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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40846/2021

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ente Rep.

SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 36286 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 03052660275), in persona del legale rappresentante pro tempore, Giorgi- na Perissinotto rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M01 L1570), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E14 L840R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M04 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L14 L736T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P17 E155G) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale bet rappresentante pro tempore Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 9 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1172/2018, pubblicata in data 6 giugno 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatti di causa Nel corso di un processo di espropriazione immobiliare pro- mosso da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nelle cui posizioni sog- gettive è successivamente subentrata [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in cui è intervenuto il locale agente della riscossione (nella cui posizione è subentrata Agenzia delle Entrate - Riscossione), dopo l'aggiudicazione dei beni pignorati in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'emissione dei relativi de- creti di trasferimento e la notificazione di un preavviso di rila- scio degli stessi alla società debitrice, quest'ultima ha propo- sto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., impugnando il preavviso di rilascio e diversi atti della procedu- ra esecutiva.

Il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione in relazione ai provvedimenti della procedura esecutiva emessi in data 15 gennaio, 13 maggio e 23 maggio 2016 e ai «decreti di trasfe- rimento n. 152/2016 e 153/2016 del 20 maggio 2016, 1-5 lu- glio 2016 e 15-21 settembre 2016», mentre l'ha dichiarata inammissibile in relazione al preavviso di sloggio.

Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico moti- vo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresen- tanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità della co- stituzione nella presente fase del giudizio, di [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l..

Sebbene la società costituita ([OSCURATO:SOCIETA].) abbia ade- guatamente documentato il suo potere di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., non può farsi a meno di osservare che la parte che risulta costituita nel processo esecutivo e in quel- lo di merito dell'opposizione non è quest'ultima, ma la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale è rivolto ed è stato del resto correttamente notificato il ricorso).

Nel controricorso non risulta in alcun modo allegato il titolo dell'eventuale subingresso di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. nelle po- sizioni soggettive di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (e, tanto meno, lo stesso risulta adeguatamente documentato).

Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 9 La costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., non può pertanto ritenersi regolare, non essendo stata allegata (né, in verità, documentata) la ne- cessaria legittimazione, sostanziale e processuale, della sud- detta società.

2. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «violazione o fal- sa applicazione degli art. 168 L.F. e 617 c.p.c. e omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, in applicazione art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.».

La società ricorrente censura la decisione impugnata esclusi- vamente in relazione al capo con il quale è stata rigettata l'opposizione avverso gli atti del processo esecutivo relativi al- la vendita ed al trasferimento dei beni pignorati, non invece il capo della stessa con il quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione in relazione al preavviso di rilascio notificatole dal professionista delegato alla vendita dei beni stessi.

È peraltro in proposito pregiudiziale ed assorbente il rilievo, effettuato di ufficio da questa Corte, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., di originaria inammissibilità dell'opposizione (nella parte oggetto del ricorso, come sopra chiarito). 2.1 È opportuno dare atto sommariamente dello sviluppo del- la vicenda processuale.

Secondo quanto esposto nello stesso ricorso, l'esperimento di vendita dei beni pignorati, con la relativa aggiudicazione, è stato tenuto dal professionista delegato in data 15 gennaio 2016, sebbene, in pari data, fosse stata iscritta nel registro delle imprese istanza di concordato preventivo avanzata dalla società debitrice.

Il giudice dell'esecuzione ha però disposto la sospensione del processo esecutivo, a norma dell'art. 168 L.F., solo in data 5 febbraio 2016 (senza nulla disporre in ordine alla vendita già effettuata); ha peraltro revocato la sospensione in data 13 Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 9 maggio 2016, avendo frattanto la debitrice rinunciato alla ri- chiesta di concordato.

Le società aggiudicatarie sono state quindi ammesse a versare il prezzo residuo e sono stati emessi, in data 20 maggio 2016, i relativi decreti di trasferimento, con successiva autorizzazio- ne, in virtù di provvedimento del 23 maggio 2016, alla parzia- le distribuzione del ricavato della vendita.

La debitrice, in data 26 maggio 2016, ha proposto una (pri- ma) opposizione agli atti esecutivi, contestando la legittimità di tutti i provvedimenti appena indicati ma, dopo il rigetto del- la sua contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione (con provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 1/5 luglio 2016, confermato dal collegio in sede di reclamo, con ordinan- za in data 15/21 settembre 2016) non ha promosso il relativo giudizio di merito.

Successivamente, in data 26 settembre 2016, il professionista delegato alla vendita ha notificato alla debitrice, sulla base degli indicati decreti di trasferimento del 20 maggio 2016, preavviso di rilascio.

La debitrice, a questo punto, ha proposto una ulteriore oppo- sizione agli atti esecutivi (di cui non è precisata l'esatta data di deposito ma che, affermandosi nella sentenza impugnata che essa è "datata" 10 ottobre 2016, deve ritenersi depositata non prima di tale data), con la quale ha contestato nuova- mente tutti gli atti della procedura esecutiva già oggetto del ricorso del 26 maggio 2016 e ha contestato, altresì, i provve- dimenti (del giudice dell'esecuzione in data 1/5 luglio 2016 e del collegio in sede di reclamo, in data 15/21 settembre 2016) sulla sua istanza di sospensione dell'esecuzione, nonché il preavviso di rilascio del 26 settembre 2016. 2.2 n Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in relazione al preavviso di rilascio e, come già chiarito, su tale capo della decisione non vi è una specifica censura nel ricorso.

Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 9 L'ha invece rigettata in relazione a tutti gli altri atti esecutivi impugnati.

In proposito ha espressamente ritenuto, in via preliminare, che l'opposizione stessa fosse ammissibile in relazione a tali atti esecutivi, nonostante le medesime doglianze fossero state già avanzate con la precedente opposizione del 26 maggio 2016, affermando che, non essendo mai stato instaurato il re- lativo giudizio di merito, ma avendo avuto luogo esclusiva- mente la fase sommaria cautelare, dapprima davanti al giudi- ce dell'esecuzione e, poi, davanti al collegio in sede di recla- mo, non sussisteva una preclusione ad impugnare atti succes- sivi della procedura, anche sulla base delle medesime «do- glianze già svolte in sede di reclamo».

Tale decisione non è stata oggetto di ricorso incidentale e de- ve ritenersi quindi certamente coperta dal giudicato interno la statuizione per cui l'opposizione agli atti esecutivi qui in esa- me è ammissibile sebbene abbia ad oggetto le medesime do- glianze già avanzate con la precedente.

Altrettanto certo è, peraltro, che tale statuizione riguarda esclusivamente il rapporto tra l'oggetto delle due successive opposizioni, mentre non è stata presa in alcun modo in esame dal tribunale la (diversa e autonoma) questione della tempe- stività della seconda opposizione, in relazione al termine pe- rentorio di cui all'art. 617 c.p.c., né la sua ammissibilità in re- lazione a differenti profili, quale quello della natura dei prov- vedimenti impugnati.

Non essendovi una esplicita decisione su tali ultimi punti, non può ritenersi formato in proposito alcun giudicato interno.

D'altra parte, il merito dell'opposizione stessa è ancora in di- scussione, proprio in virtù del presente ricorso proposto dalla società opponente: si tratta, quindi, di profili che, in quanto pregiudiziali all'esame del merito dell'opposizione, la Corte Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 9 può e, anzi, deve valutare, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.. 2.3 Orbene, tanto premesso, risulta evidente che, essendo stata proposta l'opposizione qui in esame non prima del 10 ot- tobre 2016, essa è certamente tardiva e, come tale inammis- sibile, quanto meno con riguardo a tutti gli atti esecutivi emessi fino al 26 maggio 2016, cioè alla data in cui, avendo la debitrice proposto la prima opposizione agli atti esecutivi in relazione ai medesimi atti, ne ha incontestabilmente avuto le- gale conoscenza.

Dunque, non possono sussistere dubbi sul fatto che l'opposizione sia inammissibile, in quanto tardiva, sia in rela- zione a tutti gli atti relativi alla vendita, essendo la stessa di certo inammissibile in relazione ai decreti di trasferimento (emessi in data 20 maggio 2016) che alla vendita hanno dato definitiva esecuzione, sia in relazione al successivo provvedi- mento (del 23 maggio 2016) di distribuzione del ricavato.

Essa è poi altrettanto certamente inammissibile, con riguardo agli ulteriori provvedimenti contestati, cioè quelli relativi alla richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata con la prima opposizione agli atti esecutivi.

Si tratta infatti dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione (in data 1/5 luglio 2016) ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e dal collegio in sede di conseguente reclamo (in data 15/21 settembre 2016), ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso la decisione del giudice dell'esecuzione, cioè di prov- vedimenti certamente non impugnabili, per la loro stessa na- tura, con l'opposizione agli atti esecutivi. 2.4 In definitiva, deve rilevarsi e dichiararsi che l'opposizione rigettata nel merito dal Tribunale di Venezia non poteva in realtà essere proposta, in quanto ab origine inammissibile per le ragioni fin qui esposte, con conseguente cassazione senza Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 7 di 9 rinvio della decisione impugnata (limitatamente al capo impu- gnato), ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c..

3. Pronunciando sul ricorso, il capo della decisione con lo stesso impugnato è cassato senza rinvio, in quanto la relativa opposizione non poteva essere proposta.

La cassazione della decisione impugnata impone di provvede- re nuovamente alla liquidazione delle spese dell'intero giudi- zio.

Alle società aggiudicatarie, rimaste intimate in sede di legitti- mità, spettano esclusivamente le spese relative all'unico grado di merito.

Tali spese si liquidano (secondo la liquidazione già operata dal tribunale, senza censure specifiche) in C 7.254,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non vi è luogo a provvedere in proposito, per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasta contumace anche in sede di merito.

Non potendo d'altra parte ritenersi regolare, come già espo- sto, la costituzione nella presente fase del giudizio di Italfon- diario S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., le relative spese restano irripetibili.

Va pertanto esclusivamente confermata la liquidazione, in fa- vore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di merito, in complessivi C 7.254,00, oltre rimborso forfettario ed accessori. per questi motivi La Corte: pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il capo della decisione impugnato, in quanto la relativa opposizione non poteva essere proposta, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.; condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di merito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., liquidandole, per ciascuna, in Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 8 di 9 complessivi C 7.254,00, oltre spese generali ed accesso- ri di legge; - dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita in rappresen- tanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.).

Così deciso nella camera di consiglio della Terz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Rep. SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 36286 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (P.I.: 03052660275), in persona del legale rappresentante pro tempore, Giorgi- na Perissinotto rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M01 L1570), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68E14 L840R) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39M04 H501S) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L14 L736T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54P17 E155G) -controricorrente- nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale bet rappresentante pro tempore Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 9 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1172/2018, pubblicata in data 6 giugno 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Fatti di causa Nel corso di un processo di espropriazione immobiliare pro- mosso da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nelle cui posizioni sog- gettive è successivamente subentrata [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in cui è intervenuto il locale agente della riscossione (nella cui posizione è subentrata Agenzia delle Entrate - Riscossione), dopo l'aggiudicazione dei beni pignorati in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., l'emissione dei relativi de- creti di trasferimento e la notificazione di un preavviso di rila- scio degli stessi alla società debitrice, quest'ultima ha propo- sto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., impugnando il preavviso di rilascio e diversi atti della procedu- ra esecutiva. Il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione in relazione ai provvedimenti della procedura esecutiva emessi in data 15 gennaio, 13 maggio e 23 maggio 2016 e ai «decreti di trasfe- rimento n. 152/2016 e 153/2016 del 20 maggio 2016, 1-5 lu- glio 2016 e 15-21 settembre 2016», mentre l'ha dichiarata inammissibile in relazione al preavviso di sloggio. Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 2 di 9 [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico moti- vo. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresen- tanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità della co- stituzione nella presente fase del giudizio, di [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.. Sebbene la società costituita ([OSCURATO:SOCIETA].) abbia ade- guatamente documentato il suo potere di rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., non può farsi a meno di osservare che la parte che risulta costituita nel processo esecutivo e in quel- lo di merito dell'opposizione non è quest'ultima, ma la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (alla quale è rivolto ed è stato del resto correttamente notificato il ricorso). Nel controricorso non risulta in alcun modo allegato il titolo dell'eventuale subingresso di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. nelle po- sizioni soggettive di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (e, tanto meno, lo stesso risulta adeguatamente documentato). Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 3 di 9 La costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., non può pertanto ritenersi regolare, non essendo stata allegata (né, in verità, documentata) la ne- cessaria legittimazione, sostanziale e processuale, della sud- detta società. 2. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «violazione o fal- sa applicazione degli art. 168 L.F. e 617 c.p.c. e omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, in applicazione art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.». La società ricorrente censura la decisione impugnata esclusi- vamente in relazione al capo con il quale è stata rigettata l'opposizione avverso gli atti del processo esecutivo relativi al- la vendita ed al trasferimento dei beni pignorati, non invece il capo della stessa con il quale è stata dichiarata inammissibile l'opposizione in relazione al preavviso di rilascio notificatole dal professionista delegato alla vendita dei beni stessi. È peraltro in proposito pregiudiziale ed assorbente il rilievo, effettuato di ufficio da questa Corte, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., di originaria inammissibilità dell'opposizione (nella parte oggetto del ricorso, come sopra chiarito). 2.1 È opportuno dare atto sommariamente dello sviluppo del- la vicenda processuale. Secondo quanto esposto nello stesso ricorso, l'esperimento di vendita dei beni pignorati, con la relativa aggiudicazione, è stato tenuto dal professionista delegato in data 15 gennaio 2016, sebbene, in pari data, fosse stata iscritta nel registro delle imprese istanza di concordato preventivo avanzata dalla società debitrice. Il giudice dell'esecuzione ha però disposto la sospensione del processo esecutivo, a norma dell'art. 168 L.F., solo in data 5 febbraio 2016 (senza nulla disporre in ordine alla vendita già effettuata); ha peraltro revocato la sospensione in data 13 Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 4 di 9 maggio 2016, avendo frattanto la debitrice rinunciato alla ri- chiesta di concordato. Le società aggiudicatarie sono state quindi ammesse a versare il prezzo residuo e sono stati emessi, in data 20 maggio 2016, i relativi decreti di trasferimento, con successiva autorizzazio- ne, in virtù di provvedimento del 23 maggio 2016, alla parzia- le distribuzione del ricavato della vendita. La debitrice, in data 26 maggio 2016, ha proposto una (pri- ma) opposizione agli atti esecutivi, contestando la legittimità di tutti i provvedimenti appena indicati ma, dopo il rigetto del- la sua contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione (con provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 1/5 luglio 2016, confermato dal collegio in sede di reclamo, con ordinan- za in data 15/21 settembre 2016) non ha promosso il relativo giudizio di merito. Successivamente, in data 26 settembre 2016, il professionista delegato alla vendita ha notificato alla debitrice, sulla base degli indicati decreti di trasferimento del 20 maggio 2016, preavviso di rilascio. La debitrice, a questo punto, ha proposto una ulteriore oppo- sizione agli atti esecutivi (di cui non è precisata l'esatta data di deposito ma che, affermandosi nella sentenza impugnata che essa è "datata" 10 ottobre 2016, deve ritenersi depositata non prima di tale data), con la quale ha contestato nuova- mente tutti gli atti della procedura esecutiva già oggetto del ricorso del 26 maggio 2016 e ha contestato, altresì, i provve- dimenti (del giudice dell'esecuzione in data 1/5 luglio 2016 e del collegio in sede di reclamo, in data 15/21 settembre 2016) sulla sua istanza di sospensione dell'esecuzione, nonché il preavviso di rilascio del 26 settembre 2016. 2.2 n Tribunale ha dichiarato inammissibile l'opposizione, in relazione al preavviso di rilascio e, come già chiarito, su tale capo della decisione non vi è una specifica censura nel ricorso. Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 5 di 9 L'ha invece rigettata in relazione a tutti gli altri atti esecutivi impugnati. In proposito ha espressamente ritenuto, in via preliminare, che l'opposizione stessa fosse ammissibile in relazione a tali atti esecutivi, nonostante le medesime doglianze fossero state già avanzate con la precedente opposizione del 26 maggio 2016, affermando che, non essendo mai stato instaurato il re- lativo giudizio di merito, ma avendo avuto luogo esclusiva- mente la fase sommaria cautelare, dapprima davanti al giudi- ce dell'esecuzione e, poi, davanti al collegio in sede di recla- mo, non sussisteva una preclusione ad impugnare atti succes- sivi della procedura, anche sulla base delle medesime «do- glianze già svolte in sede di reclamo». Tale decisione non è stata oggetto di ricorso incidentale e de- ve ritenersi quindi certamente coperta dal giudicato interno la statuizione per cui l'opposizione agli atti esecutivi qui in esa- me è ammissibile sebbene abbia ad oggetto le medesime do- glianze già avanzate con la precedente. Altrettanto certo è, peraltro, che tale statuizione riguarda esclusivamente il rapporto tra l'oggetto delle due successive opposizioni, mentre non è stata presa in alcun modo in esame dal tribunale la (diversa e autonoma) questione della tempe- stività della seconda opposizione, in relazione al termine pe- rentorio di cui all'art. 617 c.p.c., né la sua ammissibilità in re- lazione a differenti profili, quale quello della natura dei prov- vedimenti impugnati. Non essendovi una esplicita decisione su tali ultimi punti, non può ritenersi formato in proposito alcun giudicato interno. D'altra parte, il merito dell'opposizione stessa è ancora in di- scussione, proprio in virtù del presente ricorso proposto dalla società opponente: si tratta, quindi, di profili che, in quanto pregiudiziali all'esame del merito dell'opposizione, la Corte Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 6 di 9 può e, anzi, deve valutare, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.. 2.3 Orbene, tanto premesso, risulta evidente che, essendo stata proposta l'opposizione qui in esame non prima del 10 ot- tobre 2016, essa è certamente tardiva e, come tale inammis- sibile, quanto meno con riguardo a tutti gli atti esecutivi emessi fino al 26 maggio 2016, cioè alla data in cui, avendo la debitrice proposto la prima opposizione agli atti esecutivi in relazione ai medesimi atti, ne ha incontestabilmente avuto le- gale conoscenza. Dunque, non possono sussistere dubbi sul fatto che l'opposizione sia inammissibile, in quanto tardiva, sia in rela- zione a tutti gli atti relativi alla vendita, essendo la stessa di certo inammissibile in relazione ai decreti di trasferimento (emessi in data 20 maggio 2016) che alla vendita hanno dato definitiva esecuzione, sia in relazione al successivo provvedi- mento (del 23 maggio 2016) di distribuzione del ricavato. Essa è poi altrettanto certamente inammissibile, con riguardo agli ulteriori provvedimenti contestati, cioè quelli relativi alla richiesta di sospensione dell'esecuzione avanzata con la prima opposizione agli atti esecutivi. Si tratta infatti dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione (in data 1/5 luglio 2016) ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e dal collegio in sede di conseguente reclamo (in data 15/21 settembre 2016), ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso la decisione del giudice dell'esecuzione, cioè di prov- vedimenti certamente non impugnabili, per la loro stessa na- tura, con l'opposizione agli atti esecutivi. 2.4 In definitiva, deve rilevarsi e dichiararsi che l'opposizione rigettata nel merito dal Tribunale di Venezia non poteva in realtà essere proposta, in quanto ab origine inammissibile per le ragioni fin qui esposte, con conseguente cassazione senza Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 7 di 9 rinvio della decisione impugnata (limitatamente al capo impu- gnato), ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.. 3. Pronunciando sul ricorso, il capo della decisione con lo stesso impugnato è cassato senza rinvio, in quanto la relativa opposizione non poteva essere proposta. La cassazione della decisione impugnata impone di provvede- re nuovamente alla liquidazione delle spese dell'intero giudi- zio. Alle società aggiudicatarie, rimaste intimate in sede di legitti- mità, spettano esclusivamente le spese relative all'unico grado di merito. Tali spese si liquidano (secondo la liquidazione già operata dal tribunale, senza censure specifiche) in C 7.254,00, oltre rimborso forfettario ed accessori, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., mentre non vi è luogo a provvedere in proposito, per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasta contumace anche in sede di merito. Non potendo d'altra parte ritenersi regolare, come già espo- sto, la costituzione nella presente fase del giudizio di Italfon- diario S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., le relative spese restano irripetibili. Va pertanto esclusivamente confermata la liquidazione, in fa- vore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di merito, in complessivi C 7.254,00, oltre rimborso forfettario ed accessori. per questi motivi La Corte: pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio il capo della decisione impugnato, in quanto la relativa opposizione non poteva essere proposta, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.; condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di merito in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., liquidandole, per ciascuna, in Ric. n. 36286/2018 - Sez. 3 - Ud. 14 ottobre 2021 - Sentenza - Pagina 8 di 9 complessivi C 7.254,00, oltre spese generali ed accesso- ri di legge; - dichiara non ripetibili le spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (costituita in rappresen- tanza di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.). Così deciso nella camera di consiglio della Terz
Sentenza Cassazione n. 40846/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris