CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Crotone di condanna del predetto per concorso in un tentativo di furto in abitazione aggravato (in Isola di C.R. il 21/2/2019); ritenuto che il ricorrente ha dedotto un motivo unico con il quale ha prospettato deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente up ' Gabri