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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00683/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 gennaio 2023, il Tribunale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, avendo preso in locazione l'immobile costituito da due locali sito in campi di Bisenzio, utilizzato tale immobile come riserva e stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi in assenza delle dovute autorizzazioni, costituiti da fibre tessili elaborati provenienti da attività industriale, per un quantitativo stimato di circa 150 quintali, inseriti in circa 500 sacchi neri chiusi dal nastro adesivo del peso di circa 30 chilogrammi l'uno. [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre 2020.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere il giudice del merito omesso qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Errata applicazione della legge penale e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, essendosi limitato a valorizzare solo l'esistenza di un precedente provvedimento di sequestro per analogo reato, senza motivare in che modo tale elemento avrebbe inciso sulla valutazione di recidivanza, e senza aver considerato la scarsa gravità del reato e l'esiguità della capacità a delinquere, testimoniata dall'assenza di precedenti penali in capo al ricorrente.

3. Il ricorso è infondato

4. Il primo motivo è infondato.

Invero, sebbene il Tribunale non abbia espressamente esaminato la richiesta, avanzata dal difensore in via subordinata, di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si rammenta che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza" (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096).

Orbene, nel caso che occupa le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, di cui si dirà oltre, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. e nella sentenza impugnata il tribunale ha esternato un giudizio prognostico negativo negando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Sotto altro profilo, si evidenzia che il motivo è generico, non avendo la difesa allegato alcun elemento che, ove valutato, avrebbe giustificato una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen.

Al proposito, mette conto evidenziare che, chi invoca l'applicazione di una circostanza attenuante ha un onere di allegazione mediante la segnalazione degli elementi di fatto che possono condizionare il giudizio sull'esistenza della circostanza, spettando poi al giudice l'esercizio dei poteri officiosi per l'accertamento degli ulteriori elementi comprovanti la fondatezza delle deduzioni difensive.

Ma, come anticipato, sul punto il motivo è silente.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

Premesso in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, dep. 22/10/2018, M., Rv. 273995), nel caso in esame il Tribunale, con un apprezzamento che certamente non può dirsi implausibile, ha formulato un giudizio prognostico negativo ex art. 164, comma 1, cod. pen. valorizzando la condotta antecedente al reato, considerata dall'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen., ossia che l'imputato avesse violato il provvedimento di sequestro, di cui era stato destinatario, per una problematica di rifiuti stoccati all'interno dell'immobile; con ciò volendo evidentemente significare, in maniera non certo manifestamente illogica, che proprio la circostanza che l'imputato abbia deliberatamente trasgredito le imposizioni a lui impartite dall'autorità giudiziaria sia di ostacolo ad una valutazione prognostica favorevole circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori violazioni della legge penale.5.

Per i motivi indicati, il ricorso deve essere perciò rigettato, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 gennaio 2023, il Tribunale di Firenze ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 3.000 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, avendo preso in locazione l'immobile costituito da due locali sito in campi di Bisenzio, utilizzato tale immobile come riserva e stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi in assenza delle dovute autorizzazioni, costituiti da fibre tessili elaborati provenienti da attività industriale, per un quantitativo stimato di circa 150 quintali, inseriti in circa 500 sacchi neri chiusi dal nastro adesivo del peso di circa 30 chilogrammi l'uno. [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre 2020. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per Cassazione l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere il giudice del merito omesso qualsiasi motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. 2.2. Errata applicazione della legge penale e carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di motivare in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena, essendosi limitato a valorizzare solo l'esistenza di un precedente provvedimento di sequestro per analogo reato, senza motivare in che modo tale elemento avrebbe inciso sulla valutazione di recidivanza, e senza aver considerato la scarsa gravità del reato e l'esiguità della capacità a delinquere, testimoniata dall'assenza di precedenti penali in capo al ricorrente. 3. Il ricorso è infondato 4. Il primo motivo è infondato. Invero, sebbene il Tribunale non abbia espressamente esaminato la richiesta, avanzata dal difensore in via subordinata, di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si rammenta che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza" (da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096). Orbene, nel caso che occupa le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche possono ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, di cui si dirà oltre, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. e nella sentenza impugnata il tribunale ha esternato un giudizio prognostico negativo negando il beneficio della sospensione condizionale della pena. Sotto altro profilo, si evidenzia che il motivo è generico, non avendo la difesa allegato alcun elemento che, ove valutato, avrebbe giustificato una mitigazione della pena ex art. 62-bis cod. pen. Al proposito, mette conto evidenziare che, chi invoca l'applicazione di una circostanza attenuante ha un onere di allegazione mediante la segnalazione degli elementi di fatto che possono condizionare il giudizio sull'esistenza della circostanza, spettando poi al giudice l'esercizio dei poteri officiosi per l'accertamento degli ulteriori elementi comprovanti la fondatezza delle deduzioni difensive. Ma, come anticipato, sul punto il motivo è silente. 4. Il secondo motivo è inammissibile. Premesso in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 4, n. 48013 del 12/07/2018, dep. 22/10/2018, M., Rv. 273995), nel caso in esame il Tribunale, con un apprezzamento che certamente non può dirsi implausibile, ha formulato un giudizio prognostico negativo ex art. 164, comma 1, cod. pen. valorizzando la condotta antecedente al reato, considerata dall'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen., ossia che l'imputato avesse violato il provvedimento di sequestro, di cui era stato destinatario, per una problematica di rifiuti stoccati all'interno dell'immobile; con ciò volendo evidentemente significare, in maniera non certo manifestamente illogica, che proprio la circostanza che l'imputato abbia deliberatamente trasgredito le imposizioni a lui impartite dall'autorità giudiziaria sia di ostacolo ad una valutazione prognostica favorevole circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori violazioni della legge penale.5. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere perciò rigettato, con conseguente condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00
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