella sede determinato per il già unificato delitto di estorsione continuata, il giudice dell'esecuzione ha determinato, per l'unificato delitto estorsivo di cui alla sentenza n. 1, una pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa che è, però, immotivatamente al di sopra del medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scarannozzino, Rv. 265283) e non tiene conto della identità del titolo di reato con l'estorsione già unificata in sede di cognizione per la quale la porzione di pena era stata determinata in misura radicalmente inferiore. Il giudice dell'esecuzione è addivenuto alla pena finale di anni undici e mesi sei di reclusione ed euro 8.200 di multa, di poco inferiore al cumulo materiale (anni tredici e mesi due di reclusione ed euro 9.000 di multa) delle pene irrogate dal giudice di merito, così di fatto frustrando lo scopo degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). 4. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione perché, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013), provveda a nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, colmando, nell'assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, il riscontrato vizio motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati giudicati con le sentenze della Corte d'appello di Bologna in data 20 aprile 2012 e in data 25 ottobre 2016, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al
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