CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 1981
Cassazione n. 41508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/03/1981 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre sentenze pronunciate dalla Corte di Appello di Milano; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe valutato la presenza dei concreti indicatori della sussistenza della continuazione e non avrebbe adeguatamente considerato che i reati di falso avrebbero natura istantanea ma effetti permanenti per cui non assumerebbe rilievo la distanza di tempo nel quale sono stati commessi; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, escluso lo stato clandestinità non emerge alcun elemento concreto e che, anzi, i reati risultano essere commessi in un apprezzabile arco di tempo e indicativi del fatto che questi erano il frutto di determinazioni criminose estemporanee che sorgevano in base alla necessità del momento (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) e ciò a prescindere dalla natura del reato non essendo all'evidenza ipotizzabile che all'atto della commissione del primo reato il condannato avesse già ideato di commettere ulteriori e diversi reati; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend