CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02687/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SEGNALAZIONE ORDINANZA C.U. [OSCURATO:PERSONA]. 13 co. 1 quakT DPR 115M sul ricorso 11793-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] per la Casa del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri 5, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente — avverso la sentenza n. 46/2017 della Corte di Appello di Torino depositata il 10/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2021 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE L'Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per la Casa della Provincia di Alessandria ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Alessandria la [OSCURATO:PERSONA] srl in quanto la riteneva subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA], società nei confronti della quale vantava un credito per avere svolto, dietro suo incarico, attività di progettazione. Essa aveva chiesto, quindi, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] srl a soddisfare il detto credito. Il Tribunale di Alessandria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1006/2015, ha accolto in parte la domanda attrice. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto appello che la Corte di Appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 46/2017, ha respinto. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per la Casa del Piemonte sud (già Agenzia [OSCURATO:PERSONA] per la Casa della Provincia di Alessandria) ha resistito con controricorso. La società ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie. 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art.2112 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che il semplice trasferimento dell'attività relativa ad una specifica Convenzione con il Comune di Alessandria potesse costituire un trasferimento di ramo d'azienda, anche perché ad essere stata ceduta era stata solo la proprietà di un terreno. La doglianza è infondata. La decisione di appello è coerente con l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità per il quale per ramo d'azienda, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, "deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, in C-51/00) consenta l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Il relativo accertamento presuppone la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali oC1---' immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, dell'eventuale trasferimento della clientela, nonché del grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione, in ciò differenziandosi dalla cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ. che attiene alla vicenda circolatoria del solo contratto e comporta la mera sostituzione di uno dei soggetti contraenti, nonché il consenso del lavoratore ceduto" (Cass., Sez. L, n. 9361 del 28 aprile 2014). Nel caso in esame la Corte di Appello di Torino ha chiarito che, sulla base della relazione di stima allegata all'atto di costituzione di [OSCURATO:PERSONA] srl, "la valutazione viene operata in relazione all'insieme produttivo costituito non solo dall'area di cui al Foglio 120, mappale 1076 di mq. 2001, ma all'intera operazione commerciale che assomma in sé i diritti ei gli obblighi a suo tempo assunti da [OSCURATO:SOCIETA] in relazione alla suddetta Convenzione". In particolare, con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA] srl era stato conferito un ramo di azienda "nel punto di avanzamento in cui era giunto a quel momento e che usufruiva e conteneva in sé anche gli obblighi assunti con l'ATC e le prestazioni da essa già effettuate, in quanto strettamente funzionali al proseguo di attuazione della convenzione e, quindi, anche della corresponsione dei contributi, statali, regionali, comunali ed europei per il programma di edilizia agevolata suddetto". Pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla società ricorrente, si deve ritenere che il trasferimento abbia riguardato la pluralità di rapporti relativi all'attività indicata, a nulla rilevando che tale attività fosse individuata in relazione ad una singola Convenzione conclusa con il Comune di Alessandria, attesa l'importanza e la complessità dei lavori in questione (evincibile dalla descrizione degli stessi contenuta nella sentenza contestata e negli atti delle parti). Sostiene la società ricorrente che la corte territoriale avrebbe errato nel non indicare quale complesso organizzato di persone ed elementi sarebbe stato ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] srl in modo da consentire che la [OSCURATO:SOCIETA] mantenesse un "residuo di organizzazione distinta". Al riguardo, si osserva che la motivazione fa chiaramente riferimento ad una serie di rapporti giuridici passati ed in corso di esecuzione, nonché al terreno interessato dalla loro attuazione e ad un "complesso di beni (materiali ed immateriali) organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata attività imprenditoriale già in atto da alcuni anni", così facendo riferimento ad un ben definito "complesso organizzato di persone ed elementi", non riducibile alla semplice "attività che le era stata affidata" o ad un unico immobile. Soprattutto, deve escludersi, come chiarito dalla Corte di Appello di Torino, che venisse in questione l'alienazione di un terreno al quale sarebbe seguita la cessione dei diritti ed obblighi collegati in quanto attinenti ad obbligazioni pro pter rem. 2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt.2558, 2560 e 2697 c.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel porre a carico dell'acquirente di azienda commerciale debiti non risultanti dai libri contabili obbligatori, non potendo trovare applicazione neppure il disposto dell'art. 2558 c.c., atteso che i rapporti in esame avevano ormai avuto esecuzione. La doglianza è inammissibile. Infatti, la corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla non contestazione della regolare iscrizione del credito in esame nei libri contabili della [OSCURATO:SOCIETA] al momento della cessione del ramo di azienda alla società ricorrente. La giurisprudenza ha chiarito che spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla contropartC___-- (Cass., Sez. 6-1, n. 3680 del 7 febbraio 2019) e il relativo giudizio può essere contestato in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione (Cass., Sez. 2, n. 27490 del 28 ottobre 2019). Nella specie, nel ricorso non è articolata una chiara critica del ragionamento della decisione impugnata (il vizio di motivazione neppure è dedotto) e, comunque, la [OSCURATO:PERSONA] srl non ha indicato in maniera dettagliata e completa, come sarebbe stato suo onere in base al principio di specificità del ricorso, in quali atti avrebbe contestato la circostanza ritenuta ammessa dal giudice di merito. Infine, in ordine alla parte del motivo concernente l'art. 2558 c.c., si osserva che detta disposizione non è stata applicata dalla Corte di Appello di Torino. 3. Il ricorso va, quindi, respinto. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi C 7.300,00, oltre 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II C