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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 08966/2025

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Sul ricorso n. 25883/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata Catania, n . 6314/13/2021depositata il 2 luglio 202 1 .

Visto l’atto depositato il 16 gennaio 2025con il quale la ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando di aver transatto la controversia con le parti controricorrenti; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 25883/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- e AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata Catania, n . 6314/13/2021depositata il 2 luglio 202 1 . Visto l’atto depositato il 16 gennaio 2025con il quale la ricorrenteharinunciato al ricorso dichiarando di aver transatto la controversia con le parti controricorrenti; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 08966/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris