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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35498/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aVverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania con ordinanza del 6 marzo 2024 respingeva l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Il rigetto si fondava' sulla propensione dell'istante alla commissione di reati contro la persona, come desumibile dal precedente e dai titoli di reato per i quali risultava ristretto.

La regolarità della condotta intramuraria e la partecipazione al trattamento rieducativo non era ritenuto elemento sufficiente ad esprimere una prognosi favorevole.

2. Avverso tale provvedimento il condannato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso che affidava ad un unico motivo, con cui stigmatizzava la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge.

Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale di Sorveglianza nel dare rilievo preminente- ai fini del diniego della concessione della misura alternativa- ai precedenti e non invece alla condotta carceraria.

Rilevava, altresì, che i fatti per i quali aveva riportato condanna erano risalenti ed erano stati commessi in Romania; dall'arrivo in Italia Manoli non aveva più commesso reati; egli aveva altresì già espiato la pena per un altro reato, p. e p. dall'art. 582 cod. pen. in regime di affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA]. ' La condotta intramuraria era stata esemplare, egli ha usufruito di tutti i periodi di liberazione anticipata, ha partecipato ai programmi di rieducazione, ha svolto attività lavorativa, nonché un'opera di revisione critica delle proprie antecedenti condotte.

Egli avrebbe anche reperito una attività lavorativa, una stabile dimora e in ogni caso aveva già usufruito positivamente di un permesso premio.

Disposta la trattazione scritta del procedimento il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Fattispecie di ‘\ annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento). (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013) Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale), sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno, infine, giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, sent. n. 1285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Martina, Rv. 181397; Sez. 1, sent. n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; nello stesso senso, Sez.

I, 18 maggio 1992 n. 2214, Libera, non massinnata).

Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato principalmente alla valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, sent. n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314) Analogamente, è stato censurato il provvedimento reiettivo di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che si è limitato a un generico riferimento a "informazioni assunte" ovvero ha preso in considerazione la vita anteatta del condannato per trarne convincimento negativo in merito al giudizio di idoneità della misura, nell'un caso non essendo possibile controllare la legittimità del convincimento del giudice e nell'altro non potendosi condizionare a condotte preatte del condannato, senza ulteriori specificazioni fattuali, la possibile futura rieducazione del reo (Sez. 1, sent. n. 4483 del 27/10/1993, dep. 7/1/1994, Bonicoli, Rv. 195797).

2. Nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza di Catania non ha fatto buon governo dei sopra richiamati principi.

Il rigetto non è frutto, infatti, di una reale e motivata comparazione di tutti gli elementi salienti, quali i precedenti, il fine pena, la tipologia dei reati commessi, da un lato, e il comportamento tenuto durante la carcerazione, la partecipazione ai programmi rieducativi, il reperimento di un'attività lavorativa, la pregressa espiazione di una condanna in regime di affidamento in prova, nonché la fruizione di un permesso premio, dall'altro.

Tali ultimi elementi, tutti di segno positivo, sono stati richiamati solo in parte nell'impugnato provvedimento, ma non valutati nella loro concretezza né rapportati alla risalenza nel tempo del precedente per lesione, la cui condanna è stata scontata, come detto, in regime di affidamento, né del reato commesso in Romania, per il quale il Manoli è oggi detenuto.

Il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare la ragione per cui ha ritenuto di dare maggiore peso all'unico precedente e alla gravità del fatto commesso, piuttosto che alla condotta carceraria successivamente tenuta, certamente più attuale rispetto alla condotta criminosa e indicativa di una forta spinta verso la risocializzazione e il reinserimento.

3. La sopra indicata carenza motivazionale dell'impugnato provvedimento ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame, alla luce dei principi testè richiamati.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aVverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Catania con ordinanza del 6 marzo 2024 respingeva l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il rigetto si fondava' sulla propensione dell'istante alla commissione di reati contro la persona, come desumibile dal precedente e dai titoli di reato per i quali risultava ristretto. La regolarità della condotta intramuraria e la partecipazione al trattamento rieducativo non era ritenuto elemento sufficiente ad esprimere una prognosi favorevole. 2. Avverso tale provvedimento il condannato, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso che affidava ad un unico motivo, con cui stigmatizzava la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge. Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale di Sorveglianza nel dare rilievo preminente- ai fini del diniego della concessione della misura alternativa- ai precedenti e non invece alla condotta carceraria. Rilevava, altresì, che i fatti per i quali aveva riportato condanna erano risalenti ed erano stati commessi in Romania; dall'arrivo in Italia Manoli non aveva più commesso reati; egli aveva altresì già espiato la pena per un altro reato, p. e p. dall'art. 582 cod. pen. in regime di affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA]. ' La condotta intramuraria era stata esemplare, egli ha usufruito di tutti i periodi di liberazione anticipata, ha partecipato ai programmi di rieducazione, ha svolto attività lavorativa, nonché un'opera di revisione critica delle proprie antecedenti condotte. Egli avrebbe anche reperito una attività lavorativa, una stabile dimora e in ogni caso aveva già usufruito positivamente di un permesso premio. Disposta la trattazione scritta del procedimento il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Fattispecie di ‘\ annullamento con rinvio, limitatamente alle istanze di affidamento in prova e di semilibertà, di provvedimento di rigetto privo di adeguato supporto argomentativo in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto a scapito dei progressi riscontrati nel corso del trattamento). (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013) Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale), sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno, infine, giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, sent. n. 1285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Martina, Rv. 181397; Sez. 1, sent. n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; nello stesso senso, Sez. I, 18 maggio 1992 n. 2214, Libera, non massinnata). Si è, conseguentemente, affermato che, ai fini della concessione delle predette misure alternative, né i precedenti penali, che pur rappresentano il punto di partenza per l'esame scientifico della personalità, né le informative di polizia sui trascorsi del condannato sono elementi sufficienti, da soli, a fondare un giudizio prognostico negativo circa il suo reinserimento nel contesto sociale, che deve essere affidato principalmente alla valutazione approfondita dei risultati emersi dall'osservazione della personalità, con particolare riferimento alla condotta intramuraria e agli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (Sez. 1, sent. n. 6680 del 22/11/2000, Saias, Rv. 218314) Analogamente, è stato censurato il provvedimento reiettivo di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, che si è limitato a un generico riferimento a "informazioni assunte" ovvero ha preso in considerazione la vita anteatta del condannato per trarne convincimento negativo in merito al giudizio di idoneità della misura, nell'un caso non essendo possibile controllare la legittimità del convincimento del giudice e nell'altro non potendosi condizionare a condotte preatte del condannato, senza ulteriori specificazioni fattuali, la possibile futura rieducazione del reo (Sez. 1, sent. n. 4483 del 27/10/1993, dep. 7/1/1994, Bonicoli, Rv. 195797). 2. Nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza di Catania non ha fatto buon governo dei sopra richiamati principi. Il rigetto non è frutto, infatti, di una reale e motivata comparazione di tutti gli elementi salienti, quali i precedenti, il fine pena, la tipologia dei reati commessi, da un lato, e il comportamento tenuto durante la carcerazione, la partecipazione ai programmi rieducativi, il reperimento di un'attività lavorativa, la pregressa espiazione di una condanna in regime di affidamento in prova, nonché la fruizione di un permesso premio, dall'altro. Tali ultimi elementi, tutti di segno positivo, sono stati richiamati solo in parte nell'impugnato provvedimento, ma non valutati nella loro concretezza né rapportati alla risalenza nel tempo del precedente per lesione, la cui condanna è stata scontata, come detto, in regime di affidamento, né del reato commesso in Romania, per il quale il Manoli è oggi detenuto. Il Tribunale avrebbe dovuto esplicitare la ragione per cui ha ritenuto di dare maggiore peso all'unico precedente e alla gravità del fatto commesso, piuttosto che alla condotta carceraria successivamente tenuta, certamente più attuale rispetto alla condotta criminosa e indicativa di una forta spinta verso la risocializzazione e il reinserimento. 3. La sopra indicata carenza motivazionale dell'impugnato provvedimento ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame, alla luce dei principi testè richiamati. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catania. Cos
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