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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20106/2022

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a seguente Sanzioni ORDINANZA amministrative sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16952/'16) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, corso Trieste, n. 155; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata all'atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore del 12 novembre 2021, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v.

Nizza, n. 53; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale civile di Bari n. 7/2016 (pubblicata il 4 gennaio 2016 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del 28 giugno 2013, il Comune di Bari proponeva appello contro la sentenza del Giudice di pace della stessa città n. 4916/2012, con cui era stata accolta l'opposizione formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza dirigenziale n. 422/2011 del Corpo di P.M.- [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 5.000,00, in ordine alla violazione dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003, consistita nel non aver l'appellata, quale gestore di media struttura commerciale presso la zona industriale di Bari, rispettato l'obbligo di chiusura domenicale dell'esercizio imposto con l'ordinanza sindacale n. 1142 del 24 ottobre 2008.

La citata società si costituiva nel giudizio di appello, resistendo al gravame del Comune di Bari, deducendo che aveva impugnato l'indicata ordinanza sindacale n. 1142/2008 dinanzi al TAR e rilevando, altresì, che la regolamentazione di detto Comune si poneva in contrasto con la normativa di cui al d.

Igs. n. 114/1998.

Decidendo sul formulato appello, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 7/2016 (pubblicata il 4 gennaio 2016), lo accoglieva, riformando l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta dall'appellata avverso la su richiamata ordinanza-ingiunzione, condannando la stessa anche alla rifusione delle spese giudiziali.

A fondamento dell'adottata decisione il Tribunale barese osservava, innanzitutto, come l'ordinanza sindacale presupposta dal provvedimento sanzionatorio opposto non fosse stata annullata con la indicata sentenza del Consiglio di Stato n. 1179/2012, il cui oggetto era riferibile ad altre precedenti ordinanze sindacali, adottate anteriormente alla sopravvenuta entrata in vigore della L.R. n. 5/2008, integrativa della L.R. n. 11/2003, sul cuì presupposto era stata invece emanata l'ordinanza sanzionatorbp rifetita alla distinta e successiva ordinanza sindacale n. 1142 del 24 ottobre 2008, ritenuta legittima con la sentenza del TAR Puglia n. 1348/2009 (alla cui motivazione ci si richiamava), con la quale era stato respinto analogo ricorso di altra società, ritenendo che la L.R. n. 11/2003 (come poi modificata con la L.R. n. 5/2008) integrava un corretto esercizio della potestà legislativa attribuita alle Regioni dalla Costituzione in materia di commercio e che con riferimento alla stessa non erano ravvisabili violazioni delle direttive comunitarie.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dal Comune di Bari.

In un primo momento la trattazione del ricorso veniva fissata per l'adunanza camerale del 20 giugno 2019, a seguito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 13142/2020 (pubblicata il 30 giugno 2020), il collegio dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della L.R.

Puglia 1° agosto 2003, n. 11, come modificato ed integrato dall'art. 12 della L.R.

Puglia 7 maggio 2008, n. 5, con riguardo al secondo motivo del ricorso, disponendo la sospensione del giudizio.

Con detta ordinanza si metteva in evidenza che la norma censurata, ponendo limiti e prescrizioni alle aperture domenicali, avrebbe arrecato un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla materia «tutela della concorrenza», in quanto contrastante con la previsione della piena liberalizzazione dei giorni di apertura degli esercizi commerciali dettata dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, nella formulazione risultante dalle modifiche ad esso apportate dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e tanto perché questa norma statale evocata, entrata in vigore il 6 dicembre 2011, si sarebbe dovuta ricondurre alla materia della «tutela della concorrenza», con la conseguenza di poter comportare l'illegittimità costituzionale delle norme regionali (come quelle della Regione Puglia rilevanti nel giudizio a quo) recanti vincoli e limiti con essa confliggenti.La Corte costituzionale, con sentenza n. 233/2021 (pubblicata il 30 novembre 2021), ha dichiarato la questione (unitamente ad altra identica sollevata con distinta ordinanza di questa stessa Sezione) infondata, sulla base dell'affermazione del principio secondo cui, nel caso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni, la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore; pertanto, l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale.

Con istanza del 15 febbraio 2022 il difensore della società ricorrente ha chiesto la prosecuzione della causa, rifissata per l'adunanza camerale del 27 aprile 2022, in prossimità della quale lo stesso ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la supposta violazione dell'art. 2909 c.c. in tema di giudicato, per aver il giudice di appello argomentato che la sentenza del TAR Puglia n. 26534/2008, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1179/2012, ed addotta dalla stessa, quale appellante a sostegno della sua opposizione (con il ricorso dinanzi al Giudice di pace), aveva dichiarato l'illegittimità delle ordinanze sindacali emesse in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 5/2008, integrativa della L.R. n. 11/2003.

2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame dei profili di illegittimità costituzione della L.R. n. 11/2003 dalla medesima sollevati nei due gradi di merito e, con riferimento ai quali, come evidenziato in precedenza, il collegio ha sollevato la citata questione in via incidentale, definita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223/2021 dichiarativa della sua infondatezza.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato, come, peraltro, era già stato ritenuto con l'ordinanza interlocutoria n. 13142/2020, sul quale si era necessario pronunciarsi per esaminare il secondo motivo anche al fine di considerare la rilevanza dell'eccezione di legittimità costituzionale sulla questione con lo stesso prospettata.

Quanto alla prima censura va, perciò, ribadito che il Tribunale ha dato conto dell'esistenza della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1179/2012, ritenendola, tuttavia, non pertinente nel caso di specie perché relativa ad ordinanza sindacale emessa nel regime anteriore alla L.R. n. 5/2008, che, invece, costituisce il presupposto delle nuove ordinanze sindacali, oggetto, a loro volta, di distinta pretesa di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, né la ricorrente ha fornito idonei ed ulteriori elementi per ravvisare l'eventuale operatività di un giudicato esterno opponibile nella vicenda in questione.

4. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento alla luce dell'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale sulla base del principio affermato nella sentenza di infondatezza della Corte cost. n. 223/2021.

Con essa - come già ricordato - è stato affermato che, nel caso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni, la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore, donde l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale.

Pertanto, poiché all'atto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione oggetto del giudizio di cui trattasi la novella normativa statale non era ancora entrata in vigore, risulta essere stata legittimamente applicata la normativa regionale di riferimento "ratione temporis" vigente.

Con l'istanza di prosecuzione del giudizio di cassazione sospeso, la difesa della ricorrente introduce due nuovi temi di indagine, attinenti a diversi profili di possibile illegittimità costituzionale, che non erano stati proposti con i motivi originari del ricorso, sostenendosi che, pur ponendosi riferimento ad una sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019, avrebbero potuto essere formulati - trattandosi di problematiche generali (e, perciò tempestivamente deducibili) - con il ricorso stesso, ragion per cui tali nuove questioni dovrebbero essere ritenute ammissibili.

In particolare, con la prima ha sollecitato questo collegio - in ossequio alla portata della citata sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019 - a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 delle cc.dd. preleggi e dell'art. 1 della legge n. 689/1981 per asserita violazione dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 7 della CEDU.

Con la seconda sollecitazione ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della L.R.

Puglia n. 11/2003 per assunta violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., per come derivante dai principi affermati dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 223/2021 (emessa nel corso del presente giudizio).

Prendendosi in considerazione queste eccezioni di illegittimità costituzionale, ritiene il collegio che la prima (a cui accede - in via consequenziale - la seconda) è manifestamente infondata sulla base dell'assorbente rilievo dell'esclusione dell'assimilabilità delle sanzioni amministrative in tema di violazione del divieto di apertura domenicale degli esercizi commerciali (di rilevanza minimale) con quelle specificamente oggetto dell'evocata sentenza della Corte cost. n. 63/2019 (riferite alla ben più gravi violazioni riconducibili alle condotte di illecita manipolazione del mercato, aventi una pregnante natura afflittiva e tali da potersi qualificare sostanzialmente penali secondo i principi convenzionali in materia penale), senza, quindi, potersi ricavare da quest'ultima l'affermazione di un principio di carattere generale implicante l'applicabilità indifferenziata, nell'ambito delle sanzioni amministrative, della "lex mitior" successiva in modo retroattivo (il che preclude ogni valutazione anche sulla seconda collegata eccezione di illegittimità costituzionale).

5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto.

In dipendenza delle peculiari questioni trattate e della insorta necessità di investire la Corte costituzionale su quella involta dal secondo motivo, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente Sanzioni ORDINANZA amministrative sul ricorso (iscritto al N.R.G. 16952/'16) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, corso Trieste, n. 155; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata all'atto di costituzione di nuovo di nuovo difensore del 12 novembre 2021, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. Nizza, n. 53; - controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale civile di Bari n. 7/2016 (pubblicata il 4 gennaio 2016 e non notificata); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. dalla difesa della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 28 giugno 2013, il Comune di Bari proponeva appello contro la sentenza del Giudice di pace della stessa città n. 4916/2012, con cui era stata accolta l'opposizione formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza dirigenziale n. 422/2011 del Corpo di P.M.- [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale le era stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per l'importo di euro 5.000,00, in ordine alla violazione dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003, consistita nel non aver l'appellata, quale gestore di media struttura commerciale presso la zona industriale di Bari, rispettato l'obbligo di chiusura domenicale dell'esercizio imposto con l'ordinanza sindacale n. 1142 del 24 ottobre 2008. La citata società si costituiva nel giudizio di appello, resistendo al gravame del Comune di Bari, deducendo che aveva impugnato l'indicata ordinanza sindacale n. 1142/2008 dinanzi al TAR e rilevando, altresì, che la regolamentazione di detto Comune si poneva in contrasto con la normativa di cui al d. Igs. n. 114/1998. Decidendo sul formulato appello, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 7/2016 (pubblicata il 4 gennaio 2016), lo accoglieva, riformando l'impugnata pronuncia e, per l'effetto, rigettava l'opposizione proposta dall'appellata avverso la su richiamata ordinanza-ingiunzione, condannando la stessa anche alla rifusione delle spese giudiziali. A fondamento dell'adottata decisione il Tribunale barese osservava, innanzitutto, come l'ordinanza sindacale presupposta dal provvedimento sanzionatorio opposto non fosse stata annullata con la indicata sentenza del Consiglio di Stato n. 1179/2012, il cui oggetto era riferibile ad altre precedenti ordinanze sindacali, adottate anteriormente alla sopravvenuta entrata in vigore della L.R. n. 5/2008, integrativa della L.R. n. 11/2003, sul cuì presupposto era stata invece emanata l'ordinanza sanzionatorbp rifetita alla distinta e successiva ordinanza sindacale n. 1142 del 24 ottobre 2008, ritenuta legittima con la sentenza del TAR Puglia n. 1348/2009 (alla cui motivazione ci si richiamava), con la quale era stato respinto analogo ricorso di altra società, ritenendo che la L.R. n. 11/2003 (come poi modificata con la L.R. n. 5/2008) integrava un corretto esercizio della potestà legislativa attribuita alle Regioni dalla Costituzione in materia di commercio e che con riferimento alla stessa non erano ravvisabili violazioni delle direttive comunitarie. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]., resistito con controricorso dal Comune di Bari. In un primo momento la trattazione del ricorso veniva fissata per l'adunanza camerale del 20 giugno 2019, a seguito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 13142/2020 (pubblicata il 30 giugno 2020), il collegio dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della L.R. Puglia 1° agosto 2003, n. 11, come modificato ed integrato dall'art. 12 della L.R. Puglia 7 maggio 2008, n. 5, con riguardo al secondo motivo del ricorso, disponendo la sospensione del giudizio. Con detta ordinanza si metteva in evidenza che la norma censurata, ponendo limiti e prescrizioni alle aperture domenicali, avrebbe arrecato un vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione alla materia «tutela della concorrenza», in quanto contrastante con la previsione della piena liberalizzazione dei giorni di apertura degli esercizi commerciali dettata dall'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, nella formulazione risultante dalle modifiche ad esso apportate dall'art. 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e tanto perché questa norma statale evocata, entrata in vigore il 6 dicembre 2011, si sarebbe dovuta ricondurre alla materia della «tutela della concorrenza», con la conseguenza di poter comportare l'illegittimità costituzionale delle norme regionali (come quelle della Regione Puglia rilevanti nel giudizio a quo) recanti vincoli e limiti con essa confliggenti.La Corte costituzionale, con sentenza n. 233/2021 (pubblicata il 30 novembre 2021), ha dichiarato la questione (unitamente ad altra identica sollevata con distinta ordinanza di questa stessa Sezione) infondata, sulla base dell'affermazione del principio secondo cui, nel caso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni, la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore; pertanto, l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale. Con istanza del 15 febbraio 2022 il difensore della società ricorrente ha chiesto la prosecuzione della causa, rifissata per l'adunanza camerale del 27 aprile 2022, in prossimità della quale lo stesso ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. - la supposta violazione dell'art. 2909 c.c. in tema di giudicato, per aver il giudice di appello argomentato che la sentenza del TAR Puglia n. 26534/2008, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1179/2012, ed addotta dalla stessa, quale appellante a sostegno della sua opposizione (con il ricorso dinanzi al Giudice di pace), aveva dichiarato l'illegittimità delle ordinanze sindacali emesse in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.R. n. 5/2008, integrativa della L.R. n. 11/2003. 2. Con la seconda censura, la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame dei profili di illegittimità costituzione della L.R. n. 11/2003 dalla medesima sollevati nei due gradi di merito e, con riferimento ai quali, come evidenziato in precedenza, il collegio ha sollevato la citata questione in via incidentale, definita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 223/2021 dichiarativa della sua infondatezza. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è infondato, come, peraltro, era già stato ritenuto con l'ordinanza interlocutoria n. 13142/2020, sul quale si era necessario pronunciarsi per esaminare il secondo motivo anche al fine di considerare la rilevanza dell'eccezione di legittimità costituzionale sulla questione con lo stesso prospettata. Quanto alla prima censura va, perciò, ribadito che il Tribunale ha dato conto dell'esistenza della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 1179/2012, ritenendola, tuttavia, non pertinente nel caso di specie perché relativa ad ordinanza sindacale emessa nel regime anteriore alla L.R. n. 5/2008, che, invece, costituisce il presupposto delle nuove ordinanze sindacali, oggetto, a loro volta, di distinta pretesa di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, né la ricorrente ha fornito idonei ed ulteriori elementi per ravvisare l'eventuale operatività di un giudicato esterno opponibile nella vicenda in questione. 4. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento alla luce dell'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale sulla base del principio affermato nella sentenza di infondatezza della Corte cost. n. 223/2021. Con essa - come già ricordato - è stato affermato che, nel caso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni, la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore, donde l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale. Pertanto, poiché all'atto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione oggetto del giudizio di cui trattasi la novella normativa statale non era ancora entrata in vigore, risulta essere stata legittimamente applicata la normativa regionale di riferimento "ratione temporis" vigente. Con l'istanza di prosecuzione del giudizio di cassazione sospeso, la difesa della ricorrente introduce due nuovi temi di indagine, attinenti a diversi profili di possibile illegittimità costituzionale, che non erano stati proposti con i motivi originari del ricorso, sostenendosi che, pur ponendosi riferimento ad una sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019, avrebbero potuto essere formulati - trattandosi di problematiche generali (e, perciò tempestivamente deducibili) - con il ricorso stesso, ragion per cui tali nuove questioni dovrebbero essere ritenute ammissibili. In particolare, con la prima ha sollecitato questo collegio - in ossequio alla portata della citata sentenza della Corte costituzionale n. 63/2019 - a sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11 delle cc.dd. preleggi e dell'art. 1 della legge n. 689/1981 per asserita violazione dell'art. 3 Cost., nonché dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 7 della CEDU. Con la seconda sollecitazione ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della L.R. Puglia n. 11/2003 per assunta violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., per come derivante dai principi affermati dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza n. 223/2021 (emessa nel corso del presente giudizio). Prendendosi in considerazione queste eccezioni di illegittimità costituzionale, ritiene il collegio che la prima (a cui accede - in via consequenziale - la seconda) è manifestamente infondata sulla base dell'assorbente rilievo dell'esclusione dell'assimilabilità delle sanzioni amministrative in tema di violazione del divieto di apertura domenicale degli esercizi commerciali (di rilevanza minimale) con quelle specificamente oggetto dell'evocata sentenza della Corte cost. n. 63/2019 (riferite alla ben più gravi violazioni riconducibili alle condotte di illecita manipolazione del mercato, aventi una pregnante natura afflittiva e tali da potersi qualificare sostanzialmente penali secondo i principi convenzionali in materia penale), senza, quindi, potersi ricavare da quest'ultima l'affermazione di un principio di carattere generale implicante l'applicabilità indifferenziata, nell'ambito delle sanzioni amministrative, della "lex mitior" successiva in modo retroattivo (il che preclude ogni valutazione anche sulla seconda collegata eccezione di illegittimità costituzionale). 5. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto. In dipendenza delle peculiari questioni trattate e della insorta necessità di investire la Corte costituzionale su quella involta dal secondo motivo, sussistono giustificate ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat
Sentenza Cassazione n. 20106/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris