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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32678/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di quella di primo grado (emessa all'esito di giudizio abbreviato), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed C 100,00 di multa, in relazione alla commissione di due furti, aggravati dall'esposizione delle cose alla pubblica fede; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che il proposto motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che la sentenza, da un lato, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e, dall'altro, determina la pena in misura prossima al minimo edittale (pena base quasi coincidente con il minimo edittale, con esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma di quella di primo grado (emessa all'esito di giudizio abbreviato), ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed C 100,00 di multa, in relazione alla commissione di due furti, aggravati dall'esposizione delle cose alla pubblica fede; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che il proposto motivo di ricorso, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che la sentenza, da un lato, è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e, dall'altro, determina la pena in misura prossima al minimo edittale (pena base quasi coincidente con il minimo edittale, con esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]
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