CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli definiva il procedimento, instaurato ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., inerente l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in regime di arresti domiciliari all'atto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a suo carico, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 30 novembre 2021. Il Tribunale riferiva che, nelle more del procedimento, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] aveva «revocato» il beneficio, essendo Vasta stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per altra causa ed essendo emerse, dalle relative investigazioni, condotte violative delle prescrizioni degli arresti dorniciliari e denotanti pericolosità sociale (contatti telefonici con soggetti estranei al nucleo familiare, e in particolare con un avvocato in tema di strategie difensive relative al nuovo delitto contestato e alla posizione di un correo). Il Tribunale aggiungeva che l'ordinanza di custodia cautelare era stata successivamente annullata dal giudice del riesame per assenza di qualificata gravità indiziaria e tuttavia riteneva che il comportamento del condannato fosse incompatibile con la concessione della detenzione domiciliare alla luce delle condotte innanzi richiamate, dimostrative del suo coinvolgimento in logiche criminali e della mancata recisione dei legami con soggetti appartenenti alla criminalità. Il Tribunale, per l'effetto: - ratificava il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, riqualificato come di «sospensione cautelativa» degli arresti domiciliari; - «revocava» definitivamente gli arresti stessi; - disponeva che il condannato proseguisse l'espiazione della pena in regime detentivo ordinario. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Mediante unico motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, e 656, comma 10, cod. proc. pen., nonché degli artt. 47 -ter, comma 6, e 51 -ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova. Il ricorrente rammenta che la tenuta del quadro indiziario, relativo al nuovo reato contestato, era stata revocata in dubbio dal tribunale del riesame, il quale aveva altresì ridimensionato il tenore delle conversazioni intercettate, escludendo dai relativi contenuti reali intenti malevoli.Sarebbe dunque contraria alla normativa di settore, assertiva ed illogica la raggiunta conclusione, per cui le medesime conversazioni fossero dimostrative del persistere di logiche delinquenziali e andassero ritenute incompatibili con il percorso di risocializzazione già intrapreso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. dispone che, qualora il condannato si trovi agli arresti domiciliari al momento dell'irrevocabilità della sentenza di condanna, e la pena residua da espiare non ecceda i limiti indicati dal precedente comma 5, il medesimo condannato sia provvisoriamente mantenuto in tale condizione restrittiva e gli atti siano trasmessi al tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione perché provveda, anche d'ufficio, all'eventuale applicazione di una delle misure alternative alla detenzione carceraria. Se, nelle more della decisione del tribunale, il condannato si allontana arbitrariamente dal luogo di custodia, ovvero tiene comportamenti incompatibili con la prosecuzione della misura interinale, il magistrato di sorveglianza dello stesso luogo può ordinare l'accompagnamento del trasgressore in istituto penitenziario, trasmettendo gli atti al tribunale di sorveglianza cui spetta la decisione definitiva sulla concessione del beneficio penitenziario (Sez. 1, n. 51291 del 08/11/2019, Marasca, Rv. 277755-01; Sez. 1, n. 40256 del 06/06/2012, Nuvoletta, Rv. 253402-01). 3. Questa Corte ha già chiarito che, in un caso del genere, il tribunale di sorveglianza non è chiamato a disporre, o a ratificare, la revoca degli arresti domiciliari esecutivi, eventualmente decretata dal Magistrato di sorveglianza, ma sempre e solo a deliberare - evidentemente anche alla luce del comportamento già sanzionato dal giudice monocratico - se il condannato sia meritevole di accedere ad una delle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario (Sez. 1, n. 36090 del 17/07/2019, Alì, Rv. 277010-01). Non trova quindi neppure applicazione, nel medesimo caso, l'art. 51-ter Ord. pen., nella parte in cui esso stabilisce la perenzione del provvedimento cautelativo di sospensione di una misura alternativa alla detenzione cui il condannato sia stato già definitivamente ammesso, decorsi trenta giorni dalla trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza senza che questo abbia provveduto (Sez. 1, n. 32728 del 05/11/2020, Zanatta, Rv. 279932-01; in termini, altresì, Sez. 1, n. 57540 del 14/09/2018, D'Antonio, Rv. 276599-02, con riferimento alle affini vicende risolutive della misura alternativa che sia stata solo provvisoriamente concessa dal magistrato di sorveglianza, a norma degli artt. 47, comma 4, 47-ter, comma 1-quater, e 50, comma 6, Ord. pen., ovvero 94, comma 2, T.U. stup.). 4. E' quindi evidente l'errore di prospettiva in cui è incorsa l'ordinanza impugnata, che ha ingiustificatamente ridotto lo spettro valutativo al tema che aveva dato origine alla revoca degli arresti domiciliari, concentrandosi unicamente su uno specifico profilo comportamentale (l'avere il condannato, in regime di arresti domicíliari esecutivi, intrattenuto conversazioni con terzi, in tesi indebite), la cui negativa rilevanza appare peraltro contraddetta dal giudice del riesame cautelare che si è occupato, ex professo, della vicenda. La decisione che il giudice a quo era chiamato ad adottare non si sostanziava, come osservato, nella convalida (o meno) del provvedimento cautelativo, né nella conferma o revoca di una misura alternativa non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla misura medesima, anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il Tribunale era tenuto a compiere dovevano rendere conto, attraverso adeguata motivazione, delle intere acquisizioni istruttorie sulla persona del condannato e sui suoi comportamenti precedenti e successivi, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per dare corso a modalità di espiazione extramurarie (Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020, Rv. 278183-01). La sfavorevole deliberazione al riguardo, infatti, «non può prescindere da un'esaustiva e coerente ricognizione degli elementi di giudizio normativamente incidenti» (tra le molte, Sez. 1, n. 26174 del 24/05/2019, Miceli), che sono molteplici e spaziano dal contesto criminale genetico alle condizioni di vita attuali del condannato, agli eventuali sviluppi della sua personalità, alle prospettive di reinserimento e contenimento, che debbono essere sinergicamente esaminati. La motivazione giudiziale al riguardo è del tutto inappagante. 5. L'ordinanza impugnata, carente sotto i profili indicati, deve essere pertanto annullata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovato giudizio. /(/ P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con