CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12859/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– [OSCURATO:PERSONA] n. 551 m. 19 – [OSCURATO:PERSONA]. 6 – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata presso lo studio di quest’ultimo-ricorrente-controComune di Vicchio, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] L. [OSCURATO:PERSONA] unitamente alProf. Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze, elettivamente domiciliatopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma-controricorrente-Numero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 705/2019 del 15.04.2019.Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAnna [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso con requisitoriascritta.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Comune di Vicchio notificava alla CooperativaAgricola [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] un provvedimento direcupero TARSU (n. 169/2013), relativo alle annualità 2008-2012.2. Il provvedimento, da una parte, riconosceva al contribuente ilversamento in eccesso del tributo in ordine ad alcuni immobili di proprietàdell’ente; dall’altra, tuttavia, contestava, in merito ad altri immobili,l’omesso versamento della TARSU relativamente alle annualità sopraindicate.3. [OSCURATO:PERSONA] avanzava istanza di autotutela, chiedendo al Comunela rivalutazione dei presupposti impositivi.4. Al fine di valutare la richiesta e procedere ad adeguata istruttoria, ilComune sospendeva di sua iniziativa il termine di impugnazione, per poinotificare un primo atto di accertamento, annullato a seguito di istanza delcontribuente.5. Seguiva, infine, nuovo atto di accertamento, denominato «RecuperoTARSU n. 169 del 05.11.2013 – Rettificato in autotutela in data 14.03.2016»e notificato al contribuente il 21.03.2016, che cristallizzava la pretesaNumero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026impositiva nell’importo di euro 135.751,30 a titolo di TARSU per le annualitàdal 2008 al 2012.6. Avverso quest’ultimo atto di accertamento, la Cooperativapresentava ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] diprescrizione in ordine alle annualità 2008 – 2010 e, nel merito, la mancataapplicazione dell’esenzione prevista dall’art. 62 del d.lgs. 507 del 1993 inordine ai locali e fabbricati a servizio di fondi rustici, nonché la nonassoggettabilità a TARSU degli immobili indicati nell’avviso, per avere lacooperativa provveduto allo smaltimento in autonomia ed a proprie spesedei rifiuti speciali provenienti dai predetti fondi, ai sensi dell’art. 62 cit.,commi 3 e 5.7. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente, sia in ordineall’intervenuta prescrizione del credito quanto alle annualità 2008 – 2010,sia, con riferimento alle restanti annualità, in merito alla dedotta «carenzadei presupposti del tributo».8. Il Comune di Vicchio appellava la decisione davanti alla CommissioneTributaria Regionale della Toscana, sostenendo che l’avviso impugnato eramero atto integrativo (quale provvedimento di rettifica in autotutela)dell’avviso n. 169/2013, già oggetto in data 18.11.2013 di notifica, attointerruttivo della prescrizione.9. Quanto al merito, rilevava l’assenza di una specifica e preventivadenuncia del contribuente all’ente impositore in ordine alla gestione aproprie spese dell’attività di smaltimento di rifiuti speciali.10. La C.T.R. accoglieva l’appello, rilevando: - quanto alle annualità2008 – 2010, l’insussistenza di eventi estintivi, quale la prescrizione; quantoal merito, come considerazione assorbente, il mancato assolvimento, daparte del contribuente dell’«onere di dimostrare, con apposita denuncia, lecondizioni di totale o parziale intassabilità dei siti di interesse», alla luce delNumero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026disposto dell’art. 62 cit., comma 2, «a nulla [potendo] valere ledocumentazioni relative allo smaltimento in proprio di alcuni rifiuti, se nonpreceduti dalla denuncia che mette il Comune nella condizione divalutazione preventiva e di opportuno controllo dell’oggettività di quantodichiarato».11. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione laCooperativa [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], articolato inquattro motivi.12. Il Comune di Vicchio resisteva con controricorso del 06.09.2019,chiedendo il rigetto dei quattro motivi di ricorso.13. Entrambe le parti depositavano memoria.14. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto integrale del ricorsocon requisitoria scritta.15. Veniva fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è articolato in quattro motivi, che di seguito si riportano:1. Error in iudicando ed in procedendo – Falsa applicazione dell’art. 1,comma 161, della l. n. 296 del 2006 in relazione all’art. 60, comma 1, n. 3,c.p.c. – Vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 2. Error in iudicando ed inprocedendo – Violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 2 del d.lvon. 507 del 1993 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. – Vizioex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; 3. Error in iudicando ed in procedendo– Falsa applicazione dell’art. 62, comma 2 e comma 3, del d.lvo n. 507 del1993 – Errata valutazione della documentazione – Vizio ex art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 4. Nullità della sentenza per violazione di leggeai sensi dell’art. 360, n. 3 e 5 in relazione all’art. 9 del Regolamento delNumero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026Comune di Vicchio – Omessa valutazione di elementi essenziali al fine deldecidere.2. Con il primo motivo di ricorso (Error in iudicando et in procedendo –relazione all’art. 60, comma 1, n. 3, c.p.c. – Vizio di omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.),il contribuente si duole dell’esclusione della prescrizione in ordine allapretesa tributaria relativa alle annualità 2008, 2009 e 2010, «nonostantel’avviso di accertamento, notificato dal Comune di Vicchio solo in data21.06.2016, fosse ampiamente successivo al termine di decadenzaquinquennale previsto» dall’art. 1 comma 161, della l. n. 296 del 2006.3. Il motivo è fondato.4. Deve, in primo luogo, premettersi che il motivo va analizzato sottodue distinti profili, che, invece, il ricorrente allega sovrapponendo duediversi istituti, quello della decadenza dell’ente impositore dalla possibilitàdi avanzare la pretesa impositiva nei confronti del contribuente, disciplinatadall’invocato art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, e quello dellaprescrizione del diritto di credito, disciplinato dalle norme del codice civile.5. Sul punto, si è recentemente pronunciata la S.C. (Cass. n.30227/25), che ha ulteriormente ribadito la natura decadenziale e nonprescrizionale del termine di cui all’art. 1, comma 161 cit., «insuscettibiled’interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridicotributario», affermando, altresì, che, ai fini del rispetto di quest’ultimo, adifferenza che nel caso di prescrizione, è sufficiente l’invio, e non la ricezioneda parte del contribuente, dell’atto di accertamento.6. Com’è noto, l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. “legge finanziaria 2007”), prevede che: «Gli enti locali,relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delledichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,Numero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessiversamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta conraccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gliavvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello incui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essereeffettuati».7. Con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabilitidagli artt. 71 e 72 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e, più in generale,ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplinarelativa all’attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sullanotifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messinotificatori e l’esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali deglia pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primonotifica di atto di accertamento, sia l’attività di rettifica delle dichiarazioniincomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sial’attività svolta d’ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessiversamenti. Tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati alcontribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati».8. Tale normativa, tuttavia, non può applicarsi alla TARSU, nei casi incui il Comune non abbia provveduto ad alcun accertamento del tributo chenon costituisce atto prodromico ai fini dell’emissione della cartellaesattoriale. Infatti, l’art. 71 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, prevedel’emissione dell’avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel casoin cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall’art. 70Numero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure nel caso in cui l’ufficio ritengache la denuncia presentata sia infedele od incompleta, mentre, qualora ladenuncia sia stata presentata, l’ente impositore, ove ritenga di noncontestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senzaprevia emissione di alcun avviso di accertamento, liquidando il tributo inbase agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito didenuncia di variazione. Inoltre, l’art. 72, comma 1, del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507, consente al Comune – e, per esso, al gestore del servizio dismaltimento dei rifiuti – di procedere direttamente alla liquidazione dellaTARSU, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento,soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base di dati ed elementigià acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza,pertanto, di un’operazione puramente automatica. La liquidazione diretta,proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiede quindi, da un lato,l’identità dei dati utilizzati con quelli dell’anno precedente, dall’altro lastabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere néincerti né contestati. L’incertezza del dato utilizzato a seguito dellacontestazione dell’utente comporta, viceversa, la necessità dell’adozionedell’avviso di accertamento, dovendo l’amministrazione esplicitare, ai sensidell’art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, le ragioni per cui haritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione(Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2015, n. 22248; Cass., Sez. 5^, 28 settembre2016, n. 19120; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3189; Cass., Sez. 5^,2 marzo 2018, n. 4967; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17339; Cass.,Sez. 5^, 23 dicembre 2020, n. 29394; Cass., Sez. 6^-5, 26 novembre2021, n. 37006; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 535; Cass., Sez. Trib.,10 luglio 2023, n. 19524; Cass., Sez. Trib., 24 ottobre 2024, n. 27635). Percui, nessuna irregolarità può riscontrarsi nell’emanazione della cartella[come dell’ingiunzione] di pagamento in relazione alla dedotta carenza diNumero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026un precedente avviso di accertamento che non era indispensabile (Cass.,Sez. 5^, 9 febbraio 2018, n. 3184; Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n.17339; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2022, n. 20615; Cass., Sez. Trib., 17gennaio 2023, n. 1213; Cass., Sez. Trib., 10 aprile 2024, n. 9655).9. La disposizione che, in tema di TARSU, disciplina l’obbligo didenuncia, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili vapresentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre1993, n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei localiche sia in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epocasuccessiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall’annocorrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell’anno successivo (Cass., Sez.5^, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2016, n. 22224;Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3058; Cass., Sez. 6^-5, 29 aprile 2020,n. 8275; Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5^, 23giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18070; Cass.,Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19531; Cass., Sez. Trib., 26 luglio 2023, n.22694; Cass., Sez. Trib., 22 marzo 2024, n. 7824; Cass., Sez. Trib., 12novembre 2024, nn. 29124 e 29204; Cass., Sez. Trib., 15 marzo 2025, nn.6927 e 6929).10. La Corte ha posto in rilievo, al riguardo, il chiaro dettato normativoche fa riferimento al «20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione odetenzione», e non anche al 20 gennaio «dell’anno» successivo all’iniziodell’occupazione o detenzione, - ed ha rimarcato che laddove il legislatoreavesse inteso postergare il momento dichiarativo «all’anno successivo»l’avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, conl’art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che, in tema diICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili possedutiNumero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026nel territorio dello Stato, … entro il termine di presentazione delladichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio»cioè l’anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5^, 3novembre 2016, n. 22224).11. Per cui, si deve ritenere ormai superato l’orientamento giàminoritario di questa Corte (in tal senso: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018,n. 27578; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5^, 21ottobre 2020, n. 22900), secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaiosuccessivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre ecomunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con ilcorollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento,ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentataentro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data,per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.12. Pertanto, in tema di TARSU, il tenore letterale della disposizionesull'obbligo di denuncia contenuta nell'art. 70, comma 1, del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 504, secondo cui la denuncia dei locali ed aree tassabiliva presentata al Comune entro il 20 gennaio successivo all'iniziodell'occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione ooccupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di impostae, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si siaverificata in epoca successiva: nel primo caso, il termine di decadenza dicui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, decorredall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo.13. Nel caso di specie, in cui è stata omessa la denuncia dellacontribuente per la continuità del possesso, aveva provveduto all’emissionedell’atto di recupero con il provvedimento n. 169/2013, inviato il14.11.2013 e ricevuto dal contribuente il 18.11.2013. Successivamente, ilNumero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/2026Comune ha notificato un atto denominato «Recupero TARSU n. 169 del05.11.2013 – Rettificato in autotutela in data 14.03.2016».16. Tale atto, al di là della denominazione e del richiamo al precedenten. 169 del 05.11.2013, non può reputarsi espressione di autotutelaintegrativa, bensì di autotutela c.d. sostitutiva, valutato lo sviluppocomplessivo della vicenda, nella quale il Comune, dopo la notifica del primopoi notificare un primo atto di accertamento, annullato a seguito di istanzadel contribuente, prima della notifica dell’atto denominato «RecuperoTARSU n. 169 del 05.11.2013 – Rettificato in autotutela in data14.03.2016», da ritenersi, dunque, nuova pretesa tributaria (v. Cass. SU n.30051/24).14. Ai fini del computo del termine decadenziale per l’esercizio delpotere di accertamento, deve aversi riguardo alla notifica del 21.06.2016,quando il medesimo termine era già spirato con riferimento alle annualità2008-2010.15. Nel caso di specie, la (nuova) pretesa creditoria, è stata fattavalere in data 21.06.2016, così che deve ritenersi intervenuta la decadenzaper le stesse annualità 2008-2009-2010, il che assorbe ogni questione sulla,pur dedotta, prescrizione riscossiva.16. Con il secondo motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 2, del d.lgs. 507/1993,nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. .17. In particolare, la ricorrente contesta l’affermazione del giudice diappello sull’obbligo della denuncia per l’intassabilità dei fabbricati rurali,essendone desumibile la strumentalità alle attività agricole dall’attribuzionedella categoria D/10 oppure dall’annotazione di ruralità ex d.m. 26 luglio2012 in catasto.Numero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/202618. Tuttavia, la denuncia delle superfici insuscettibili di produrre rifiutiè imprescindibile anche per i fabbricati rurali, per la semplice considerazioneche la classificazione catastale esprime la strumentalità “in astratto” allel’adempimento dell’obbligo dichiarativo.19. In relazione al terzo motivo di ricorso (violazione e falsaapplicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs. 507/1993, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., nonché omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) -recte: 4 -, c.p.c., con il quale la ricorrente si duole della errata postulazionedella necessità della denuncia per avvalersi dell’esenzione concernente irifiuti speciali, valgono le considerazioni illustrate per il secondo motivo.Anche in relazione ai rifiuti speciali occorre denunciare le superficiinteressate per beneficiare dell’esclusione dalla tassazione, a nulla rilevandola prova ex post del concreto smaltimento degli stessi in autonomia e aproprie spese, in quanto la TARSU trova applicazione in ordine allapotenziale produzione di rifiuti, da elidere prima della messa a disposizionedel servizio.20. Analogamente infondato è il quarto motivo di ricorso (nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 9 del regolamento comunale, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: l’intassabilità per regolamentodei «locali e fabbricati a servizio dei fondi rustici» non esime il contribuentedall’obbligo dichiarativo, che non può essere soppresso dal Comune.21. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, concassazione della sentenza impugnata con riferimento alle annualità 2008 –2009 – 2010 e decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendonecessari ulteriori accertamenti, nel senso dell’accoglimento dell’originarioricorso della contribuente limitatamente alle predette annualità.22. Nel resto il ricorso deve essere rigettato .Numero registro generale 20490/2019Numero sezionale 2721/2026Numero di raccolta generale 12859/2026Data pubblicazione 06/05/202623. Al solo parziale accoglimento del ricorso ed al sopravvenire in corsodi causa di rilevanti elementi interpretativi (Cass. SU n. 30051/24 cit.)segue la compensazione delle spese. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la decisioneimpugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accogliel’originario ricorso della contribuente limitatamente alle annualità 2008,2009 e 2010.Rigetta nel resto il ricorso.Compensa le spese dell’intero giudizio .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]