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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 42913/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi tre di reclusione per il reato di evasione.

Per mezzo del difensore, l'imputato impugna la sentenza, lamentando carenza di motivazione in punto di responsabilità e genericità dell'imputazione, che non reca indicazione della norma di legge violata.

Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza di motivazione sintetica ma non carente, un differente apprezzamento delle risultanze di prova tenuto conto che la precisa indicazione in fatto della condotta violata e dei suoi riferimento temporali non si risolve nella nullità della contestazione.

All'inammissibilità dell'impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consi9liere relatore [OSCURATO:PERSONA] 4r- ga rdano Pierluiii DkStefano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Bari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e mesi tre di reclusione per il reato di evasione. Per mezzo del difensore, l'imputato impugna la sentenza, lamentando carenza di motivazione in punto di responsabilità e genericità dell'imputazione, che non reca indicazione della norma di legge violata. Il ricorso è inammissibile perché generico e diretto a sollecitare alla Corte di legittimità, in presenza di motivazione sintetica ma non carente, un differente apprezzamento delle risultanze di prova tenuto conto che la precisa indicazione in fatto della condotta violata e dei suoi riferimento temporali non si risolve nella nullità della contestazione. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consi9liere relatore [OSCURATO:PERSONA] 4r- ga rdano Pierluiii DkStefano
Sentenza Cassazione n. 42913/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris