CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che la prima doglianza dell'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la l'omessa motivazione della sentenza di appello, sull'assunto che la stessa si sarebbe limitata a riprodurre quella di primo grado, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello motivato "per relationem" fornendo una giustificazione propria del provvedimento, previo confronto con le deduzioni e con le allegazioni difensive (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406 - 02) ((si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che la seconda e la terza doglianza dell'unico motivo di ricorso con cui si lamentano rispettivamente, l'intervenuta prescrizione del reato e l'omessa esclusione della recidiva non sono deducibili in sede di legittimità, avendo la recidiva non costituito dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione e, quanto alla prescrizione, è manifestamente infondata avuto riguardo alla contestata e ritenuta recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1