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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 08779/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. (fatto commesso in Foggia, il 10 febbraio 2016); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i motivi di ricorso, che deducono vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, da occultamento o distruzione delle scritture e dei libri della società fallita, e in punto di prova dell'elemento oggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in punto di durata delle pene accessorie applicate all'imputato, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione completa e non manifestamente illogica, come: I) le plurime e ravvicinate cessioni dell'autoveicolo aziendale in favore di ex dipendenti della società fallita, cessioni avvenute con un notevole deprezzamento del bene nelle vendite succedutesi, denotassero la fraudolenza delle operazioni; II) il mancato rinvenimento delle scritture contabili obbligatorie e le modalità con cui era stato tenuto il patrimonio della società fallita indicassero l'evidente volontà dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori; III) la durata delle pene accessorie applicate risultasse congrua, tenuto conto sia della gravità dei fatti, stante l'ingente debito accumulato in assenza di garanzie, sia dell'intensità del dolo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, L.F. (fatto commesso in Foggia, il 10 febbraio 2016); - che l'atto di impugnativa consta di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i motivi di ricorso, che deducono vizio di motivazione in punto di prova dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, da occultamento o distruzione delle scritture e dei libri della società fallita, e in punto di prova dell'elemento oggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in punto di durata delle pene accessorie applicate all'imputato, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha evidenziato, con motivazione completa e non manifestamente illogica, come: I) le plurime e ravvicinate cessioni dell'autoveicolo aziendale in favore di ex dipendenti della società fallita, cessioni avvenute con un notevole deprezzamento del bene nelle vendite succedutesi, denotassero la fraudolenza delle operazioni; II) il mancato rinvenimento delle scritture contabili obbligatorie e le modalità con cui era stato tenuto il patrimonio della società fallita indicassero l'evidente volontà dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori; III) la durata delle pene accessorie applicate risultasse congrua, tenuto conto sia della gravità dei fatti, stante l'ingente debito accumulato in assenza di garanzie, sia dell'intensità del dolo), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 08779/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris