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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41547/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 12 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città, all'esito di giudizio abbreviato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 56-575, 577, nn. 3 e 4 cod. pen., di tentato omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del tentato omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un minimarket per aver esploso nei suoi confronti un colpo di pistola senza riuscire ad attingerlo per la pronta reazione di costui.

Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa rese alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, e di quelle rese in udienza con l'ausilio di un interprete, era emerso che il ricorrente, cliente saltuario, intorno alle 19,30 del 13.12.2020 era entrato nell'esercizio commerciale prelevando una birra dal frigo e manifestando l'intenzione di non pagarla.

Hossain gli aveva tolto di mano la birra e lo aveva invitato ad andarsene.

Dopo circa dieci minuti il Bocci era tornato nei pressi del negozio e aveva dato fuoco alle gomme di un'auto parcheggiata davanti alla vetrina del market e al cassonetto per la raccolta dei rifiuti.

La persona offesa era quindi uscita per chiedere spiegazioni e l'imputato l'aveva aggredita profferendo la frase «brutto stronzo ora vado a casa ma poi torno e ti ammazzo».

Poco dopo era sopraggiunto nel negozio [OSCURATO:PERSONA] che, udito dall'Hossain quanto era accaduto, aveva chiamato il numero d'emergenza.

Nel frattempo, il Bocci era tornato presso il minimarket ed entrato, mentre si trovava ad un metro di distanza dalla persona offesa, le aveva puntato contro la pistola ed aveva esploso un colpo nella sua direzione.

L'Hossain, essendosi accorto che il Bocci era armato, si era allontanato dalla cassa ove si trovava e appena quello aveva estratto la pistola, gli aveva bloccato la mano e il polso con la sua mano sinistra, allontanando in tal modo il colpo da sé e, schiacciandolo contro la parete, gli aveva impedito di sparare altri colpi, tentando di disarmarlo con l'aiuto del Falconeri.

Erano poi sopraggiunte le Forze dell'ordine che erano riuscite a disarmare il Bocci.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato di tentato omicidio, ritenendo che le risultanze della consulenza tecnica di parte non fossero sufficienti a smentire tale conclusione.

Ha ritenuto, altresì, sussistente il dolo omicidiario, quanto meno nella forma del dolo alternativo, dal momento che l'evento non si era verificato solo per l'intervento tempestivo della persona offesa che, bloccando le mani del Bocci, aveva deviato la traiettoria del colpo. })( Il ricorrente è stato, altresì, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, risultando dal verbale di arresto le condotte oppositive da questi tenute allo scopo di sottrarsi all'arresto.

La Corte territoriale ha inoltre ravvisato gli estremi del reato di danneggiamento seguito da incendio, in quanto il fuoco sviluppatosi era stato di dimensioni tali da creare pericolo per l'incolumità e da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

La sentenza impugnata ha altresì ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra la minaccia rivolta dal Bocci alla persona offesa e il momento in cui egli era tornato presso il negozio armato di pistola.

È stata ravvisata anche l'aggravante dei futili motivi, in considerazione dell'enormità della reazione dell'imputato al rifiuto dell'Hossain di consentirgli di prendere una birra a credito.

La Corte territoriale ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio ritenendo le aggravanti equivalenti alla attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. e rideterminando la pena nella misura sopra indicata.

2. Avverso tale sentenza il Bocci, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso articolando diversi motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione.

La sentenza impugnata non avrebbe risolto il nodo di fondo e cioè se il colpo di pistola sparato dal Bocci sia stato conseguenza della deviazione impressa dalla repentina azione della persona offesa e perciò a seguito della colluttazione, oppure se si sia trattato di colpo liberamente esploso qualche attimo prima.

Non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del teste indifferente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso che il Bocci impugnasse la pistola prima di entrare nel market, e trascurerebbe le sue dichiarazioni su dove si trovava il ricorrente durante la colluttazione con l'Hossain.

Non avrebbe, inoltre, considerato che le dichiarazioni del teste e della persona offesa coincidevano in ordine al fatto che l'azione aggressiva era stata interrotta spingendo la mano del Bocci che impugnava l'arma contro il frigorifero e perciò in una zona incompatibile con la direzione dei colpi.

La scena del crimine descritta dalla polizia giudiziaria sarebbe incompatibile con l'esplosione del colpo a seguito della colluttazione.

La Corte territoriale avrebbe privilegiato le dichiarazioni della vittima, ignorando i dati descritti dalla polizia scientifica e disattendendo, in modo illogico, le conclusioni del perito di parte, il quale, tenuto conto delle caratteristiche e della posizione dei fori dei proiettili sparati, ha affermato che i colpi erano stati esplosi a mano libra da 7111)) soggetto che si trovava in stazione eretta e posto di fronte agli scatoloni, e cioè in un'area del locale diversa da quella in cui i due soggetti erano venuti a contatto.

In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe operato una valutazione parcellizzata degli elementi indiziari, privilegiando le dichiarazioni dell'Hossain senza confrontarle con i dati raccolti dalla polizia scientifica e con la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA].

Trascurando inoltre la consulenza balistica di parte, la sentenza impugnata avrebbe omesso di accertare l'idoneità dell'unico colpo esploso a mettere in pericolo la vita della persona offesa, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; il travisamento della prova e la violazione di legge, non rientrando la cd. resistenza passiva nell'area del penalmente rilevante.

La sentenza non avrebbe esaminato la censura difensiva secondo cui dalla testimonianza della persona offesa e del Falconeri emergeva che, al momento dell'arrivo degli agenti, il Bocci era già stato disarmato, risultando così smentita l'affermazione secondo la quale egli aveva puntato l'arma contro le Forze dell'ordine; inoltre, non aveva considerato l'assenza di ferite negli agenti operanti e la presenza di lesioni refertate sul corpo del Bocci non riferibili alla colluttazione con l'Hossain.

Poiché è pacifico che il ricorrente era stato disarmato prima dell'arrivo degli agenti, non vi sarebbe ragione di ritenere che egli abbia tenuto un comportamento oppositivo, anziché meramente passivo.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto come incendio seguito da danneggiamento, anziché come tentativo di danneggiamento, nonché travisamento della prova.

Non ricorrerebbero nella specie gli estremi del reato di incendio, il quale si connota per la vastità della combustione, la rapida propagazione e la difficoltà dello spegnimento delle fiamme atteso che dagli atti di indagine era emerso al più un tentativo di danneggiamento.

Inoltre, a differenza di quanto affermato dalla sentenza, secondo la quale si era reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio, costoro erano intervenuti solo per aprire la porta dell'abitazione del Bocci.

2.4. Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di minaccia.

Mentre da un lato la sentenza ha ritenuto valutabili solo le dichiarazioni rese dalla persona offesa con l'ausilio dell'interprete, dall'altro, ha preso in considerazione anche le altre dichiarazioni non assistite al fine di affermare la responsabilità del Bocci per il reato di minaccia.2.5.

Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge in punto di sussistenza dell'aggravante della premeditazione.

La sentenza impugnata ne avrebbe ravvisato la sussistenza in considerazione del tempo intercorso tra la minaccia profferita dall'imputato nei confronti dell'Hossain e il ritorno presso il minimarket con una pistola carica, mentre in realtà non sussisterebbe alcuno spazio temporale compatibile con l'affermata persistenza del proposito criminoso.

2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta del Bocci costituisse reazione al diniego della persona offesa di consentirgli di prendere una birra a credito, senza tuttavia ricostruire il complesso dei rapporti intercorrenti tra i due, i quali erano caratterizzati da un "rodato" sistema di acquisto a credito, garantito dal rilascio del documento di identità da parte del ricorrente.

Inoltre, avrebbe del tutto trascurato la reazione aggressiva della persona offesa nei confronti del Bocci.

In tal modo la Corte territoriale avrebbe violato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio che deve informare l'accertamento di tutte le componenti del giudizio e anche la sussistenza delle circostanze aggravanti.

2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge in punto di divieto di reformatio in pejus.

La sentenza di primo grado, determinata la pena base per il reato di tentato omicidio, aveva applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno da parte del ricorrente; quindi, aveva operato l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, pervenendo ad una pena finale di 6 anni di reclusione.

I giudici d'appello, invece, hanno operato il bilanciamento tra le circostanze aggravanti della premeditazione e dei futili motivi con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., ritenendo che erroneamente il primo giudice avesse prima calcolato le aggravanti sulla pena base e poi operato la riduzione per l'attenuante.

In tal modo, in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, la sentenza impugnata avrebbe trasformato un giudizio di prevalenza dell'attenuante in un giudizio di bilanciamento, in tal modo operando un'inammissibile reformatio in pejus del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado.

3. Il Procuratore generale, intervenuto in udienza, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.2.

Deve preliminarmente rilevarsi che ricorre nella specie un'ipotesi di "doppia conforme", avendo la Corte d'appello confermato il giudizio di responsabilità del Bocci in ordine ai reati contestati già espresso dal Gup all'esito del giudizio abbreviato.

L'esame delle censure svolte dal ricorrente deve pertanto tener conto del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

3. Il primo motivo è infondato.

Le censure proposte sotto i titoli di violazione di legge e vizio della motivazione, oltre ad essere reiterative dei motivi di appello, si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio, il quale è stato diffusamente e criticamente analizzato nelle conformi sentenze di primo e secondo grado, senza incorrere in errori di diritto (violazione di legge), né in errori logici (per manifesta mancanza di logicità intrinseca o per contraddittorietà interna od esterna rispetto a specificati atti del processo).

La ricostruzione della dinamica dei fatti è stata operata dalla Corte d'appello sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa avanti al GUP con l'assistenza di un'interprete.

Tali dichiarazioni, con motivazione adeguata e logica, sono state valutate come coerenti e l'Hossain è stato ritenuto credibile, in conformità con quanto già ritenuto dal giudice di primo grado.

Sulla base di tali dichiarazioni è stato ritenuto accertato che la persona offesa aveva visto il Bocci che, mentre stava entrando nel negozio, era armato, e non appena lo aveva visto estrarre la pistola, si era avventato contro la sua mano riuscendo a deviare il colpo che il ricorrente aveva esploso e che andava a colpire una scatola di cartone collocata a 40 cm dal pavimento.

L'Hossian aveva poi bloccato l'imputato contro la parete schiacciandogli il collo con il gomito destro e impedendogli di muovere la mano armata.

Era quindi entrato il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva visto che tra i due uomini era in corso una colluttazione ed era intervenuto cercando di disarmare il Bocci.

Solo l'intervento della polizia giudiziaria aveva consentito di neutralizzare effettivamente l'imputato.

Inoltre, la sentenza impugnata ha rinvenuto conferma della dinamica riferita dalla persona offesa, ed in particolare il fatto che il colpo era stato sparato contestualmente all'intervento dell'Hossain per deviarlo, nelle dichiarazionirese 6 VrH dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di essere entrato nel negozio dopo aver udito uno sparo e di aver visto che era in corso una colluttazione tra il ricorrente e la persona offesa, che cercava di disarmarlo e che per tale ragione era riuscito a spostare la mano del Bocci e ad impedire l'esplosione di altri colpi.

Per contro è stata ritenuta non decisiva per smentire tale ricostruzione dei fatti la consulenza di parte, la quale aveva dedotto dalla tipologia dei fori di ingresso e di uscita del proiettile che questo era stato sparato a mano libera (e dunque non per effetto della deviazione effettuata dall'Hossain).

A tale conclusione il giudice d'appello è pervenuto ritenendo priva di certezza tecnica l'affermazione del perito.

Anche il giudice di primo grado, da parte sua, aveva ritenuto che essa non fosse comunque decisiva per superare la valutazione di univocità della condotta del Bocci, quale emersa alla luce delle circostanze del fatto, costituite, in particolare, dalla vicinanza tra il Bocci e l'Hossain al momento dell'arrivo del Falconeri e dalla resistenza opposta dalla persona offesa all'azione del ricorrente.

Tali elementi hanno consentito alla Corte territoriale di ravvisare la sussistenza del dolo omicidiario, quanto meno nella forma del dolo alternativo, dal momento che l'evento letale non si era verificato solo per il tempestivo intervento dell'Hossain che, bloccando la mano del Bocci, aveva deviato la traiettoria del colpo, dopo che l'imputato lo aveva esplicitamente minacciato di morte, circostanza che ha indotto ulteriormente a smentire la tesi difensiva di azione a scopo meramente dimostrativo.

Tali valutazioni, rimesse ai giudici di merito, nella specie sostenute da argomentazioni logiche, congrue e coerenti con gli elementi emersi dall'istruttoria.

Occorre ricordare che con il ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Pv. 280747; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371, in motivazione).

Va invero osservato che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostrione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), dal momento che l'accertamento degli elementi materiali e fattuali rientra nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556).

4. Il secondo motivo è infondato.

Per quanto attiene al dedotto vizio di travisamento della prova, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, esso concerne le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo acquisito nel processo, ed è configurabile quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (ex plurimis, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01).

Allorché ricorra un'ipotesi di cd.

"doppia conforme", il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01).

Nella specie, come si è detto, la Corte d'appello ha confermato la ricostruzione dei fatti operata in primo grado, utilizzando i medesimi elementi probatori valutati dal GUP ed in particolare, le prove testimoniali e la ricostruzione degli accadimenti operata dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, sicché è preclusa la deducibilità del dedotto vizio di travisamento della prova.

Si osserva inoltre che la sentenza impugnata, con motivazione sintetica, e tuttavia adeguata e congrua, ha spiegato di aver ritenuto sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale sulla base della descrizione della condotta tenuta dal Bocci contenuta nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria.

Inoltre, ha ricondotto, in modo logico e ragionevole, la presenza di escoriazioni sul corpo del ricórrente alla colluttazione avuta con l'Hossain e al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] e della polizia giudiziaria di disarmarlo.

A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, da entrambe le sentenze di merito risulta che al momento dell'arrivo delle Forze dell'ordine, il Bocci non era stato ancora disarmato e che solo l'intervento di costoro era stato risolutivo.

5. Il terzo motivo è infondato.

Riguardo alla dedotta censura di travisamento della prova si richiamano le considerazioni già svolte in precedenza.

In ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b), si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 424 cod. pen., avendo accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi).

Trattandosi di un reato di pericolo, per la sua punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata (Sez. 2, n. 17558 del 08/03/2017, Pantano, Rv. 269466).

Nella specie, la Corte territoriale ha ravvisato gli estremi del delitto di cui all'art. 424 cod. pen. ritenendo che l'intervento dei vigili del fuoco comprovasse l'idoneità dell'incendio appiccato dal Bocci a porre in pericolo la pubblica incolumità.

Si tratta di conclusione che risulta coerente con quanto riportato dalla sentenza di primo grado nella quale si dà atto che il Falconeri aveva riferito di essere intervenuto a spostare la propria auto parcheggiata accanto ad un veicolo dato alle fiamme; che l'Hossain aveva raccontato che il ricorrente aveva dato fuoco alla ruota di una macchina parcheggiata di fronte alla vetrina del suo negozio e al cassonetto dei rifiuti che si trovava accanto al veicolo incendiato; che il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso di aver appiccato fyoco al cassonetto.

Tali circostanze consentono di ritenere corretta la qualificazione giuridica della condotta confermata dalla Corte territoriale, emergendo come l'azione dell'imputato abbia determinato il sorgere di un pericolo di incendio.

Per contro, che l'intervento dei vigili del fuoco si sia limitato all'apertura della porta dell'abitazione dell'imputato per eseguire una perquisizione è un dato indimostrato.

6. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Anche a non voler considerare l'assoluta genericità della censura svolta dal ricorrente, essa nel merito è del tutto destituita di fondamento, non rinvenendosi alcuna contraddittorietà della motivazione in ordine agli elementi su cui la Corte territoriale ha basato il giudizio di responsabilità del Bocci per il reato di minaccia.

Invero la sentenza, in modo puntuale pur dando conto delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni rese dall'Hossain nel corso delle indagini preliminari e quelle rese in udienza avanti al GUP con l'assistenza dell'interprete, ha tuttavia ritenuto che esse non inficiassero «la sua attendibilità circa la genesi e la dinamica dell'aggressione» (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

Inoltre, dal percorso motivazionale seguito dai giudici d'appello, si comprende che tali discrasie attenevano alla ricostruzione della dinamica del tentato omicidio, allorché il Bocci era entrato armato nel negozio della vittima, e non la fase antecedente in cui si colloca la minaccia di morte profferita dal ricorrente nei confronti della vittima.

A questo proposito, anzi, la sentenza impugnata ha ribadito la valutazione di attendibilità della persona offesa e la sua genuinità, oltre che la congruenza della minaccia con il successivo sviluppo dell'azione ed in particolare con la pronta reazione dell'Hossain al sopraggiungere del Bocci, del quale aveva percepito la volontà omicida.

Conferma di tale conclusione si rinviene nella sentenza di primo grado nella quale il GUP afferma che nel corso dell'esame della persona offesa assistita dall'interprete, questa aveva confermato integralmente lo sviluppo della lite e che le circostanze ulteriori riferite attenevano alle modalità di esplosione del colpo e di reazione della vittima.

Per tali ragioni la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia aggravata va esente da censure.

7. Il quinto motivo è fondato.

La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione in ragione dell'esistenza di un intervallo tempo di circa 20 minuti intercorso tra la minaccia di morte profferita dal Bocci nei confronti dell'Hossain e il suo ritorno sul luogo del delitto armato di pistola.Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01), la premeditazione richiede il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di più accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente.

Elementi costitutivi della premeditazione sono l'apprezzabile arco temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), con l'effetto che tale circostanza aggravante va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; fra le altre, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149).

La consistenza di detto lasso temporale non può essere rigidamente quantificata in via generale e astratta: decisivo in tal senso è che tale arco di tempo sia stato in concreto sufficiente a consentire al reo di riflettere sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere di modo tale che egli, pur avendo avuto tempo adeguato per attivare la controspinta inibitoria, non sia receduto dal proposito criminoso e si sia reso in tal modo responsabile di un comportamento maggiormente riprovevole.

In tale valutazione, assumono rilievo anche i mezzi usati e le modalità che hanno caratterizzato la condotta del reo.

Si è perciò affermato, in tema di omicidio, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, Rv. 278492).

Peraltro, quanto più è circoscritto il lasso temporale tra l'insorgenza nell'agente del proposito criminoso e la sua attuazione, tanto più deve essere specifica l'individuazione e la dimostrazione degli indici sintomatici della avvenuta deliberazione del programma omicidiario e della pervicace volontà dell'agente di portarla a termine (Sez. 1 n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136, in motivazione).Nella specie, la sentenza impugnata ha non illogicamente individuato l'insorgenza del proposito criminoso nel momento in cui il Bocci ha profferito la minaccia di morte nei confronti dell'Hossain che gli chiedeva spiegazioni del suo comportamento mentre stava appiccando fuoco ad un'auto e al cassone dei rifiuti.

E tuttavia, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della premeditazione, essa si è limitata a valutare unicamente il lasso temporale intercorso, quantificato in circa 20 minuti.

Si tratta di un arco di tempo davvero esiguo, in assenza di ulteriori elementi, per ritenere che l'imputato potesse essere indotto a riflettere sulla decisione poc'anzi presa e che depone piuttosto per la preordinazione dell'azione criminosa; preordinazione che, come si è visto, in sé considerata, non è sufficiente all'integrazione della circostanza aggravante della premeditazione.

Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'avvenuto accertamento dell'indicata aggravante.

L'annullamento sul punto va pronunciato senza rinvio, giacché, pur dopo la completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria storicamente accertata in ordine alla menzionata circostanza.

8. Il sesto motivo è infondato.

Nel ritenere sussistente l'aggravante dei futili motivi, la Corte territoriale, ribadendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado, si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103 - 02; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 - 01; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360 - 01).

Non vi è dubbio che nella specie la valutazione di enormità della reazione avuta dal Bocci sussiste non solo rispetto al diniego della persona offesa di consentirgli di consumare una birra a credito, il quale ha rappresentato l'occasione che ha determinato la condotta del ricorrente, ma anche rispetto ai precedenti rapporti intercorsi tra le parti e pure tenuto conto del fatto che in passato il ricorrente aveva preso delle birre a credito dall'Hossain.

Anche a voler considerare tale circostanza, dedotta dalla difesa, il giudizio di sproporzione tra il diniego della persona offesa e la reazione del ricorrente risulta evidente, ove si consideri che l'accertamento della circostanza aggravante in parola, dovendo svolgersi on metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641 - 01 la quale ha ravvisato l'aggravante in fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale di calcetto.

In senso conforme, v.

Sez. 1, Sentenza n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119 - 01).

9. Il settimo motivo è infondato.

La sentenza di primo grado, riconosciuta la sussistenza delle aggravanti contestate, aveva determinato il trattamento sanzionatorio applicando per il più grave reato di tentato omicidio aggravato la pena base di dodici anni; aveva quindi operato la riduzione di un terzo per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n. 6 cod. pen. in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno subito dalla persona offesa.

Era stato poi operato l'aumento per la continuazione ed in fine la riduzione per la scelta del rito abbreviato, pervenendosi alla pena finale di sei anni di reclusione.

La Corte territoriale, accogliendo la censura svolta con l'atto di appello dal Bocci, ha correttamente stigmatizzato l'erronea modalità di applicazione delle circostanze, non avendo il GUP proceduto al bilanciamento delle circostanze.

Ha pertanto rideterminato la pena, operando tale bilanciamento e quantificando la pena base per il tentato omicidio nella misura inferiore di anni sette di reclusione, aumentandola poi nella stessa misura determinata dal primo giudice, pari complessivamente a dodici mesi ed infine riducendola per la scelta del rito per il rito ad anni cinque e mesi quattro di reclusione, pervenendo così ad una pena finale inferiore a quella irrogata in primo grado.

Non ricorre pertanto la denunciata violazione del divieto di reformatio in pejus, non avendo determinato il bilanciamento delle circostanze operato dai giudici d'appello alcun trattamento deteriore per il ricorrente.

10. In definitiva la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, che va esclusa.

Deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma ai fini della rideterminazione della pena conseguente all'esclusione della suddetta circostanza aggravante.

A t/ PQM Annul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore È presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione, come da nomina depositata in udienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza in data 12 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale della stessa città, all'esito di giudizio abbreviato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 56-575, 577, nn. 3 e 4 cod. pen., di tentato omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del tentato omicidio aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un minimarket per aver esploso nei suoi confronti un colpo di pistola senza riuscire ad attingerlo per la pronta reazione di costui. Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa rese alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti, e di quelle rese in udienza con l'ausilio di un interprete, era emerso che il ricorrente, cliente saltuario, intorno alle 19,30 del 13.12.2020 era entrato nell'esercizio commerciale prelevando una birra dal frigo e manifestando l'intenzione di non pagarla. Hossain gli aveva tolto di mano la birra e lo aveva invitato ad andarsene. Dopo circa dieci minuti il Bocci era tornato nei pressi del negozio e aveva dato fuoco alle gomme di un'auto parcheggiata davanti alla vetrina del market e al cassonetto per la raccolta dei rifiuti. La persona offesa era quindi uscita per chiedere spiegazioni e l'imputato l'aveva aggredita profferendo la frase «brutto stronzo ora vado a casa ma poi torno e ti ammazzo». Poco dopo era sopraggiunto nel negozio [OSCURATO:PERSONA] che, udito dall'Hossain quanto era accaduto, aveva chiamato il numero d'emergenza. Nel frattempo, il Bocci era tornato presso il minimarket ed entrato, mentre si trovava ad un metro di distanza dalla persona offesa, le aveva puntato contro la pistola ed aveva esploso un colpo nella sua direzione. L'Hossain, essendosi accorto che il Bocci era armato, si era allontanato dalla cassa ove si trovava e appena quello aveva estratto la pistola, gli aveva bloccato la mano e il polso con la sua mano sinistra, allontanando in tal modo il colpo da sé e, schiacciandolo contro la parete, gli aveva impedito di sparare altri colpi, tentando di disarmarlo con l'aiuto del Falconeri. Erano poi sopraggiunte le Forze dell'ordine che erano riuscite a disarmare il Bocci. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato di tentato omicidio, ritenendo che le risultanze della consulenza tecnica di parte non fossero sufficienti a smentire tale conclusione. Ha ritenuto, altresì, sussistente il dolo omicidiario, quanto meno nella forma del dolo alternativo, dal momento che l'evento non si era verificato solo per l'intervento tempestivo della persona offesa che, bloccando le mani del Bocci, aveva deviato la traiettoria del colpo. })( Il ricorrente è stato, altresì, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, risultando dal verbale di arresto le condotte oppositive da questi tenute allo scopo di sottrarsi all'arresto. La Corte territoriale ha inoltre ravvisato gli estremi del reato di danneggiamento seguito da incendio, in quanto il fuoco sviluppatosi era stato di dimensioni tali da creare pericolo per l'incolumità e da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco. La sentenza impugnata ha altresì ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione, in considerazione del lasso di tempo intercorso tra la minaccia rivolta dal Bocci alla persona offesa e il momento in cui egli era tornato presso il negozio armato di pistola. È stata ravvisata anche l'aggravante dei futili motivi, in considerazione dell'enormità della reazione dell'imputato al rifiuto dell'Hossain di consentirgli di prendere una birra a credito. La Corte territoriale ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio ritenendo le aggravanti equivalenti alla attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. e rideterminando la pena nella misura sopra indicata. 2. Avverso tale sentenza il Bocci, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso articolando diversi motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e vizio di motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe risolto il nodo di fondo e cioè se il colpo di pistola sparato dal Bocci sia stato conseguenza della deviazione impressa dalla repentina azione della persona offesa e perciò a seguito della colluttazione, oppure se si sia trattato di colpo liberamente esploso qualche attimo prima. Non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni del teste indifferente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva escluso che il Bocci impugnasse la pistola prima di entrare nel market, e trascurerebbe le sue dichiarazioni su dove si trovava il ricorrente durante la colluttazione con l'Hossain. Non avrebbe, inoltre, considerato che le dichiarazioni del teste e della persona offesa coincidevano in ordine al fatto che l'azione aggressiva era stata interrotta spingendo la mano del Bocci che impugnava l'arma contro il frigorifero e perciò in una zona incompatibile con la direzione dei colpi. La scena del crimine descritta dalla polizia giudiziaria sarebbe incompatibile con l'esplosione del colpo a seguito della colluttazione. La Corte territoriale avrebbe privilegiato le dichiarazioni della vittima, ignorando i dati descritti dalla polizia scientifica e disattendendo, in modo illogico, le conclusioni del perito di parte, il quale, tenuto conto delle caratteristiche e della posizione dei fori dei proiettili sparati, ha affermato che i colpi erano stati esplosi a mano libra da 7111)) soggetto che si trovava in stazione eretta e posto di fronte agli scatoloni, e cioè in un'area del locale diversa da quella in cui i due soggetti erano venuti a contatto. In definitiva, secondo il ricorrente, la Corte avrebbe operato una valutazione parcellizzata degli elementi indiziari, privilegiando le dichiarazioni dell'Hossain senza confrontarle con i dati raccolti dalla polizia scientifica e con la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA]. Trascurando inoltre la consulenza balistica di parte, la sentenza impugnata avrebbe omesso di accertare l'idoneità dell'unico colpo esploso a mettere in pericolo la vita della persona offesa, nonché la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla affermazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale; il travisamento della prova e la violazione di legge, non rientrando la cd. resistenza passiva nell'area del penalmente rilevante. La sentenza non avrebbe esaminato la censura difensiva secondo cui dalla testimonianza della persona offesa e del Falconeri emergeva che, al momento dell'arrivo degli agenti, il Bocci era già stato disarmato, risultando così smentita l'affermazione secondo la quale egli aveva puntato l'arma contro le Forze dell'ordine; inoltre, non aveva considerato l'assenza di ferite negli agenti operanti e la presenza di lesioni refertate sul corpo del Bocci non riferibili alla colluttazione con l'Hossain. Poiché è pacifico che il ricorrente era stato disarmato prima dell'arrivo degli agenti, non vi sarebbe ragione di ritenere che egli abbia tenuto un comportamento oppositivo, anziché meramente passivo. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto come incendio seguito da danneggiamento, anziché come tentativo di danneggiamento, nonché travisamento della prova. Non ricorrerebbero nella specie gli estremi del reato di incendio, il quale si connota per la vastità della combustione, la rapida propagazione e la difficoltà dello spegnimento delle fiamme atteso che dagli atti di indagine era emerso al più un tentativo di danneggiamento. Inoltre, a differenza di quanto affermato dalla sentenza, secondo la quale si era reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio, costoro erano intervenuti solo per aprire la porta dell'abitazione del Bocci. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di minaccia. Mentre da un lato la sentenza ha ritenuto valutabili solo le dichiarazioni rese dalla persona offesa con l'ausilio dell'interprete, dall'altro, ha preso in considerazione anche le altre dichiarazioni non assistite al fine di affermare la responsabilità del Bocci per il reato di minaccia.2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge in punto di sussistenza dell'aggravante della premeditazione. La sentenza impugnata ne avrebbe ravvisato la sussistenza in considerazione del tempo intercorso tra la minaccia profferita dall'imputato nei confronti dell'Hossain e il ritorno presso il minimarket con una pistola carica, mentre in realtà non sussisterebbe alcuno spazio temporale compatibile con l'affermata persistenza del proposito criminoso. 2.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dei futili motivi. La sentenza impugnata ha ritenuto che la condotta del Bocci costituisse reazione al diniego della persona offesa di consentirgli di prendere una birra a credito, senza tuttavia ricostruire il complesso dei rapporti intercorrenti tra i due, i quali erano caratterizzati da un "rodato" sistema di acquisto a credito, garantito dal rilascio del documento di identità da parte del ricorrente. Inoltre, avrebbe del tutto trascurato la reazione aggressiva della persona offesa nei confronti del Bocci. In tal modo la Corte territoriale avrebbe violato il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio che deve informare l'accertamento di tutte le componenti del giudizio e anche la sussistenza delle circostanze aggravanti. 2.7. Con il settimo motivo si deduce la violazione di legge in punto di divieto di reformatio in pejus. La sentenza di primo grado, determinata la pena base per il reato di tentato omicidio, aveva applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno da parte del ricorrente; quindi, aveva operato l'aumento per la continuazione e la diminuzione per il rito, pervenendo ad una pena finale di 6 anni di reclusione. I giudici d'appello, invece, hanno operato il bilanciamento tra le circostanze aggravanti della premeditazione e dei futili motivi con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., ritenendo che erroneamente il primo giudice avesse prima calcolato le aggravanti sulla pena base e poi operato la riduzione per l'attenuante. In tal modo, in assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico ministero, la sentenza impugnata avrebbe trasformato un giudizio di prevalenza dell'attenuante in un giudizio di bilanciamento, in tal modo operando un'inammissibile reformatio in pejus del trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado. 3. Il Procuratore generale, intervenuto in udienza, ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.2. Deve preliminarmente rilevarsi che ricorre nella specie un'ipotesi di "doppia conforme", avendo la Corte d'appello confermato il giudizio di responsabilità del Bocci in ordine ai reati contestati già espresso dal Gup all'esito del giudizio abbreviato. L'esame delle censure svolte dal ricorrente deve pertanto tener conto del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la sentenza di appello si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). 3. Il primo motivo è infondato. Le censure proposte sotto i titoli di violazione di legge e vizio della motivazione, oltre ad essere reiterative dei motivi di appello, si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio, il quale è stato diffusamente e criticamente analizzato nelle conformi sentenze di primo e secondo grado, senza incorrere in errori di diritto (violazione di legge), né in errori logici (per manifesta mancanza di logicità intrinseca o per contraddittorietà interna od esterna rispetto a specificati atti del processo). La ricostruzione della dinamica dei fatti è stata operata dalla Corte d'appello sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa avanti al GUP con l'assistenza di un'interprete. Tali dichiarazioni, con motivazione adeguata e logica, sono state valutate come coerenti e l'Hossain è stato ritenuto credibile, in conformità con quanto già ritenuto dal giudice di primo grado. Sulla base di tali dichiarazioni è stato ritenuto accertato che la persona offesa aveva visto il Bocci che, mentre stava entrando nel negozio, era armato, e non appena lo aveva visto estrarre la pistola, si era avventato contro la sua mano riuscendo a deviare il colpo che il ricorrente aveva esploso e che andava a colpire una scatola di cartone collocata a 40 cm dal pavimento. L'Hossian aveva poi bloccato l'imputato contro la parete schiacciandogli il collo con il gomito destro e impedendogli di muovere la mano armata. Era quindi entrato il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva visto che tra i due uomini era in corso una colluttazione ed era intervenuto cercando di disarmare il Bocci. Solo l'intervento della polizia giudiziaria aveva consentito di neutralizzare effettivamente l'imputato. Inoltre, la sentenza impugnata ha rinvenuto conferma della dinamica riferita dalla persona offesa, ed in particolare il fatto che il colpo era stato sparato contestualmente all'intervento dell'Hossain per deviarlo, nelle dichiarazionirese 6 VrH dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva affermato di essere entrato nel negozio dopo aver udito uno sparo e di aver visto che era in corso una colluttazione tra il ricorrente e la persona offesa, che cercava di disarmarlo e che per tale ragione era riuscito a spostare la mano del Bocci e ad impedire l'esplosione di altri colpi. Per contro è stata ritenuta non decisiva per smentire tale ricostruzione dei fatti la consulenza di parte, la quale aveva dedotto dalla tipologia dei fori di ingresso e di uscita del proiettile che questo era stato sparato a mano libera (e dunque non per effetto della deviazione effettuata dall'Hossain). A tale conclusione il giudice d'appello è pervenuto ritenendo priva di certezza tecnica l'affermazione del perito. Anche il giudice di primo grado, da parte sua, aveva ritenuto che essa non fosse comunque decisiva per superare la valutazione di univocità della condotta del Bocci, quale emersa alla luce delle circostanze del fatto, costituite, in particolare, dalla vicinanza tra il Bocci e l'Hossain al momento dell'arrivo del Falconeri e dalla resistenza opposta dalla persona offesa all'azione del ricorrente. Tali elementi hanno consentito alla Corte territoriale di ravvisare la sussistenza del dolo omicidiario, quanto meno nella forma del dolo alternativo, dal momento che l'evento letale non si era verificato solo per il tempestivo intervento dell'Hossain che, bloccando la mano del Bocci, aveva deviato la traiettoria del colpo, dopo che l'imputato lo aveva esplicitamente minacciato di morte, circostanza che ha indotto ulteriormente a smentire la tesi difensiva di azione a scopo meramente dimostrativo. Tali valutazioni, rimesse ai giudici di merito, nella specie sostenute da argomentazioni logiche, congrue e coerenti con gli elementi emersi dall'istruttoria. Occorre ricordare che con il ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Pv. 280747; Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Laudani, Rv. 283371, in motivazione). Va invero osservato che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostrione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), dal momento che l'accertamento degli elementi materiali e fattuali rientra nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556). 4. Il secondo motivo è infondato. Per quanto attiene al dedotto vizio di travisamento della prova, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, esso concerne le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al patrimonio conoscitivo acquisito nel processo, ed è configurabile quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (ex plurimis, Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 - 01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567 - 01). Allorché ricorra un'ipotesi di cd. "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 - 01). Nella specie, come si è detto, la Corte d'appello ha confermato la ricostruzione dei fatti operata in primo grado, utilizzando i medesimi elementi probatori valutati dal GUP ed in particolare, le prove testimoniali e la ricostruzione degli accadimenti operata dalla polizia giudiziaria nel verbale di arresto, sicché è preclusa la deducibilità del dedotto vizio di travisamento della prova. Si osserva inoltre che la sentenza impugnata, con motivazione sintetica, e tuttavia adeguata e congrua, ha spiegato di aver ritenuto sussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale sulla base della descrizione della condotta tenuta dal Bocci contenuta nel verbale redatto dalla polizia giudiziaria. Inoltre, ha ricondotto, in modo logico e ragionevole, la presenza di escoriazioni sul corpo del ricórrente alla colluttazione avuta con l'Hossain e al tentativo del [OSCURATO:PERSONA] e della polizia giudiziaria di disarmarlo. A ciò si aggiunga che, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, da entrambe le sentenze di merito risulta che al momento dell'arrivo delle Forze dell'ordine, il Bocci non era stato ancora disarmato e che solo l'intervento di costoro era stato risolutivo. 5. Il terzo motivo è infondato. Riguardo alla dedotta censura di travisamento della prova si richiamano le considerazioni già svolte in precedenza. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo b), si osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitutivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un incendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applicazione, rispettivamente, gli articoli 423 e 424 cod. pen. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832, la quale ha affermato il principio in fattispecie in cui gli imputati erano stati ritenuti responsabili del reato di cui all'art. 424 cod. pen., avendo accettato il rischio di provocare l'incendio di una sala da bowling, avuto riguardo ai mezzi impiegati e all'entità dei danni verificatisi). Trattandosi di un reato di pericolo, per la sua punibilità è necessario che sia sorto quanto meno il pericolo di un incendio, condizione quest'ultima sufficiente per integrare la consumazione del delitto, in assenza della quale, invece, il fatto è qualificabile come danneggiamento, nella forma consumata o tentata (Sez. 2, n. 17558 del 08/03/2017, Pantano, Rv. 269466). Nella specie, la Corte territoriale ha ravvisato gli estremi del delitto di cui all'art. 424 cod. pen. ritenendo che l'intervento dei vigili del fuoco comprovasse l'idoneità dell'incendio appiccato dal Bocci a porre in pericolo la pubblica incolumità. Si tratta di conclusione che risulta coerente con quanto riportato dalla sentenza di primo grado nella quale si dà atto che il Falconeri aveva riferito di essere intervenuto a spostare la propria auto parcheggiata accanto ad un veicolo dato alle fiamme; che l'Hossain aveva raccontato che il ricorrente aveva dato fuoco alla ruota di una macchina parcheggiata di fronte alla vetrina del suo negozio e al cassonetto dei rifiuti che si trovava accanto al veicolo incendiato; che il ricorrente, nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva ammesso di aver appiccato fyoco al cassonetto. Tali circostanze consentono di ritenere corretta la qualificazione giuridica della condotta confermata dalla Corte territoriale, emergendo come l'azione dell'imputato abbia determinato il sorgere di un pericolo di incendio. Per contro, che l'intervento dei vigili del fuoco si sia limitato all'apertura della porta dell'abitazione dell'imputato per eseguire una perquisizione è un dato indimostrato. 6. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Anche a non voler considerare l'assoluta genericità della censura svolta dal ricorrente, essa nel merito è del tutto destituita di fondamento, non rinvenendosi alcuna contraddittorietà della motivazione in ordine agli elementi su cui la Corte territoriale ha basato il giudizio di responsabilità del Bocci per il reato di minaccia. Invero la sentenza, in modo puntuale pur dando conto delle discrasie esistenti tra le dichiarazioni rese dall'Hossain nel corso delle indagini preliminari e quelle rese in udienza avanti al GUP con l'assistenza dell'interprete, ha tuttavia ritenuto che esse non inficiassero «la sua attendibilità circa la genesi e la dinamica dell'aggressione» (v. pag. 4 della sentenza impugnata). Inoltre, dal percorso motivazionale seguito dai giudici d'appello, si comprende che tali discrasie attenevano alla ricostruzione della dinamica del tentato omicidio, allorché il Bocci era entrato armato nel negozio della vittima, e non la fase antecedente in cui si colloca la minaccia di morte profferita dal ricorrente nei confronti della vittima. A questo proposito, anzi, la sentenza impugnata ha ribadito la valutazione di attendibilità della persona offesa e la sua genuinità, oltre che la congruenza della minaccia con il successivo sviluppo dell'azione ed in particolare con la pronta reazione dell'Hossain al sopraggiungere del Bocci, del quale aveva percepito la volontà omicida. Conferma di tale conclusione si rinviene nella sentenza di primo grado nella quale il GUP afferma che nel corso dell'esame della persona offesa assistita dall'interprete, questa aveva confermato integralmente lo sviluppo della lite e che le circostanze ulteriori riferite attenevano alle modalità di esplosione del colpo e di reazione della vittima. Per tali ragioni la motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di minaccia aggravata va esente da censure. 7. Il quinto motivo è fondato. La Corte territoriale ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione in ragione dell'esistenza di un intervallo tempo di circa 20 minuti intercorso tra la minaccia di morte profferita dal Bocci nei confronti dell'Hossain e il suo ritorno sul luogo del delitto armato di pistola.Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (tra le molte, Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205-01), la premeditazione richiede il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito delittuoso, sintomo di più accentuata colpevolezza, e si distingue dalla mera preordinazione, la quale si esaurisce nell'apprestamento dei mezzi minimi, necessari all'esecuzione, e solo nella fase a quest'ultima immediatamente precedente. Elementi costitutivi della premeditazione sono l'apprezzabile arco temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), con l'effetto che tale circostanza aggravante va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; fra le altre, Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149). La consistenza di detto lasso temporale non può essere rigidamente quantificata in via generale e astratta: decisivo in tal senso è che tale arco di tempo sia stato in concreto sufficiente a consentire al reo di riflettere sulla decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere di modo tale che egli, pur avendo avuto tempo adeguato per attivare la controspinta inibitoria, non sia receduto dal proposito criminoso e si sia reso in tal modo responsabile di un comportamento maggiormente riprovevole. In tale valutazione, assumono rilievo anche i mezzi usati e le modalità che hanno caratterizzato la condotta del reo. Si è perciò affermato, in tema di omicidio, che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, Rv. 278492). Peraltro, quanto più è circoscritto il lasso temporale tra l'insorgenza nell'agente del proposito criminoso e la sua attuazione, tanto più deve essere specifica l'individuazione e la dimostrazione degli indici sintomatici della avvenuta deliberazione del programma omicidiario e della pervicace volontà dell'agente di portarla a termine (Sez. 1 n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136, in motivazione).Nella specie, la sentenza impugnata ha non illogicamente individuato l'insorgenza del proposito criminoso nel momento in cui il Bocci ha profferito la minaccia di morte nei confronti dell'Hossain che gli chiedeva spiegazioni del suo comportamento mentre stava appiccando fuoco ad un'auto e al cassone dei rifiuti. E tuttavia, ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della premeditazione, essa si è limitata a valutare unicamente il lasso temporale intercorso, quantificato in circa 20 minuti. Si tratta di un arco di tempo davvero esiguo, in assenza di ulteriori elementi, per ritenere che l'imputato potesse essere indotto a riflettere sulla decisione poc'anzi presa e che depone piuttosto per la preordinazione dell'azione criminosa; preordinazione che, come si è visto, in sé considerata, non è sufficiente all'integrazione della circostanza aggravante della premeditazione. Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'avvenuto accertamento dell'indicata aggravante. L'annullamento sul punto va pronunciato senza rinvio, giacché, pur dopo la completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nel giudizio di merito, il giudizio di rinvio non potrebbe in alcun modo colmare la carenza probatoria storicamente accertata in ordine alla menzionata circostanza. 8. Il sesto motivo è infondato. Nel ritenere sussistente l'aggravante dei futili motivi, la Corte territoriale, ribadendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado, si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n. 25940 del 30/06/2020, Rv. 280103 - 02; Sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 - 01; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360 - 01). Non vi è dubbio che nella specie la valutazione di enormità della reazione avuta dal Bocci sussiste non solo rispetto al diniego della persona offesa di consentirgli di consumare una birra a credito, il quale ha rappresentato l'occasione che ha determinato la condotta del ricorrente, ma anche rispetto ai precedenti rapporti intercorsi tra le parti e pure tenuto conto del fatto che in passato il ricorrente aveva preso delle birre a credito dall'Hossain. Anche a voler considerare tale circostanza, dedotta dalla difesa, il giudizio di sproporzione tra il diniego della persona offesa e la reazione del ricorrente risulta evidente, ove si consideri che l'accertamento della circostanza aggravante in parola, dovendo svolgersi on metodo bifasico, richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, tale da configurare lo stimolo esterno come mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641 - 01 la quale ha ravvisato l'aggravante in fattispecie relativa alle lesioni aggravate procurate alla vittima con un pugno, a seguito della spinta che l'agente asseriva di aver ricevuto nel contesto di una partita amatoriale di calcetto. In senso conforme, v. Sez. 1, Sentenza n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119 - 01). 9. Il settimo motivo è infondato. La sentenza di primo grado, riconosciuta la sussistenza delle aggravanti contestate, aveva determinato il trattamento sanzionatorio applicando per il più grave reato di tentato omicidio aggravato la pena base di dodici anni; aveva quindi operato la riduzione di un terzo per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62, n. 6 cod. pen. in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno subito dalla persona offesa. Era stato poi operato l'aumento per la continuazione ed in fine la riduzione per la scelta del rito abbreviato, pervenendosi alla pena finale di sei anni di reclusione. La Corte territoriale, accogliendo la censura svolta con l'atto di appello dal Bocci, ha correttamente stigmatizzato l'erronea modalità di applicazione delle circostanze, non avendo il GUP proceduto al bilanciamento delle circostanze. Ha pertanto rideterminato la pena, operando tale bilanciamento e quantificando la pena base per il tentato omicidio nella misura inferiore di anni sette di reclusione, aumentandola poi nella stessa misura determinata dal primo giudice, pari complessivamente a dodici mesi ed infine riducendola per la scelta del rito per il rito ad anni cinque e mesi quattro di reclusione, pervenendo così ad una pena finale inferiore a quella irrogata in primo grado. Non ricorre pertanto la denunciata violazione del divieto di reformatio in pejus, non avendo determinato il bilanciamento delle circostanze operato dai giudici d'appello alcun trattamento deteriore per il ricorrente. 10. In definitiva la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione, che va esclusa. Deve essere disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma ai fini della rideterminazione della pena conseguente all'esclusione della suddetta circostanza aggravante. A t/ PQM Annul
Sentenza Cassazione n. 41547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris