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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02227/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] .atore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento se 12a iivio e trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. in [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato decreto, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, ravvisa 'ido la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero e disattendendo I'Dpposizione dell'indagato proposta ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod proc. per., disponeva l'archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]• in re azione al reato di cui all'art. 674 cod. pen. 2.

Avverso l'indicato provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per rnez.:o del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre notivi, preceduti dall'esposizione delle ragioni a sostegno della leclittimazione all'impugnazione del provvedimento in esame.

2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 601, corryna 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 125, comma 3, 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.

Dopo aver ricostruito la vicenda, il ricorrente espor a che nell'atto di apposizione aveva specificatamente contestato la sussistem a del reato, evidenziando come la relazione dell'Arpa, oltre che esprimersi in tuTnini generici, non conteneva le "schede di rilevazione disturbo olfa:tivo", indispensabili per ritenere la sussistenza delle ipotizzate molestie odorigine, né dagli atti di indagine emergevano elementi tali da ricollegare dette molestie all'attività della Erregierre, società di cui il Gargani è legale rappresenta nte oltre a ciò, era stata prodotta, in sede di opposizione, idonea documentazione attestante il costante rispetto dei limiti di emissione presso lo stabilirne Ito di Erregierre.

A fronte di tali deduzioni, il G.i.p. si è limitato a ratificare lì ncliesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., senza menzionare alcuna ragione a sostegno della fondatezza della notizia di reato e senza confrontarsi ( Dn la prospettazione difensiva articolata con l'atto di opposizione.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, cornina 1, lett. b) in relazione agli artt. 131-bis e 674 cod. pen.

Nel ricollegan,.i alle considerazioni svolte con il primo motivo, il ricorrente rimarca come non si comprenda a quale condotte si riferiscano le "dodici ore di disagio", indicate nella richiesta di archiviazione, e in base a quali rilievi le stesse siano -icorducibili all'attività della Erregierre.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, conrna :1 , lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 674 cod. pen.

Espone l ricorren .:e che il provvedimento impugnato ha ravvisato la sussistenza del reato e< a r:. 674 2 cod. pen. ricollegabile all'attività della Erregierre in maniera apodittica e senza considerare il documentato rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal 'A.i.a [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è ammissibile e fondato.

2. In primo luogo si osserva che, dopo la pronuncia resa dalle SEzioni Unite, la quale ha definitivamente chiarito che anche per il provvedi -netto di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. si iripone l'iscrizione nel casellario giudiziale (Sez.

U, n. 38954 del 30/05/2019 dei 24/09/2019, PM c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463), deve ritenersi pacifica la legittimazione dell'indagato ad impugnare innanzi alla Corte di egittimià l'ordinanza di archiviazione, al fine di ottenere, con la prosecuzione del pro ,:essp, un epilogo decisorio pienamente liberatorio (Sez. 3, n. 14740 del 19,12/2019, dep. 13/05/2020, Terzo, Rv. 279380).

3. In secondo luogo, quanto al merito dei motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo collegati, si osserva che, nella vicenda ig e.same, rispetto alla richiesta di archiviazione, in cui il pubblico ministero aveva nr,Ceivacc la sussistenza degli estremi del reato contestato (art. 674 cod. pen.). :311k base degli accertamenti dell'Arpa dai quali era emerso "un complessivo pari a dodici ore di disagio" nell'arco di circa un mese e mezzo di attività dellE [OSCURATO:SOCIETA]. - azienda che si occupa di 'processi finalizzati alla produzionE di imaterie prime farmacologicamente attive', di cui l'indagato è il rappresentante leciE.e - il ricorrente aveva prodotto un'articolata opposizione con specifici argorlEnt olti a scardinare la fondatezza della notitia criminis.

In particolare, il ricorrente :[OSCURATO:PERSONA] dedotto non solo l'insussistenza del reato ex art. 674 cod. pen., ma anche la non riconducibilità delle asserite molestie olfattive all'attività dello stabilimentc della Erregierre, producendo documentazione attestante il costante risoeda dei parametri di legge, e considerando che la zona dove insiste lo stabiliment<i è ad alta densità industriale.

Con il decreto impugnato, il G.i.p. si è limitato ad affermare che la ftliesta di archiviazione merita di essere accolta in quanto la persona sol:topos::a ad indagini non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis".

4. Si tratta, all'evidenza, di una motivazione del tutto apparente e, perlanto, inesistente.5.

Invero, ove accolga la richiesta di archiviazione avanzata dai pubblico ministero, il G.i.p. pronuncia un "decreto motivato", il quale deve dare cont:), pur in maniera succinta, correlata alla natura dell'atto in esame, delle ragicni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della decisione adottata.

Tale obbligo è più stringente nel caso in cui l'indagato, con l'atto di l'opposizione ex art. 411, comma 1-bis, abbia evidenziato specifiche raqion vot:e a dimostrare l'insussistenza del reato; in un caso del genere, infati, prima di riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-b,s coc. pen. — che logicamente è un posterius rispetto alla sussistenza del reato ascrivibile all'indagato - il G.i.p. è tenuto a confrontarsi con le ragioni del disse iso con l'atto di apposizione e, conseguentemente, a spiegare, pur in uv: fiera concisa ma comunque adeguata rispetto alle questioni poste nel caso ccncreto, le ragioni, in fatto e in diritto, a sostegno della sussistenza del reato e del a sua ascrivibilità all'indagato.

Solo all'esito di tale preliminare e do\ erosc accertamento, il G.i.p. è chiamato a verificare i presupposti integranti li) caisa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 6.

L'obbligo di motivazione, del resto, si pone in stretta correlazione zon il principio del contraddittorio, che pure caratterizza il procedirnen :o di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., principio che s;a.-ebbe svuotato di contenuto se il G.i.p. non si confrontasse con le argomentazioni dedotte dall'indagato (e, ovviamente, della persona offesa, ove arche uesta presenti opposizione).

Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo :te la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla ricliesi:a avanzata dal pubblico ministero, ma che queste siano valutate, ove Dertintmti e rilevanti, dal G.i.p. nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, :)ur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accogli -n errc

7. Nel caso in esame, invece, come si è detto, il G.i.p. ha semplicenente accolto avanzata dal pubblico ministero, senza confrontarsi con l e. art:::ola':e deduzioni avanzate dall'indagato in sede di opposizione, ciò che integra la denunciata violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 8.

Per i motivi indicati, il decreto impugnato deve perciò essere arir ulla:c con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, ufficio G.i.p., in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giuciiAo al Tribunale di Bergamo, ufficio G.i.p., in diversa persona fisica.

Così deciso il 16/12/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/04/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] .atore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento se 12a iivio e trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. in [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato decreto, il G.i.p. del Tribunale di Bergamo, ravvisa 'ido la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., in accoglimento della richiesta avanzata dal pubblico ministero e disattendendo I'Dpposizione dell'indagato proposta ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod proc. per., disponeva l'archiviazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]• in re azione al reato di cui all'art. 674 cod. pen. 2. Avverso l'indicato provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], per rnez.:o del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a tre notivi, preceduti dall'esposizione delle ragioni a sostegno della leclittimazione all'impugnazione del provvedimento in esame. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 601, corryna 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 125, comma 3, 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. Dopo aver ricostruito la vicenda, il ricorrente espor a che nell'atto di apposizione aveva specificatamente contestato la sussistem a del reato, evidenziando come la relazione dell'Arpa, oltre che esprimersi in tuTnini generici, non conteneva le "schede di rilevazione disturbo olfa:tivo", indispensabili per ritenere la sussistenza delle ipotizzate molestie odorigine, né dagli atti di indagine emergevano elementi tali da ricollegare dette molestie all'attività della Erregierre, società di cui il Gargani è legale rappresenta nte oltre a ciò, era stata prodotta, in sede di opposizione, idonea documentazione attestante il costante rispetto dei limiti di emissione presso lo stabilirne Ito di Erregierre. A fronte di tali deduzioni, il G.i.p. si è limitato a ratificare lì ncliesta di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., senza menzionare alcuna ragione a sostegno della fondatezza della notizia di reato e senza confrontarsi ( Dn la prospettazione difensiva articolata con l'atto di opposizione. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, cornina 1, lett. b) in relazione agli artt. 131-bis e 674 cod. pen. Nel ricollegan,.i alle considerazioni svolte con il primo motivo, il ricorrente rimarca come non si comprenda a quale condotte si riferiscano le "dodici ore di disagio", indicate nella richiesta di archiviazione, e in base a quali rilievi le stesse siano -icorducibili all'attività della Erregierre. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, conrna :1 , lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 674 cod. pen. Espone l ricorren .:e che il provvedimento impugnato ha ravvisato la sussistenza del reato e< a r:. 674 2 cod. pen. ricollegabile all'attività della Erregierre in maniera apodittica e senza considerare il documentato rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal 'A.i.a [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. In primo luogo si osserva che, dopo la pronuncia resa dalle SEzioni Unite, la quale ha definitivamente chiarito che anche per il provvedi -netto di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. si iripone l'iscrizione nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019 dei 24/09/2019, PM c. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463), deve ritenersi pacifica la legittimazione dell'indagato ad impugnare innanzi alla Corte di egittimià l'ordinanza di archiviazione, al fine di ottenere, con la prosecuzione del pro ,:essp, un epilogo decisorio pienamente liberatorio (Sez. 3, n. 14740 del 19,12/2019, dep. 13/05/2020, Terzo, Rv. 279380). 3. In secondo luogo, quanto al merito dei motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo collegati, si osserva che, nella vicenda ig e.same, rispetto alla richiesta di archiviazione, in cui il pubblico ministero aveva nr,Ceivacc la sussistenza degli estremi del reato contestato (art. 674 cod. pen.). :311k base degli accertamenti dell'Arpa dai quali era emerso "un complessivo pari a dodici ore di disagio" nell'arco di circa un mese e mezzo di attività dellE [OSCURATO:SOCIETA]. - azienda che si occupa di 'processi finalizzati alla produzionE di imaterie prime farmacologicamente attive', di cui l'indagato è il rappresentante leciE.e - il ricorrente aveva prodotto un'articolata opposizione con specifici argorlEnt olti a scardinare la fondatezza della notitia criminis. In particolare, il ricorrente :[OSCURATO:PERSONA] dedotto non solo l'insussistenza del reato ex art. 674 cod. pen., ma anche la non riconducibilità delle asserite molestie olfattive all'attività dello stabilimentc della Erregierre, producendo documentazione attestante il costante risoeda dei parametri di legge, e considerando che la zona dove insiste lo stabiliment<i è ad alta densità industriale. Con il decreto impugnato, il G.i.p. si è limitato ad affermare che la ftliesta di archiviazione merita di essere accolta in quanto la persona sol:topos::a ad indagini non è punibile ai sensi dell'art. 131-bis". 4. Si tratta, all'evidenza, di una motivazione del tutto apparente e, perlanto, inesistente.5. Invero, ove accolga la richiesta di archiviazione avanzata dai pubblico ministero, il G.i.p. pronuncia un "decreto motivato", il quale deve dare cont:), pur in maniera succinta, correlata alla natura dell'atto in esame, delle ragicni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della decisione adottata. Tale obbligo è più stringente nel caso in cui l'indagato, con l'atto di l'opposizione ex art. 411, comma 1-bis, abbia evidenziato specifiche raqion vot:e a dimostrare l'insussistenza del reato; in un caso del genere, infati, prima di riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-b,s coc. pen. — che logicamente è un posterius rispetto alla sussistenza del reato ascrivibile all'indagato - il G.i.p. è tenuto a confrontarsi con le ragioni del disse iso con l'atto di apposizione e, conseguentemente, a spiegare, pur in uv: fiera concisa ma comunque adeguata rispetto alle questioni poste nel caso ccncreto, le ragioni, in fatto e in diritto, a sostegno della sussistenza del reato e del a sua ascrivibilità all'indagato. Solo all'esito di tale preliminare e do\ erosc accertamento, il G.i.p. è chiamato a verificare i presupposti integranti li) caisa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. 6. L'obbligo di motivazione, del resto, si pone in stretta correlazione zon il principio del contraddittorio, che pure caratterizza il procedirnen :o di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., principio che s;a.-ebbe svuotato di contenuto se il G.i.p. non si confrontasse con le argomentazioni dedotte dall'indagato (e, ovviamente, della persona offesa, ove arche uesta presenti opposizione). Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo :te la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla ricliesi:a avanzata dal pubblico ministero, ma che queste siano valutate, ove Dertintmti e rilevanti, dal G.i.p. nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, :)ur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accogli -n errc 7. Nel caso in esame, invece, come si è detto, il G.i.p. ha semplicenente accolto avanzata dal pubblico ministero, senza confrontarsi con l e. art:::ola':e deduzioni avanzate dall'indagato in sede di opposizione, ciò che integra la denunciata violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 8. Per i motivi indicati, il decreto impugnato deve perciò essere arir ulla:c con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, ufficio G.i.p., in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giuciiAo al Tribunale di Bergamo, ufficio G.i.p., in diversa persona fisica. Così deciso il 16/12/2
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