Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 22167/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 10.5.2021, il GIP del Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale n. 55/2021 (notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), in relazione all'art. 186 cod. strada, disponendo l'esecuzione del citato decreto penale di condanna.

Il Tribunale ha dato atto che l'atto di opposizione era pervenuto il 22.4.2021, alle ore 19.53, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del difensore di fiducia dell'imputato, all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e ha ritenuto che l'opposizione fosse stata proposta con uno strumento non previsto dalla legge; in particolare, ha osservato che, ai sensi dell'art. 24 del d.l. n. 137/20, convertito dalla legge n. 176/20, il deposito degli atti di impugnazione "deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici"; che nessun atto di opposizione da parte dell'imputato era stato depositato all'indirizzo deputato a ricevere gli atti di impugnazione a mezzo PEC relativamente al Tribunale di Siena ([OSCURATO:EMAIL] ), con conseguente inammissibilità dell'atto di opposizione inviato ad un diverso indirizzo di posta certificata, come previsto dal comma 6-sexies del citato art. 24.

2. Il difensore del Trabalzini propone ricorso per cassazione, sollevando preliminarmente questione di legittimità costituzionale dei commi 6-sexies, lett. e), e 6-septies dell'art. 24 del d.l. n. 137/20, convertito dalla legge n. 176/20, per violazione dell'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo), nella parte in cui prevede l'inammissibilità dell'atto di opposizione a decreto penale di condanna trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dalla DGSIA del Ministero della Giustizia, anche quando l'atto è stato trasmesso nel rispetto di tutte le direttive tecniche e tempestivamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata dell'A.G. che ha emesso l'atto impugnato e l'opposizione sia pervenuta a conoscenza del Giudice competente.

Il ricorrente articola, inoltre, i seguenti motivi.

I) Violazione di legge in relazione agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen.

Deduce di avere tempestivamente presentato (il 22.4.2021) rituale atto di opposizione a decreto penale di condanna, mediante PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio che aveva emesso il decreto, previo deposito (il 21.4.2021) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena sia della nomina a difensore di fiducia sia dell'atto di opposizione.

L'errore in cui è incorsa la difesa, riguardante l'esatto indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare l'impugnazione, è di natura esclusivamente formale, circostanza che non pregiudica gli effetti procedurali dell'impugnazione proposta.

L'atto ha raggiunto lo scopo nei termini previsti, atteso che l'impugnazione è stata inviata all'ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato, sicché il giudice deve valutare l'istanza di cui abbia avuto tempestiva cognizione.

L'invio dell'atto di opposizione ad un indirizzo diverso, ma sempre riconducibile all'Ufficio interessato, costituisce una mera irregolarità e non un motivo di inammissibilità del mezzo di impugnazione.

II) Violazione di legge, per equivalenza dell'invio tramite PEC alla spedizione tramite posta raccomandata, stante quanto previsto dall'art. 3-bis del C.A.D. (c.d. codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005), per cui l'invio della PEC ad opera del difensore equivale ad aver spedito l'opposizione per posta raccomandata, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 583 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Deve essere qui ribadito il condivisibile orientamento della Corte regolatrice, espresso ormai in plurime pronunce, che ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in violazione della disciplina dell'art. 24 del d.l. n. 137/20, norma che ha introdotto una disciplina derogatoria del deposito degli atti di impugnazione in ragione della nota emergenza da Covid-19.

In particolare, è stato affermato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, Rv. 282346 - 01).Sulla stessa linea, è stato osservato che non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, purché compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale (Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414 - 01).

Sempre in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono stati considerati inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Rv. 281386 - 01).

Con specifico riferimento ad un caso di opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo PEC, è stata considerata la inammissibilità di tale forma di opposizione, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, non essendo previsto in via ordinaria dalla legge processuale il deposito telematico degli atti, salvo che nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e senza che l'errata informazione impartita dalla cancelleria in senso contrario, possa, in quanto "contra legem", integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore ai fini della restituzione nel termine (Sez. 3, n. 12456 del 12/01/2021, Rv. 281068 - 01).

3. È evidente che la disciplina derogatoria di cui al citato art. 24 in tanto può consentire l'ammissibilità della proposta opposizione a decreto penale a mezzo PEC, in quanto ne sia rispettato il chiaro disposto normativo, nel senso che il deposito con valore legale dell'atto di opposizione deve essere effettuato mediante invio "presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici" (comma 4);altrimenti, lo stesso art. 24, al comma 6-sexies, prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, fra l'altro, "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4".

Il che è proprio quanto avvenuto nel caso in disamina, vertendosi in tema di opposizione a decreto penale inviata ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato, per l'Ufficio giudiziario in riferimento, nel "provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici".

Si tratta, come già visto, dell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Non vi è spazio, dunque, per ovviare alla disciplina dianzi richiamata nei termini proposti dal ricorrente, in quanto le norme che attengono alle forme di presentazione degli atti di impugnazione devono essere considerate tassative e di stretta interpretazione, tanto più se si ha riguardo alla pacifica natura derogatoria delle previsioni contenute dall'art. 24 cit., con particolare riferimento alle modalità di presentazione di atti di impugnazione a mezzo PEC.

In tale prospettiva, è priva di rilevanza la censura proposta dal ricorrente, con la quale si invoca l'equiparabilità dell'invio dell'opposizione tramite PEC alla spedizione tramite posta raccomandata, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, e l'indiscusso mancato rispetto di tali forme nel caso di specie.

4. La questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è manifestamente infondata, essendo chiaro che la disciplina di cui all'art. 24 cit., per come strutturata, non comporta, di per sé, alcuna violazione del diritto di difesa, limitandosi ad assicurare il principio di tassatività delle forme di impugnazione, stabilendo precisi indirizzi di posta elettronica certificata ai quali indirizzare gli atti, per evidenti ragioni organizzative, di certezza e di economia processuale, nonché di regolare svolgimento dei servizi di cancelleria, al fine di garantire la sicura e tempestiva ricezione degli atti da parte degli uffici giudiziari destinatari delle istanze di parte.

In definitiva, la decisione impugnata è corretta in diritto in quanto applicativa di una precisa disposizione di legge, non sindacabile sotto il profilo costituzionale.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 marzo 2021L. [OSCURATO:PERSONA] estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SIENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 10.5.2021, il GIP del Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale n. 55/2021 (notificato all'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), in relazione all'art. 186 cod. strada, disponendo l'esecuzione del citato decreto penale di condanna. Il Tribunale ha dato atto che l'atto di opposizione era pervenuto il 22.4.2021, alle ore 19.53, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del difensore di fiducia dell'imputato, all'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e ha ritenuto che l'opposizione fosse stata proposta con uno strumento non previsto dalla legge; in particolare, ha osservato che, ai sensi dell'art. 24 del d.l. n. 137/20, convertito dalla legge n. 176/20, il deposito degli atti di impugnazione "deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici"; che nessun atto di opposizione da parte dell'imputato era stato depositato all'indirizzo deputato a ricevere gli atti di impugnazione a mezzo PEC relativamente al Tribunale di Siena ([OSCURATO:EMAIL] ), con conseguente inammissibilità dell'atto di opposizione inviato ad un diverso indirizzo di posta certificata, come previsto dal comma 6-sexies del citato art. 24. 2. Il difensore del Trabalzini propone ricorso per cassazione, sollevando preliminarmente questione di legittimità costituzionale dei commi 6-sexies, lett. e), e 6-septies dell'art. 24 del d.l. n. 137/20, convertito dalla legge n. 176/20, per violazione dell'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU (diritto ad un equo processo), nella parte in cui prevede l'inammissibilità dell'atto di opposizione a decreto penale di condanna trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato dalla DGSIA del Ministero della Giustizia, anche quando l'atto è stato trasmesso nel rispetto di tutte le direttive tecniche e tempestivamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata dell'A.G. che ha emesso l'atto impugnato e l'opposizione sia pervenuta a conoscenza del Giudice competente. Il ricorrente articola, inoltre, i seguenti motivi. I) Violazione di legge in relazione agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. Deduce di avere tempestivamente presentato (il 22.4.2021) rituale atto di opposizione a decreto penale di condanna, mediante PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio che aveva emesso il decreto, previo deposito (il 21.4.2021) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena sia della nomina a difensore di fiducia sia dell'atto di opposizione. L'errore in cui è incorsa la difesa, riguardante l'esatto indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare l'impugnazione, è di natura esclusivamente formale, circostanza che non pregiudica gli effetti procedurali dell'impugnazione proposta. L'atto ha raggiunto lo scopo nei termini previsti, atteso che l'impugnazione è stata inviata all'ufficio giudiziario che aveva emesso il provvedimento impugnato, sicché il giudice deve valutare l'istanza di cui abbia avuto tempestiva cognizione. L'invio dell'atto di opposizione ad un indirizzo diverso, ma sempre riconducibile all'Ufficio interessato, costituisce una mera irregolarità e non un motivo di inammissibilità del mezzo di impugnazione. II) Violazione di legge, per equivalenza dell'invio tramite PEC alla spedizione tramite posta raccomandata, stante quanto previsto dall'art. 3-bis del C.A.D. (c.d. codice dell'amministrazione digitale, d.lgs. n. 82/2005), per cui l'invio della PEC ad opera del difensore equivale ad aver spedito l'opposizione per posta raccomandata, nel pieno rispetto del disposto dell'art. 583 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Deve essere qui ribadito il condivisibile orientamento della Corte regolatrice, espresso ormai in plurime pronunce, che ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in violazione della disciplina dell'art. 24 del d.l. n. 137/20, norma che ha introdotto una disciplina derogatoria del deposito degli atti di impugnazione in ragione della nota emergenza da Covid-19. In particolare, è stato affermato che, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, Rv. 282346 - 01).Sulla stessa linea, è stato osservato che non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, purché compreso nell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale (Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414 - 01). Sempre in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, sono stati considerati inammissibili i motivi nuovi del ricorso per cassazione trasmessi a una casella di posta elettronica certificata diversa da quella individuata dal provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.I.28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (Sez. 1, n. 17052 del 02/03/2021, Rv. 281386 - 01). Con specifico riferimento ad un caso di opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo PEC, è stata considerata la inammissibilità di tale forma di opposizione, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, non essendo previsto in via ordinaria dalla legge processuale il deposito telematico degli atti, salvo che nella fase di emergenza sanitaria da Covid-19 per effetto dell'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e senza che l'errata informazione impartita dalla cancelleria in senso contrario, possa, in quanto "contra legem", integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore ai fini della restituzione nel termine (Sez. 3, n. 12456 del 12/01/2021, Rv. 281068 - 01). 3. È evidente che la disciplina derogatoria di cui al citato art. 24 in tanto può consentire l'ammissibilità della proposta opposizione a decreto penale a mezzo PEC, in quanto ne sia rispettato il chiaro disposto normativo, nel senso che il deposito con valore legale dell'atto di opposizione deve essere effettuato mediante invio "presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici" (comma 4);altrimenti, lo stesso art. 24, al comma 6-sexies, prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione, fra l'altro, "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4". Il che è proprio quanto avvenuto nel caso in disamina, vertendosi in tema di opposizione a decreto penale inviata ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato, per l'Ufficio giudiziario in riferimento, nel "provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici". Si tratta, come già visto, dell'elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Non vi è spazio, dunque, per ovviare alla disciplina dianzi richiamata nei termini proposti dal ricorrente, in quanto le norme che attengono alle forme di presentazione degli atti di impugnazione devono essere considerate tassative e di stretta interpretazione, tanto più se si ha riguardo alla pacifica natura derogatoria delle previsioni contenute dall'art. 24 cit., con particolare riferimento alle modalità di presentazione di atti di impugnazione a mezzo PEC. In tale prospettiva, è priva di rilevanza la censura proposta dal ricorrente, con la quale si invoca l'equiparabilità dell'invio dell'opposizione tramite PEC alla spedizione tramite posta raccomandata, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni, e l'indiscusso mancato rispetto di tali forme nel caso di specie. 4. La questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente è manifestamente infondata, essendo chiaro che la disciplina di cui all'art. 24 cit., per come strutturata, non comporta, di per sé, alcuna violazione del diritto di difesa, limitandosi ad assicurare il principio di tassatività delle forme di impugnazione, stabilendo precisi indirizzi di posta elettronica certificata ai quali indirizzare gli atti, per evidenti ragioni organizzative, di certezza e di economia processuale, nonché di regolare svolgimento dei servizi di cancelleria, al fine di garantire la sicura e tempestiva ricezione degli atti da parte degli uffici giudiziari destinatari delle istanze di parte. In definitiva, la decisione impugnata è corretta in diritto in quanto applicativa di una precisa disposizione di legge, non sindacabile sotto il profilo costituzionale.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 marzo 2021L. [OSCURATO:PERSONA] estenso
Decreto Cassazione n. 22167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris