CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - richiamato dalla memoria tempestivamente trasmessa - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel confermare la attuale pericolosità, resa esplicita dalle modalità del fatto per cui si procede, alla luce dei plurimi precedenti penali, la Corte territoriale ha compiutamente esplicitato l'in se della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782), mentre il ricorrente si limita a critiche astrattizzanti, postulando la eterogeneità delle precedenti condanne senza specificarne in alcun punto il fondamento fattuale; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - ostativa al rilievo della prescrizione, maturata in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il reside