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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32506/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 novembre 2021, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 9 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 18.000 di ammenda ciascuna, perché ritenute colpevoli dei reati di cui agli art 110 e 44 lett.

C del d.P.R. 380/2001 (capo A), 110, e 95 del d.P.R. 380/2001 (capo B) e 181 d.lgs. 42/2004 (capo C), fatti commessi in Mazara del Vallo dopo il 30 luglio 2016 e accertati il 29 marzo 2018.

Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della penale responsabilità delle imputate, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità, una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); in particolare, sia il Tribunale (pag. 9 ss. della decisione di primo grado), che la Corte di appello (pag. 2 ss. della pronuncia impugnata) hanno precisato, all'esito di un'adeguata disamina della documentazione acquisita, che la concessione in sanatoria del 26 settembre 2014 prodotta dalla difesa riguardava non i lavori abusivi oggetto cel presente giudizio (la realizzazione di una tettoia e di una doccia contigua alla tettoria), ma altri abusi realizzati al primo piano dell'immobile, valutazione questa confutata nel ricorso in maniera generica e assertiva.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il CQjiiere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 novembre 2021, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala del 9 febbraio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate alla pena di mesi 6 di arresto ed euro 18.000 di ammenda ciascuna, perché ritenute colpevoli dei reati di cui agli art 110 e 44 lett. C del d.P.R. 380/2001 (capo A), 110, e 95 del d.P.R. 380/2001 (capo B) e 181 d.lgs. 42/2004 (capo C), fatti commessi in Mazara del Vallo dopo il 30 luglio 2016 e accertati il 29 marzo 2018. Ritenuto che l'unico motivo del comune ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della penale responsabilità delle imputate, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di illogicità, una rivalutazione delle fonti probatorie, operazione non consentita in sede di legittimità (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601); in particolare, sia il Tribunale (pag. 9 ss. della decisione di primo grado), che la Corte di appello (pag. 2 ss. della pronuncia impugnata) hanno precisato, all'esito di un'adeguata disamina della documentazione acquisita, che la concessione in sanatoria del 26 settembre 2014 prodotta dalla difesa riguardava non i lavori abusivi oggetto cel presente giudizio (la realizzazione di una tettoia e di una doccia contigua alla tettoria), ma altri abusi realizzati al primo piano dell'immobile, valutazione questa confutata nel ricorso in maniera generica e assertiva. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il CQjiiere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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