CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06196/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 21 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23415 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23415del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A26 F205P) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoDavide Palmieri (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63P23 F205X ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco (C.F.: GRNMRC 73D06 F205J ) rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dall’avvocatoElisa Stevenazzi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L44 F704H ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 967/2022, pubblicatain data 8 agosto 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], cessionario di un credito in origine spettante a [OSCURATO:PERSONA] consacrato in titolo esecutivo di formazione giudiziale (condanna al pagamento delle spese processuali di un giudizio civile), ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] , in solido con [OSCURATO:PERSONA], precetto di pagamento della somma di € Ric. n. 23415/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 18.702,41, nonché al [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], in solido con l’Unito e la [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di € 8.441,89. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Bergamo, con con- danna dell’opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell’opponente. La Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Palmieri, sulla base di cinquemotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « erronea preclu- sione sulla pronuncia per cessazione della materia del conten- dere». Con il secondo motivo si denunzia « erronea applicazione della regola di cui alla cassazione sezioni unite 25478 del 21 settem- bre 2021, richiamata e disapplicata». Con il terzo motivosi denunzia «negligenza inesplicabile e tra- visamento del fatto (individuazione di una domanda implicita totalmente inesistente) –non liquet». Con il quarto motivo si denunzia « omessa decisione sull’unico motivo di opposizione a precetto: la debenza dell’iva». 1.1I primi quattro motivi del ricorso sono logicamente e giuri- dicamente connessi e possono essere, pertanto, esaminati con- giuntamente. Essi sono fondati, per quanto di ragione Ric. n. 23415/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 Il ricorrente,premesso che il tribunale aveva accolto l’opposi- zione all’esecuzione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una ra- gione estranea all’oggetto della stessa (il quale era limitato alla contestazione dell’IVA di cui era stato intimato il pagamento con l’atto di precetto opposto) e, cioè, la sopravvenuta caduca- zione del titolo esecutivo posto a base di detto atto di precetto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sostiene che la corte d’appello avrebbe confermato tale statuizione, in contrasto con i principi di diritto affermati da questa stessa Corte e, sulla base di una distorta interpretazione del gravame da lui proposto. 1.2 Non vi è dubbio che la decisione del tribunale, in diritto, fosse in manifesto contrasto con i principi affermati, anche a Sezioni Unite, da questa Corte, secondo i quali «incaso di ese- cuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudi- zio di opposizione all’esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del con- tendere, e non già di accoglimento dell’opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 – 01 ; conf., successiva- mente, ex multis : Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 –01). Viene espressamente chiarito, nella motivazione di tale pronuncia, che, in base al principio della domanda, così come non è mai ammissibile la proposi- zione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa –neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta definitiva e inconte- stata caducazione dello stesso –tanto meno è possibile l’acco- glimento dell’opposizione per motivi diversi da quelli avanzati dalla parte opponente con l’originario ricorso proposto al Ric. n. 23415/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 giudice dell’esecuzione; secondo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, infatti, anche in caso di pacifica e definitiva sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l’opposizione già proposta per altri e diversi motivi non può affatto trovare acco- glimento, ma va esclusivamente dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale (cfr., in proposito, anche: Cass., Sez. U, Sentenza n. 28387 del 14/12/2020, Rv. 659870 –01, in motivazione; Sez. 3, Sen- tenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 –01; successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 – 01; Sez. 6 - 3, Ordin anza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01). 1.3Orbene, è la stessa corte d’appello che dà atto, nella sen- tenza impugnata, che in sede di gravame l’opposto appellante aveva dedotto la violazionedel principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato,per avere il giudice di primo grado, tra l’altro, deciso la controversia sulla base di una ragione (la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo) diversa da quelle poste a base dell’opposizione(con la quale era stata con- testata esclusivamente la debenza dell’IVAsulle spese oggetto di intimazione). Tanto avrebbe dovuto essere ritenuto senz’altro sufficiente per l’accoglimento dell’appello del Palmieri, dal momento che con l’indicata censura l’appellante aveva certamente colto e denun- ziato il vizio della decisione di primo grado. Di conseguenza, da una parte,risulta manifestamente contrad- dittoria sul piano logico, prima ancora che erronea in diritto, l’affermazione della corte di appello secondo la qualecon l’atto d’appello non sarebbe stata avanzata una specifica e argomen- tata censurain relazione alla ratio decidendi alla base della sta- tuizione di primo grado, mentre, dall’altra parte, è del tutto Ric. n. 23415/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 irrilevante, una volta chiarito che l’appellante aveva denunciato l’effettivo vizio della decisione impugnata, che la conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del conten- dere fosse stata dallo stesso dettagliatamente specificata solo in sede di comparsa conclusionale, trattandosi di una conclu- sione che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto comunque autonomamente trarre e di una statuizione che spettava certa- mente ad esso adottare, quale formula definitoria del giudizio, in applicazione dei principi di diritto processuale sopra esposti, una volta annullata l’erronea decisione del giudice di primo grado,in accoglimento delle fondate censure avanzate dall’ap- pellante avverso la medesima, senza neanche che fosse neces- saria una specifica richiesta in tal senso delle parti. 1.4È, poi, appena il caso di rilevare che anche l’effettivo og- getto dell’originaria opposizione risulta erroneamente indivi- duato dalla corte d’appello: è, infatti , evidente che il semplice richiamo all’avvenuta impugnazione della sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto oppostoed alla richiesta di sospensione della relativa esecutivitànon solo non sarebbe sufficiente a ritenere proposto uno specifico mo- tivo di opposizione con riguardo alla avvenuta caducazione del titolo, ma, in realtà – e ancora più in radice – si tratta di un motivo di opposizione neanche prospettabile sotto il profilo lo- gico e giuridico anteriormente a lla suddetta caducazione, non essendo certamente ammissibile (prima ancora che manifesta- mente infondata) una opposizione all’esecuzione basata sulla prospettazione dell’erroneità e della futura auspicata caduca- zione del provvedimento giudiziale costituente titolo esecutivo. Le stesse conclusioni dell’atto di opposizione, di dichiarazione di nullità dell’atto di precetto (senza specificalimitazione al solo importo relativo all’IVA), essendo stata espressamente ricolle- gata la nullità, dallo stesso opponente,ai «motivi di cui in nar- rativa»,avrebbero certamente dovuto essere intese come una Ric. n. 23415/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 delimitazione dell’oggetto dellasua domanda alle contestazioni in concreto svolte nell’opposizione. 1.5 Alla corretta formula definitoria del giudizio conseguente alla sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto opposto, di cessazione della materia del contendere, avrebbe poi dovuto far seguito, coerentemente, la valutazione dei motivi dell’opposizione, ai soli fini della deci- sione sulle spese processuali, in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, valutazione che risulta invece del tutto omessa dalla corte territoriale. A tanto dovrà, dunque, provvedersi in sede di rinvio. 1.6La decisione impugnata va, in definitiva, cassata, affinché in sede di rinvio sia rivalutata la fattispecie, sulla base di quanto sin qui osservato e dei principi di diritto sopra esposti, in modo che sia adottata la corretta formula definitoria della controver- sia conseguente alla rilevata sopravvenuta caducazione del ti- tolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto oppostoe siano eventualmente valutati gli originari motivi di opposizione ai soli fini della decisione in ordine alle spese di lite, sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale. 2. Con il quinto motivo si denunzia « erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c.». Il motivo, avente ad oggetto le spese processuali liquidate in sede di merito, resta assorbito, dovendo la decisione su lle spese di lite essere nuovamente adottata all’esito del giudizio di rinvio. 3.I primi quattro motivi del ricorso sono accolt i, per quanto di ragione, assorbito il quinto. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composi- zione,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 23415/2022 –Sez. 3 – A d. 21 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - accoglie i primi quattro motivi del ricorso, per quanto di ragione, assorbito il quintoe cassa , per l’effetto, la sen- tenza impugnata in r