CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 38745/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 marzo 2025, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Teramo del 15 settembre 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentata frode in commercio di cui agli artt. 56 e 515 c.p. e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. L'imputazione concerneva l'aver omesso di indicare nel menù del proprio ristorante quali alimenti fossero congelati, compiendo così atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare ai clienti un prodotto diverso da quello dichiarato. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha "erroneamente" e "parzialmente" interpretato le doglianze difensive. In particolare, si contesta la valutazione della Corte circa lo stato del locale al momento del controllo dei Carabinieri. La difesa asserisce che il ristorante non era chiuso per riposo settimanale, ma da circa dieci giorni per pulizie, circostanza che sarebbe comprovata dall'assenza di dipendenti, dalla presenza del solo imputato e dall'analisi delle fatture di acquisto che non registravano operazioni nei giorni precedenti. Si censura, inoltre, la motivazione laddove qualifica come "numerosi" gli alimenti in fase di scongelamento, trattandosi in realtà di sole due scatole, e dove introduce per la prima volta una distinzione tra prodotti "surgelati" e "congelati" non oggetto di precedente contestazione. Infine, si duole della mancata considerazione della clausola presente nel menù, che informava la clientela dell'utilizzo di prodotto surgelato in assenza di quello fresco, elemento che escluderebbe l'intento fraudolento. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa ritiene carente la motivazione della Corte d'appello, la quale ha escluso tali benefici sulla base della presunta "forma decisamente allarmante" del tentativo di frode, omettendo di valutare elementi quali l'esigua quantità di prodotti congelati, il fatto che il locale non fosse aperto al pubblico e la non abitualità della condotta, desumibile dalle fatture di acquisto di prodotti freschi. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminarmente necessario richiamare gli incontrastati orientamenti di questa Corte, da lungo tempo consolidati ( Sez. 6, n. 1354 del 14/04/1998, Kurzeja, Rv. 210658 - 01) secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non al suo contenuto valutativo, non potendo risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in termini più favorevoli per il ricorrente, magari altrettanto logici ma comunque significativamente diversi (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Rv. 205621). Va infatti ancora una volta chiarito che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria ad essa sottesa, che, in quanto riservata al giudice dì merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in altri termini, è ravvisabile solo quando il tessuto argomentativo del provvedimento presenti fratture logiche insanabili, tali da renderlo palesemente viziato da irrazionalità o basato su premesse fattuali inesistenti o travisate, così da collidere con il modo di ragionare comune, quasi sorprendendo il lettore per la sua insensatezza, ma non quando il ricorrente proponga una lettura alternativa, per quanto plausibile, del materiale probatorio. Esula dai poteri della Cassazione, relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito a (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 2.Venendo al ricorso, il primo motivo veicola e dissimula in maniera surrettizia critiche alle posizioni probatorie su cui si fonda la perspicua e articolata trama argomentativa del provvedimento impugnato, del tutto immune da vizi di sorta, oltre che aderente alle risultanze acquisite. Le censure, infatti, debordano dai limiti della critica dell'uso dei canoni normativi di valutazione della prova, per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione e il peso attribuito ai vari dati probatori. 2.1 In merito alla questione della chiusura del locale, la Corte territoriale ha fornito una motivazione esauriente, affermando che la circostanza "è puramente assertiva e non è stata corredata da alcuna prova". Ha, inoltre, rimarcato che dalla deposizione del "teste dell'accusa" era emerso che "il locale era aperto, senza alcuna indicazione che si trattasse del giorno di chiusura settimanale ovvero che il locale fosse chiuso per qualsiasi altra ragione", ritenuto "neutra" l'assenza di avventori alle ore undici del mattino e interpretato la presenza di alimenti in fase di scongelamento come indice di un-imminente preparazione dei piatti da servire per il pranzo". Tali valutazioni costituiscono un apprezzamento di fatto, immune da censure in questa sede, in quanto fondato su un'analisi non illogica degli elementi a disposizione. Le argomentazioni difensive circa l'assenza di dipendenti o le risultanze delle fatture rappresentano elementi che il ricorrente avrebbe voluto fossero diversamente ponderati dal giudice di merito, ma la loro mancata valorizzazione nel senso auspicato dalla difesa non integra un vizio di motivazione sindacabile in Cassazione, trovando comunque spiegazione negli elementi valorizzati dai giudici di merito, ossia l'orario del sopralluogo e l'utilizzo degli alimenti congelati. 2.2. Anche la doglianza relativa alla qualificazione degli alimenti come "numerosi" attiene a un profilo meramente fattuale, la cui diversa rappresentazione nel ricorso, disgiunto dalla denuncia di un travisamento della prova, non può inficiare la tenuta logica della sentenza impugnata. 2.3. Del pari non consentita e, comunque, manifestamente infondata è la censura relativa alla distinzione tra prodotti "surgelati" e "congelati". La Corte d'appello ha chiarito che la contestazione non riguardava l'acquisto di prodotti surgelati, bensì la pratica di congelare in proprio prodotti acquistati freschi per prolungarne la conservazione, senza informarne i clienti. Tale precisazione appare logicamente funzionale a confutare l'argomento difensivo basato sulle fatture di acquisto di prodotti freschi e non introduce un tema d'indagine nuovo ma si limita a qualificare giuridicamente la condotta accertata.2.4. Infine, per quanto concerne la clausola informativa presente nel menù, la Corte territoriale ha implicitamente ritenuto tale generica dicitura inidonea a fornire una corretta e puntuale informazione al consumatore, confermando la sentenza di primo grado e richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui "integra la fattispecie di tentata frode in commercio la mera disponibilità, nella cucina di un ristorante, di alimenti surgelati o congelati, seppure non indicati come tali nel menu" ( più di recente, rispetto alle sentenza richiamate dalla Corte territoriale, Sez. 7, ord. n. 8003 del 31/1/2025, Antenucci). La motivazione, incentrata sulla "mancanza di adeguata informazione ai consumatori", è conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non presenta vizi logici ( di recente Sez. 3, n. 5731 del 19/1/2023, Sessa). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Occorre innanzitutto richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274647 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), secondo cui, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma primo cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente anche la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti. In applicazione di tale premessa interpretativa, deve escludersi che, nella vicenda in esame, il mancato riconoscimento dell'istituto invocato dalla difesa riveli criticità, avendo la Corte di appello rimarcato la particolare offensività della condotta, essendo risultato che la mancata informazione non fosse circoscritta a singoli alimenti, ma avesse "investito la totalità della proposta alla clientela compendiata nel menù", manifestandosi in una "forma decisamente allarmante". Orbene, il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, in quanto fondato su considerazioni tutt'altro che illogiche, resiste senz'altro alle obiezioni difensive, formulate invero valorizzando circostanze che confliggono con la ricostruzione recepita dalla Corte territoriale. La medesima conclusione si impone anche in ordine al diniego delle attenuanti generiche, spiegato dalla Corte territoriale con le allarmanti forme di manifestazione del reato e con l'assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato. Di qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. 4. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc