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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40615/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13654-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5665/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la soc. [OSCURATO:PERSONA] srl impugnavano V avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio procedeva recuperare l'imposta proporzionale del Registro, catastale ed ipotecaria in relazione ad una compravendita di un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] per atto [OSCURATO:PERSONA] del 177/2014 sul presupposto del maggior valore accertato rispetto a quello dichiarato.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma dichiarava inammissibile il ricorso essendo stato tardivamente presentato e la decisione era confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. 3 Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con l'unico motivo i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle diposizioni preliminari al codice civile e dell'art 21 del dPR nr 546/1992 in relazione Ric. 2020 n. 13654 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -2- all'art 360 1° comma nr 3 cpc ; si sostiene che i giudici abbiano errato nel computare il dies a quo per il calcolo del termine per impugnare l'avviso di liquidazione, in presenza dell'apertura del procedimento di accertamento con adesione, dalla data notifica dell'atto impositivo anziché da quella di definizione del procedimento di accertamento con adesione

2. Il motivo di ricorso è infondato. 2.1 L'art. 6 I 218 1997, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce << Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla Ric. 2020 n. 13654 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -3- scadenza del termine di sospensione.

L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza >> 2.2 Dal chiaro tenore della disposizione testè passata in rassegna emerge che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, comporta la sospensione per 90 giorni.

In tal modo la parte contribuente, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche gli ulteriori 90 previsti dalla legge (che possono addirittura diventare 181, se si intercetta anche la sospensione feriale dei termini dal 10 al 31 agosto). 2.3 Ove la presentazione dell'istanza avvenga nella more della pendenza dei termini per impugnare l'atto, l'esito infruttuoso del procedimento di adesione, comporta la ripresa del decorso del termine e non, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, l'inizio di un nuovo termine di impugnazione di 60 giorni. 2.4 La norma infatti fa espresso riferimento ad una causa di <<sospensione » del decorso del termine e non di dilazione del termine di impugnazione che inizia a decorrere regolarmente dalla data della notifica dell'avviso salvo subire un << congelamento» per il periodo di novanta giorni nell'ipotesi di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. 2.5 Nella fattispecie in esame l'avviso di liquidazione è stato notificato in data 15 giugno 2016 ed i termini per l'impugnazione sono stati sospesi a far data dal 28 luglio 2016 (quando erano già decorsi gg. 42 per l'impugnativa dell'atto impositivo), per effetto della proposizione della domanda di accertamento con adesione, per un arco temporale di 121 giorni, tenendo anche conto della sospensione dei termini feriali, per poi riprendere a decorrere (per i residui 18 Ric. 2020 n. 13654 sez.

MT - ud. 07-10-2021 -4- giorni), in esito al mancato raggiungimento dell'accordo, in data 25 novembre 2016. 2.6 II termine complessivo di sessanta giorni previsto dall'art. 21 d.lvo 546/1992 veniva, quindi, a scadenza in data 13 dicembre 2016; essendo stato il ricorso notificato il 15 dicembre correttamente la CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso. 3 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto.

Così deciso a Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13654-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 113, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0663391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5665/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 10/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la soc. [OSCURATO:PERSONA] srl impugnavano V avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio procedeva recuperare l'imposta proporzionale del Registro, catastale ed ipotecaria in relazione ad una compravendita di un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] per atto [OSCURATO:PERSONA] del 177/2014 sul presupposto del maggior valore accertato rispetto a quello dichiarato. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma dichiarava inammissibile il ricorso essendo stato tardivamente presentato e la decisione era confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. 3 Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l'unico motivo i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 12 delle diposizioni preliminari al codice civile e dell'art 21 del dPR nr 546/1992 in relazione Ric. 2020 n. 13654 sez. MT - ud. 07-10-2021 -2- all'art 360 1° comma nr 3 cpc ; si sostiene che i giudici abbiano errato nel computare il dies a quo per il calcolo del termine per impugnare l'avviso di liquidazione, in presenza dell'apertura del procedimento di accertamento con adesione, dalla data notifica dell'atto impositivo anziché da quella di definizione del procedimento di accertamento con adesione 2. Il motivo di ricorso è infondato. 2.1 L'art. 6 I 218 1997, ai commi 1, 2 e 3, stabilisce << Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, puo' formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla Ric. 2020 n. 13654 sez. MT - ud. 07-10-2021 -3- scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza >> 2.2 Dal chiaro tenore della disposizione testè passata in rassegna emerge che la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, comporta la sospensione per 90 giorni. In tal modo la parte contribuente, ai fini della proposizione del ricorso, avrà a disposizione oltre ai rituali 60 giorni anche gli ulteriori 90 previsti dalla legge (che possono addirittura diventare 181, se si intercetta anche la sospensione feriale dei termini dal 10 al 31 agosto). 2.3 Ove la presentazione dell'istanza avvenga nella more della pendenza dei termini per impugnare l'atto, l'esito infruttuoso del procedimento di adesione, comporta la ripresa del decorso del termine e non, come erroneamente sostenuto dai ricorrenti, l'inizio di un nuovo termine di impugnazione di 60 giorni. 2.4 La norma infatti fa espresso riferimento ad una causa di <<sospensione » del decorso del termine e non di dilazione del termine di impugnazione che inizia a decorrere regolarmente dalla data della notifica dell'avviso salvo subire un << congelamento» per il periodo di novanta giorni nell'ipotesi di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. 2.5 Nella fattispecie in esame l'avviso di liquidazione è stato notificato in data 15 giugno 2016 ed i termini per l'impugnazione sono stati sospesi a far data dal 28 luglio 2016 (quando erano già decorsi gg. 42 per l'impugnativa dell'atto impositivo), per effetto della proposizione della domanda di accertamento con adesione, per un arco temporale di 121 giorni, tenendo anche conto della sospensione dei termini feriali, per poi riprendere a decorrere (per i residui 18 Ric. 2020 n. 13654 sez. MT - ud. 07-10-2021 -4- giorni), in esito al mancato raggiungimento dell'accordo, in data 25 novembre 2016. 2.6 II termine complessivo di sessanta giorni previsto dall'art. 21 d.lvo 546/1992 veniva, quindi, a scadenza in data 13 dicembre 2016; essendo stato il ricorso notificato il 15 dicembre correttamente la CTR ha confermato la decisione del giudice di primo grado di inammissibilità del ricorso. 3 Conclusivamente il ricorso va rigettato. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13 se dovuto. Così deciso a Roma
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