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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 22883/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Atripalda [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 9/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo e al mancato riconoscimento del tentativo.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate.

Quanto al dolo i giudici di merito hanno fornito ampia motivazione sulla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato e la ricostruzione operata non è incisa dai rilievi difensivi in ordine alla pretesa disponibilità dell'apparecchio compravenduto anche in epoca successiva alla consumazione dell'illecito a giudizio.

Invero, ciò che rileva ai fini della truffa contrattuale in discorso è che, a prescindere dalla materiale disponibilità dell'apparecchio offerto in vendita, il prevenuto non avesse intenzione alcuna di consegnarlo all'acquirente pur dopo averne ricevuto il prezzo.

E in tal senso la Corte di merito ha richiamato a pag. 3 pertinente giurisprudenza. 3.1 Quanto alla qualificazione della condotta alla stregua di tentativo i giudici d'appello hanno chiarito che l'imputato ha conseguito l'ingiusto profitto costituito dal prezzo di vendita pattuito, versato lo stesso giorno dei contatti tra le parti, mentre alcun rilievo ai fini della consumazione del reato può riconoscersi all'avvenuto ristoro del danno in favore del querelante da parte della soc.

Paypal. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Atripalda [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 9/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo e al mancato riconoscimento del tentativo. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. Quanto al dolo i giudici di merito hanno fornito ampia motivazione sulla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito contestato e la ricostruzione operata non è incisa dai rilievi difensivi in ordine alla pretesa disponibilità dell'apparecchio compravenduto anche in epoca successiva alla consumazione dell'illecito a giudizio. Invero, ciò che rileva ai fini della truffa contrattuale in discorso è che, a prescindere dalla materiale disponibilità dell'apparecchio offerto in vendita, il prevenuto non avesse intenzione alcuna di consegnarlo all'acquirente pur dopo averne ricevuto il prezzo. E in tal senso la Corte di merito ha richiamato a pag. 3 pertinente giurisprudenza. 3.1 Quanto alla qualificazione della condotta alla stregua di tentativo i giudici d'appello hanno chiarito che l'imputato ha conseguito l'ingiusto profitto costituito dal prezzo di vendita pattuito, versato lo stesso giorno dei contatti tra le parti, mentre alcun rilievo ai fini della consumazione del reato può riconoscersi all'avvenuto ristoro del danno in favore del querelante da parte della soc. Paypal. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 5 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22883/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris