Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 settembre 2025

Cassazione n. 33653/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]' O lio , che ha chiesto l ’annullamento con rinvio dellasentenza; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 ottobre 2024 , il T ribunale di Trapani dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 279, d. lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato ( quale legale rappresentante della ditta Perla marmi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di lavorazione blocchi di marmo per l’ottenimento di lastre, fasce, gradini e marmette, destinataria dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 83 del 5 marzo 2021) in assenza della prescritta autorizzazione, modifiche sostanziali a ll’impianto, consistite nell’installazione nel proprio ciclo produttivo di un ulteriore forno di asciugatura per la resinatura lastre, comportante un incremento quantitativo e qualitativo delle emissioni, fatto contestato come commesso in data anteriore e prossima al 16 marzo 2021, condannandolo alla pena di 2.000,00 euro di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenzaSalvatore [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato exart. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 133, comma primo, cod. pen. e 131-bis, cod. pen., attesa la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità.

In sintesi, sostiene il ricorrente che il T ribunale di Trapani si sarebbe limitato a ritenere, con formula di mero stile, che le modalità di realizzazione del fatto e l'entità dell'aumento delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzato dall'imputato, avrebbero impedito di qualificare il fatto come di speciale tenuità, tuttavia omettendo di valutare la condotta successiva alla commissione del fatto.

In particolare, la società era già titolare di autorizzazione all'immissione in atmosfera per il limite massimo di 100 chilogrammi/g, rilasciata con Determina n. 83 del 2021, dovendosi considerare anche che, all’atto della collocazione dei nuovi macchinari, aveva provveduto all'istallazionedi quattro nuovi filtri a carboni attivi per 200 kilogrammi/g, con riduzione delle emissioni complessive , atteso che le nuove tecnologie immesse nel ciclo produttivo avrebbero assicurato un sistema di filtraggio fino a 200 kilogrammi/g, pari al doppio di quello che per legge doveva essere previsto per le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272 Testo unico ambientale.Dal confronto tra l'impianto esistente al momento del sopralluogo svolto dall'organo di vigilanza e quello oggetto di autorizzazione, era emerso come gli impianti di trattamento a carbone attivo dell'azienda erano due, con un complessivo quantitativo di carbonio attivi pari a 200 kilogrammi/g.

Ricordato che, ai fini della classificazione di una modifica come sostanziale ciò che rileva è il potenziale incrementoquantitativo o qualitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo, dovendosi considerare come sostanziale soltanto quella modifica che aumenta quantitativamente o qualitativamente l'impatto inquinante dello stabilimento rispetto alla situazione pregressa, sostiene la difesa che, nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare che l'imputato, contestualmente all'installazione del nuovo macchinario, oltre a collocare quattro nuovi filtri a carboni attivi, si era attivato per regolarizzare la propria posizione,ottenendo poi il rilascio della [OSCURATO:PERSONA] n.10 del 2021, ciò in altri termini significando che la tenuità del danno era tale anche al momento della commissione del fatto.

Assumeva, pertanto,rilievo la condotta susseguente al reato, da cui poteva desumersi , alla luce dell'ottenimento della nuova autorizzazione,la particolare tenuità dell'offesa al momento della commissione del fatto,atteso che, con detto provvedimento , la societàveniva autorizzata al l'immissione in atmosfera per l'utilizzo di mastici e colle per quantitativo complessivo non superiore a 100 chilogrammi/gal giorno, autorizzazione di cui laditta era comunque già in possesso dal 2012.

In definitiva, il T ribunale avrebbe omesso di valutare la condotta post factum, elemento fondamentale che il giudice era chiamato a valorizzare, ed evidentemente in grado di incidere sul giudizio complessivo dell'entità dell'offesa recata, attesoche l'autorizzazione all'emissione in atmosfera rilasciata ad ottobre del 2021, costituiva il frutto di un lungoiter procedimentale voluto dall'imputato e scaturito dalla presentazione di una istanza allo Sportello U nico delle A ttività Produttive avente ad oggetto il rinnovo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, con conseguente rilascio di provvedimento autorizzativo al termine del procedimento.

3. È pervenuta requisitoria scritta in data 5 settembre 2025 , con cui il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza.

Secondo il Procuratore Generale il ricorso merita accoglimento.

Con mera formula di stile il Tribunale di Trapani ha fatto riferimento a modalità di realizzazione del fatto e a entità delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzate.

Coglie nel segno il difensore allorquando stigmatizza l’omessa motivazione in punto di effettiva condotta tenuta dall’imputato (in particolare quella post factum) che, da un lato aveva installato anche quattro nuovi filtri a carboni attivi, da cui si desumeva come, in concreto,l’immissione in atmosfera non sarebbe stata di molto pregiudicata, e dall’altro aveva egli stessopresentato una immediata richiesta al SUAP di nuova autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera, con indicazione dei nuovi macchinari installati, a dimostrazione della assenza di qualsivoglia intenzione di celare il compimento dell’attività in essere.In punto di nuovo testo dell’a rt. 131 - bis c.p., così come novellato dal d.lgs. 150/2022(c.d. riforma Cartabia), in particolare sull’intervento additivo che ha inserito la “condotta susseguente al reato” tra i criteri di valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa, vanno segnalate tre recenti sentenze di codesto giudice di legittimità, ovvero Cass. Sez.

III nn. 18029, 28031 e 28033dell’anno 2023.

4. Sono pervenute conclusioni scritte in data 8 settembre 2025, con cui il difensore di fiducia ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è fondato.

2. Il Tribunale, incontestata la materialità del fatto, ha negato l’applicazione della speciale causa di non punibilitàfondando il proprio giudizio negativo su due distinti profili, daun lato, le modalità di realizzazione del fatto e, dall’altro, l’entità dell’aumento delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzato.

2.1. Si tratta di motivazione che, tuttavia, non segue i criteri esegetici più volte indicati da questa Corte ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen.

Questa Corte ha, anzitutto, affermato, nella sua più autorevole composizione, che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-biscod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 -01).

2.2. Nel caso di specie, il giudizio negativo è stato espresso per “le modalità di realizzazione del fatto”e per “l’entità dell’aumento delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzato”.

La sentenza impugnata, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa in ricorso, con argomentazioni condivise dal Procuratore Generale, non procede ad una corretta valorizzazione di quanto successivamente accaduto, esprimendo il diniego dell’applicazione della speciale causa di non punibilità.

2.3. In particolare, tenendo conto della circostanza che si trattasse di modifica sostanziale dell’impianto (dunque, una modifica comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente: Cons.

St., Sez.

IV, 3 settembre 2019, n. 6071), era indubbio chetrovasse applicazione il disposto dell’art. 269, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui “il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione”.

Come noto, il D.P.R. 13.3.2013, n. 59, prevede poi all’art. 3 che i gestori degli impianti presentino domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno di una serie di titoli abilitativi, tra cui (cfr. lett. c) l’“autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

2.4. Accertata la materialità del fatto, peraltro non contestata dalla difesa del ricorrente, occorre(va) tuttavia verificare se il fatto, nella sua incontestata materialità, potesse qualificarsi di particolare tenuità.

Premessa l’applicabilità dell’art. 131-bis,cod. pen. come novellato dal D.lgs. n. 150 del 2022 anche al fatto in esame ancorché antecedente al 30 dicembre 2022 (Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, Muftah, Rv. 284975 -01), se si tiene conto, in particolare, del complessivo comportamentotenuto dal ricorrente -il quale, una volta subito l’accertamento nel marzo 2021 , si era prontamente attivato per concludere positivamente l’iter procedimentale che aveva condotto pochi mesi dopo (precisamente ad ottobre del 2021) al rilascio dell’AUA da parte dell’Amministrazione competente “previa ottemperanza da parte della ditta a diverse prescrizioni, indicate nel parere della STA del 29.07.2021” (v. pag. 3 dell’impugnata sentenza) -, il comportamento susseguente al reato tenuto dal contravventoreavrebbe meritato di essere valutato.

Ma di ciò non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata.

Ciò, del resto, si ricava “a contrario” dalla stessa giurisprudenza di questa Corte che ha, del tutto condivisibilmente, affermato che lacausa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-biscod. pen., non è applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l'organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell'imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuità un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, Anzalone, Rv. 284942 -02).

2.5. Nel caso di specie, invece, l’intervenuta tempestiva ottemperanza alle prescrizioni impartite, costituiva una condotta post factum , elemento fondamentale che il giudice era chiamato a valutare, ed in grado di incidere sul giudizio complessivo dell'entità dell'offesa recata, atteso che l'autorizzazione all'emissione in atmosfera rilasciata ad ottobre del 2021, costituiva il frutto di un lungoiter procedimentale voluto dall'imputato (sebbene erroneamente qualificato inizialmente come istanza di rinnovo della precedente autorizzazione anziché come richiesta di nuova autorizzazione per la modifica sostanziale dell’impianto) e scaturito dalla presentazione di una istanza allo Sportello U nico delle A ttività Produttive in data 11 dicembre 2018 (avente ad oggetto, appunto, il rinnovo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera), con conseguente rilascio della nuova AUA al termine del procedimento , una volta riscontrata l’avvenuta ottemperanza.

3. L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, a l Tribunale in diversa composizione personale, chiamato a colmare il predetto deficitmotivazionale.

In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio, peraltro, non potrà dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, eventualmente maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, come quello in esame, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento exart. 344-bis cod. proc. pen. (in termini: Sez. 3, n. 24326 del 27/02/2024, Fonti, Rv. 286558 - 01).

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata,limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]' O lio , che ha chiesto l ’annullamento con rinvio dellasentenza; lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 ottobre 2024 , il T ribunale di Trapani dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 279, d. lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato ( quale legale rappresentante della ditta Perla marmi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di lavorazione blocchi di marmo per l’ottenimento di lastre, fasce, gradini e marmette, destinataria dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 83 del 5 marzo 2021) in assenza della prescritta autorizzazione, modifiche sostanziali a ll’impianto, consistite nell’installazione nel proprio ciclo produttivo di un ulteriore forno di asciugatura per la resinatura lastre, comportante un incremento quantitativo e qualitativo delle emissioni, fatto contestato come commesso in data anteriore e prossima al 16 marzo 2021, condannandolo alla pena di 2.000,00 euro di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenzaSalvatore [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato exart. 173, disp. att., cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 133, comma primo, cod. pen. e 131-bis, cod. pen., attesa la mancata applicazione della speciale causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità. In sintesi, sostiene il ricorrente che il T ribunale di Trapani si sarebbe limitato a ritenere, con formula di mero stile, che le modalità di realizzazione del fatto e l'entità dell'aumento delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzato dall'imputato, avrebbero impedito di qualificare il fatto come di speciale tenuità, tuttavia omettendo di valutare la condotta successiva alla commissione del fatto. In particolare, la società era già titolare di autorizzazione all'immissione in atmosfera per il limite massimo di 100 chilogrammi/g, rilasciata con Determina n. 83 del 2021, dovendosi considerare anche che, all’atto della collocazione dei nuovi macchinari, aveva provveduto all'istallazionedi quattro nuovi filtri a carboni attivi per 200 kilogrammi/g, con riduzione delle emissioni complessive , atteso che le nuove tecnologie immesse nel ciclo produttivo avrebbero assicurato un sistema di filtraggio fino a 200 kilogrammi/g, pari al doppio di quello che per legge doveva essere previsto per le attività in deroga ai sensi dell'articolo 272 Testo unico ambientale.Dal confronto tra l'impianto esistente al momento del sopralluogo svolto dall'organo di vigilanza e quello oggetto di autorizzazione, era emerso come gli impianti di trattamento a carbone attivo dell'azienda erano due, con un complessivo quantitativo di carbonio attivi pari a 200 kilogrammi/g. Ricordato che, ai fini della classificazione di una modifica come sostanziale ciò che rileva è il potenziale incrementoquantitativo o qualitativo delle emissioni in atmosfera rispetto al precedente assetto produttivo, dovendosi considerare come sostanziale soltanto quella modifica che aumenta quantitativamente o qualitativamente l'impatto inquinante dello stabilimento rispetto alla situazione pregressa, sostiene la difesa che, nel caso di specie, il tribunale avrebbe omesso di considerare che l'imputato, contestualmente all'installazione del nuovo macchinario, oltre a collocare quattro nuovi filtri a carboni attivi, si era attivato per regolarizzare la propria posizione,ottenendo poi il rilascio della [OSCURATO:PERSONA] n.10 del 2021, ciò in altri termini significando che la tenuità del danno era tale anche al momento della commissione del fatto. Assumeva, pertanto,rilievo la condotta susseguente al reato, da cui poteva desumersi , alla luce dell'ottenimento della nuova autorizzazione,la particolare tenuità dell'offesa al momento della commissione del fatto,atteso che, con detto provvedimento , la societàveniva autorizzata al l'immissione in atmosfera per l'utilizzo di mastici e colle per quantitativo complessivo non superiore a 100 chilogrammi/gal giorno, autorizzazione di cui laditta era comunque già in possesso dal 2012. In definitiva, il T ribunale avrebbe omesso di valutare la condotta post factum, elemento fondamentale che il giudice era chiamato a valorizzare, ed evidentemente in grado di incidere sul giudizio complessivo dell'entità dell'offesa recata, attesoche l'autorizzazione all'emissione in atmosfera rilasciata ad ottobre del 2021, costituiva il frutto di un lungoiter procedimentale voluto dall'imputato e scaturito dalla presentazione di una istanza allo Sportello U nico delle A ttività Produttive avente ad oggetto il rinnovo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera, con conseguente rilascio di provvedimento autorizzativo al termine del procedimento. 3. È pervenuta requisitoria scritta in data 5 settembre 2025 , con cui il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza. Secondo il Procuratore Generale il ricorso merita accoglimento. Con mera formula di stile il Tribunale di Trapani ha fatto riferimento a modalità di realizzazione del fatto e a entità delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzate. Coglie nel segno il difensore allorquando stigmatizza l’omessa motivazione in punto di effettiva condotta tenuta dall’imputato (in particolare quella post factum) che, da un lato aveva installato anche quattro nuovi filtri a carboni attivi, da cui si desumeva come, in concreto,l’immissione in atmosfera non sarebbe stata di molto pregiudicata, e dall’altro aveva egli stessopresentato una immediata richiesta al SUAP di nuova autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera, con indicazione dei nuovi macchinari installati, a dimostrazione della assenza di qualsivoglia intenzione di celare il compimento dell’attività in essere.In punto di nuovo testo dell’a rt. 131 - bis c.p., così come novellato dal d.lgs. 150/2022(c.d. riforma Cartabia), in particolare sull’intervento additivo che ha inserito la “condotta susseguente al reato” tra i criteri di valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa, vanno segnalate tre recenti sentenze di codesto giudice di legittimità, ovvero Cass. Sez. III nn. 18029, 28031 e 28033dell’anno 2023. 4. Sono pervenute conclusioni scritte in data 8 settembre 2025, con cui il difensore di fiducia ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è fondato. 2. Il Tribunale, incontestata la materialità del fatto, ha negato l’applicazione della speciale causa di non punibilitàfondando il proprio giudizio negativo su due distinti profili, daun lato, le modalità di realizzazione del fatto e, dall’altro, l’entità dell’aumento delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzato. 2.1. Si tratta di motivazione che, tuttavia, non segue i criteri esegetici più volte indicati da questa Corte ai fini del riconoscimento delle condizioni per l’applicabilità dell’art. 131-bis, cod. pen. Questa Corte ha, anzitutto, affermato, nella sua più autorevole composizione, che ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-biscod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 -01). 2.2. Nel caso di specie, il giudizio negativo è stato espresso per “le modalità di realizzazione del fatto”e per “l’entità dell’aumento delle immissioni inquinanti potenzialmente realizzato”. La sentenza impugnata, tuttavia, come correttamente evidenziato dalla difesa in ricorso, con argomentazioni condivise dal Procuratore Generale, non procede ad una corretta valorizzazione di quanto successivamente accaduto, esprimendo il diniego dell’applicazione della speciale causa di non punibilità. 2.3. In particolare, tenendo conto della circostanza che si trattasse di modifica sostanziale dell’impianto (dunque, una modifica comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente: Cons. St., Sez. IV, 3 settembre 2019, n. 6071), era indubbio chetrovasse applicazione il disposto dell’art. 269, comma 8, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui “il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione”. Come noto, il D.P.R. 13.3.2013, n. 59, prevede poi all’art. 3 che i gestori degli impianti presentino domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno di una serie di titoli abilitativi, tra cui (cfr. lett. c) l’“autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 2.4. Accertata la materialità del fatto, peraltro non contestata dalla difesa del ricorrente, occorre(va) tuttavia verificare se il fatto, nella sua incontestata materialità, potesse qualificarsi di particolare tenuità. Premessa l’applicabilità dell’art. 131-bis,cod. pen. come novellato dal D.lgs. n. 150 del 2022 anche al fatto in esame ancorché antecedente al 30 dicembre 2022 (Sez. 1, n. 30515 del 02/05/2023, Muftah, Rv. 284975 -01), se si tiene conto, in particolare, del complessivo comportamentotenuto dal ricorrente -il quale, una volta subito l’accertamento nel marzo 2021 , si era prontamente attivato per concludere positivamente l’iter procedimentale che aveva condotto pochi mesi dopo (precisamente ad ottobre del 2021) al rilascio dell’AUA da parte dell’Amministrazione competente “previa ottemperanza da parte della ditta a diverse prescrizioni, indicate nel parere della STA del 29.07.2021” (v. pag. 3 dell’impugnata sentenza) -, il comportamento susseguente al reato tenuto dal contravventoreavrebbe meritato di essere valutato. Ma di ciò non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata. Ciò, del resto, si ricava “a contrario” dalla stessa giurisprudenza di questa Corte che ha, del tutto condivisibilmente, affermato che lacausa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-biscod. pen., non è applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli, dovendo essere valutata negativamente la sua condotta susseguente al reato e in quello in cui l'organo di controllo, a fronte della richiesta di ammissione dell'imputato, abbia motivatamente escluso che ne ricorressero i presupposti, non potendo ritenersi di particolare tenuità un danno o pericolo concreto e attuale tale da non consentire la definizione agevolata (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, Anzalone, Rv. 284942 -02). 2.5. Nel caso di specie, invece, l’intervenuta tempestiva ottemperanza alle prescrizioni impartite, costituiva una condotta post factum , elemento fondamentale che il giudice era chiamato a valutare, ed in grado di incidere sul giudizio complessivo dell'entità dell'offesa recata, atteso che l'autorizzazione all'emissione in atmosfera rilasciata ad ottobre del 2021, costituiva il frutto di un lungoiter procedimentale voluto dall'imputato (sebbene erroneamente qualificato inizialmente come istanza di rinnovo della precedente autorizzazione anziché come richiesta di nuova autorizzazione per la modifica sostanziale dell’impianto) e scaturito dalla presentazione di una istanza allo Sportello U nico delle A ttività Produttive in data 11 dicembre 2018 (avente ad oggetto, appunto, il rinnovo dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera), con conseguente rilascio della nuova AUA al termine del procedimento , una volta riscontrata l’avvenuta ottemperanza. 3. L’impugnata sentenza dev’essere, conclusivamente, annullata, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, a l Tribunale in diversa composizione personale, chiamato a colmare il predetto deficitmotivazionale. In caso di annullamento con rinvio limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice del rinvio, peraltro, non potrà dichiarare l'estinzione per sopravvenuta prescrizione, eventualmente maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale, rispetto ai reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020, come quello in esame, per i quali opera la causa di improcedibilità per superamento dei termini massimi di durata del procedimento exart. 344-bis cod. proc. pen. (in termini: Sez. 3, n. 24326 del 27/02/2024, Fonti, Rv. 286558 - 01). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata,limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131
Sentenza Cassazione n. 33653/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris