CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37055/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente all'incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1015/2019 depositata il06/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: questi ultimi avevano realizzato lavori edilizi ai piani superiori di un immobile, il cui piano inferiore era di proprietà del Pistorio, ed i lavori avevano compromesso la staticità della proprietà di costui, impedendogli di utilizzare l’immobile. Le parti avevano tuttavia raggiunto un accordo transattivo in base al quale Scalisi e Caruso si erano impegnati ad effettuare lavori di messa in sicurezza, salvo il pagamento di una penale per il caso di inadempimento. 2.-[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio a causa dell’inadempimento di tale accordo transattivo, per ottenere che venissero seguiti i lavori e che venisse risarcito il danno previsto dalla clausola penale. Il Tribunale di Catania ha rigettato la domanda sul presupposto che l’attore aveva chiesto cumulativamente sia l’adempimento che il pagamento della penale, che, secondo l’articolo 1383 c.c., sono richieste alternative l’una all’altra. E l’attore non aveva specificato quale delle due coltivare. Questa decisione è stata riformata, su impugnazione del Pistorio, dalla Corte di Appello di Catania, con sentenza resa nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduto, e della Caruso. La Corte di Appello ha ritenuto che la mancata esecuzione dei lavori, cui i convenuti si erano impegnati, ha comportato l’impossibilità di utilizzare il bene, e dunque un danno per il Pistorio, che aveva diritto al risarcimento: negando, dunque, l’applicazione dell’articolo 1383 c.c. alla fattispecie in esame. 3.-Avverso tale decisione propongono ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi diPietro Scalisi, ossia: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che si oppone al ricorso principale con controricorso, ha altresì proposto ricorso incidentale con tre motivi, e memoria,cui si oppongono con controricorso la Caruso e gli eredi Scalisi. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Con il primo motivo i ricorrenti in via principale denunciano la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c.. Si dolgono che il giudice di appello abbia pronunciato oltr e il domandato, avendo il Pistorio infatti domandato il risarcimento dei danni soltanto quale conseguenza del ritardo nella esecuzione dei lavori, e non già quale conseguenza del ritardo nella consegna delle chiavi. Lamentano che solo con l’atto di appello, e dunque tardivamente, èstata proposta quest’ultima richiesta. 5.-Con il secondo motivo si denuncia vizio di omesso esame: la Corte di Appello, nel riconoscere il danno per il ritardo nella consegna delle chiavi, non ha tenuto conto del fatto, emerso e discusso in giudizio, secondo cui la mancata consegna era attribuibile proprio al Pistorio, che l’aveva più volte rifiutata. 5.1.- I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parteinfondati. Aprescindere dalla circostanza che la Corte di Appello dà atto che la domanda di risarcimento era stata formulata sin dall’atto di citazione e poi reiterata con la conclusionale , va osservato che le domande non sono due bensì solo una : il ris arcimento per il ritardato possesso del bene. L’attore, infatti, come risulta anche dal tenore di quanto riportato dagli stessi ricorrenti, aveva chiesto i danni per il fatto che l’inadempimento degli obblighi assunti con l’accordo gli aveva impedito di godere dell’immobile, con la conseguenza che la ragione del risarcimento è nel mancato godimento del bene, rispetto a cui la consegna delle chiavi era meramente strumentale. La censura di omesso esame (ossia del fatto di avere rifiutato la consegna delle chiavi) è invece inammissibile, in quanto la Corte ha esaminato la questione (p. 13) ed ha osservato che “nessun valore può essere attribuito alla circostanza… che il Pistorio avrebbe ingiustificatamente rifiutato la consegna delle chiavi” in quanto, sostiene la Corte, l’offerta di consegna era priva dei requisiti di legge e gli stessi convenuti avevano ammesso che vi era un lucchetto di agevole rimozione. Dunque, non omesso esame, ma rigetto della questione: che qui non è riproposta con motivo di censura. E comunque, la motivazione sopra riportata conferma la circostanza per cui la domanda di risarcimento era semplicemente dovuta proprio al mancato godimento del bene. 6.-Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 1218, 1223, 1226, 2043, 2697 c.c., anche sotto il profilo del difetto di motivazione. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello ha immotivatamente riconosciuto un danno per il mancato godimento del bene, in assenza di una qualsiasi prova delle occasioni perdute di guadagno. In particolare, la Corte di secondo grado ha riconosciuto un danno pari a mancati canoni di locazione ad uso commerciale, il che avrebbe dovuto presupporre la prova che, avuta la tempestiva disponibilità del bene, il proprietario lo avrebbe locato ad uso commerciale. Prova del tutto assente e comunque non richiamata dai giudici di merito. 6.1.-Il motivo è infondato. In realtà il danno, nella motivazione della sentenza impugnata, è presunto. Viene cioè ricavato dal ritardo nella consegna e dalle inagibilità assoluta del locale, che era un dato pacifico: da questo elemento, ossia l’impossibilità di godere del bene per un certo tempo, si può ben dedurre che il proprietario ne ricava danno. Danno che ben può essere stimato con riferimento, quale criterio di valutazione, alla perdita del canone di locazione. 7.- Con i l quarto motivo si denuncia violazione degli articoli 101 e 111 c.p.c.: si sostiene che la quantificazione del danno sarebbe stata operata soltanto con la memoria di replica, ma in assenza di conclusionale, e dunque in modo inammissibile, con la conseguenza che non avrebbe dovuto tenersene conto. In realtà l’attore, come risulta accertato dal giudice di appello –accertamento sotto questo aspetto non contestato- ha indicato i criteri di quantificazione sin dall’inizio, ossia ha chiesto una somma pari ai canoni di locazione normalmente praticati per quel bene e dunque reperibili, così che la precisazione esatta di questo ammontare, se anche fatta con la memoria di replica, non è alcunché di nuovo da ritenere inammissibile. 8.-Quinto e sesto motivo, che sono proposti insieme dallo stesso ricorrente, sonoinfondati. La censura è la seguente: il Pistorio era proprietario dell’immobile solo pro quota e quindi aveva diritto ad un risarcimento alla stessa corrispondente , laddove la Corte gli ha liquidatol’intero danno , così pronunciando oltre il dovuto e violando le norme sul diritto al risarcimento del danno (è invocato altresì l’articolo 2043 c.c.). I motivi , che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in infondati. Come affermato dalla Corte di Appello, il Pistorio aveva ricevuto l’intero immobile per donazione dagli altri comproprietari, dunque doveva ritenersi proprietario per l’intero. Siffatto accertamento non è s tato invero censurato dai ricorrenti, che non contestano né l’esistenza né la portata di tale donazione. 9.1.- Con il primo motivo il ricorrente incidentale lamenta omesso esame di fatto decisivo (e controverso). Sostiene di avere chiesto i danni dal momento della domanda alla effettiva realizzazione dei lavori cui i convenuti si erano impegnati in ricorso; invece la Corte di Appello li ha riconosciuti soltanto fino al momento di consegna delle chiavi e dunque dell’immobile. Il motivo è infondato, in quanto, avendo il proprietario chiesto i danni da mancato godimento, correttamente la corte di merito li ha delimitati fino a che il godimento non è stato riacquistato, ossia fino alla consegna delle chiavi e dunque dell’immobile. 10. Con il secondo motivo denu ncia la violazione dell’articolo 1383 c.c.. Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto del motivo di impugnazione con il quale ha censurato la pronunzia del giudice di prime cure nella parte in cui ha affermato non cumulabile la domanda di adempimento con quella di pagamento della penale. Il ricorrente incidentale, a suo tempo appellante su questo punto, lamentando che il divieto di cumulo vale solo per l’ipotesi che la penale come nella specie non sia prevista per il mero ritardo. Il motivo è inammissibile. Va anzitutto osservato che il contenuto della clausolade qua, non risulta debitamente riportata nel ricorso rimanendo conseguentemente preclusa la verificare della fondatezza della doglianza. Né risulta idoneamente censurata la ra tio decidendi secondo cui nella specie la penale è stata pattuita non già per il ritardo, bensì per l’inadempimento, essendosi il ricorrente limitato ad apoditticamente riproporre in termini di inammissibile contrapposizione la propria tesi difensiva. 11.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 214 e 215 c.p.c. Il ricorrente si duole che la Corte di Appello non abbia risposto alla censura mossa alla pronunzia del giudice di prime cure con uno specifico motivo di gravame. Riporta il testo di quel motivo, con il quale si sosteneva che la controparte aveva tardivamente proposto istanza di verificazione di una scrittura disconosciuta dal Pistorio. [OSCURATO:PERSONA] ne ha peraltro eccepito la tardività , dichiarando di non accettare il contraddittorio sul punto. Il motivoè inammissibile. Non è dato invero ben comprendere quale sia la ratio decidendisfavorevole censurata. La Corte di Appello non ha ammesso l’istanza di verificazione, implicitamente rigettandola, e dunque non è chiara la ragione di doglianza, senza considerare che neanche si dice quale possa essere la rilevanza della censura, ossia quale risultato potrebbe ottenere il ricorrente incidentale dal suo accoglimento. Stante il rigetto di entrambi i ricorsi, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, d