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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21390/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5929/2018, depositata il 14/9/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.TKQ016E01809/2011 con il quale l’Agenzia delle Entrate, relativamenteall’anno 2006, aveva sinteticamente rideterminato il suo reddito in €35.540,85.2.

La CTP di Frosinone accolse il ricorso, sul presupposto che le speseper incrementi patrimoniali, considerate dall’Agenzia delle Entrate ai finidel suddetto accertamento, riguardavano un periodo successivo, e non giàprecedente all’annualità in esame, in violazione di quanto disposto dall’art.Numero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/202638, comma 5, d.p.r. n. 600/1973 (introdotto dalla l. n. 413/1991 e rationetemporis applicabile), secondo cui “qualora l'ufficio determinisinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa perincrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo provacontraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stataeffettuata e nei cinque precedenti”.3.

La CTR del Lazio accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendo, in primoluogo, fondata la censura di omessa pronuncia, da parte della CTP, “sullaspecifica circostanza della parziale definitività dell’accertamento inrelazione al maggior reddito scaturito dalle spese per il mantenimentodelle autovetture”, in ragione della mancata contestazione sul punto daparte del contribuente.

I giudici di secondo grado accolsero anche “lacensura di illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 38 DPR600/1973, posto che per il calcolo del quinquennio, diversamente da comeritenuto in prime cure, va preso in considerazione, come dies a quo, l’annodi sostenimento della spesa ed i quattro anni precedenti”.

Infine, ritennela CTR che il contribuente non avesse fornito la prova contraria sullostesso incombente, non avendo dimostrato che l’acquisto di uno dei beniindice (l’autovettura [OSCURATO:PERSONA]), avvenuto nel 2007, fosse statoeffettuato proprio con i fondi ricevuti dal Torti tramite bonifico dallacognata [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 38,commi 4 e 5, d.p.r. n. 600/1973; 1, lett. b), l. n. 413/1991; 112 c.p.c.,nonché “omessa considerazione di un fatto decisivo ai fini dellacontroversia” ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR ritenuto rilevante,in relazione all’anno in accertamento, la spesa sostenuta in un periodosuccessivo.Numero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il motivo è infondato, dal momento che la presunzione di cui all’art.38, comma 5 del d.p.r. n. 600/1973 (ratione temporis vigente) consentedi imputare all’annualità oggetto di accertamento la frazione (pari a unquinto) del reddito considerato, anche ove questo sia stato realizzato inannualità successive a quella in accertamento (purché nell’arco delquinquennio considerato dalla menzionata disposizione).

In tal senso si èespressa Cass., n. 14509/2016, che fa l’esempio di un giudizio relativoall'accertamento condotto per l'anno 2000 sulla base di una spesaeffettuata per € 100.000 nell'anno 2002, nel quale il contribuente provi diaver percepito, nel 2000, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte atitolo d'imposta per un ammontare di € 20.000, concludendo per l’idoneitàdi tale prova a superare la presunzione di maggior reddito per quell'annoma non anche per gli altri ai quali si estende la presunzione de qua; o lapiù recente Cass., n. 10363/2025, che ha giudicato legittima l’imputazioneper un quinto, all’anno 2005, del reddito rappresentato dall’acquisto diun’autovettura nel 2006; o ancora Cass., n. 23475/2024, la quale, alcontrario, aveva scomputato dal reddito del 2007 la quota imputata inrelazione all’acquisto di un’autovettura nell’anno 2008, avendo ilcontribuente dimostrato di essersene procurato la provvista attraverso unfinanziamento ottenuto nell’anno da ultimo menzionato.2.

Il secondo motivo di ricorso censura ancora una volta la violazionedegli artt. 38, commi 4 e 5, d.p.r. n. 600/1973 e 1, lett. b), l. n.413/1991, intendendo il ricorrente “porre in discussione che, per effettodell’accertamento sintetico disciplinato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 38 -nella versione ratione temporis vigente - l’Ufficio potesse beneficiare diuna presunzione legale relativa fondata sui coefficienti redditometrici che ilcontribuente deve superare fornendo la prova contraria”.Il motivo (che peraltro si mantiene su un registro del tutto astratto,senza prospettare alcuna “ricaduta” sulla fattispecie concreta, in rapportoalle affermazioni della sentenza impugnata) è infondato, dal momentoNumero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/2026che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l’art. 38 contemplauna presunzione legale relativa.

Possono riassuntivamente riportarsi, alriguardo, le statuizioni di cui a Cass., n. 2893/2024, secondo cui costanteorientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometrointroduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa diritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni benil'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, unavolta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dìcapacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli delvalore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma puòsoltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine allaprovenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché giàsottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie permantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass.11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n.8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente,l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice dicapacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggiorreddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto oin parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolodi imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidataopinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esistein misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n.18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588)”.

Priva di pregio è, allora, la censurasecondo cui il meccanismo del cd. redditometro “non si fonda su unapresunzione legale (essendo gli elementi indicativi previsti in decretiministeriali e non definiti da un fatto noto stabilito dalla legge)”, in primoluogo perché la base normativa della presunzione legale deve rintracciarsiNumero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/2026nell’art. 38 citato (nella formulazione ratione temporis vigente) - che è pursempre una norma primaria -; in secondo luogo, perché, a differenza diquanto accade per le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., lepresunzioni legali non riposano sul ragionamento induttivo (che, provato ilfatto noto, consente di risalire al fatto da dimostrare) ma valgono adimprimere direttamente alla fattispecie un determinato assetto distributivodell’onere della prova, imponendo al giudice di considerare un determinatofatto come vero, in mancanza di adeguata prova contraria (ove - come nelcaso che qui occupa - non si tratti di presunzioni legali assolute).3.

Con il terzo motivo di ricorso è censurata la violazione dell’art. 38,comma 6, d.p.r. n. 600/1973 nonché “violazione di legge.

Omessaconsiderazione e travisamento ed errore sul fatto ai sensi dell’art. 360comma I n. 3 e 5 c.p.c.”, per avere omesso la CTR “di considerare glielementi, documentalmente prodotti fin dalla fase preliminare dell’invito acomparire nel corso del giudizio di primo grado, che erano in grado diprovare il possesso di redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte olegalmente esclusi dalla formazione della base imponibile per giustificarele spese indicate dall’Ufficio”.

I giudici di secondo grado avrebbero violatole regole probatorie applicabili alla materia de qua, le quali non richiedonola dimostrazione di una specifica corrispondenza tra le elargizioni di terzi el’acquisto dei beni contestati.Il motivo - inammissibile dall’angolo visuale dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,non indicando il fatto storico la cui considerazione sarebbe stata omessa -è fondato in relazione al vizio di violazione di legge, avendo la CTRrichiesto al contribuente una prova contraria eccessivamente rigida, inossequio a una risalente giurisprudenza, ormai superata da altroorientamento secondo cui, in tema di accertamento sintetico (c.d.redditometro), per vincere la presunzione ex art. 38, comma 1, del d.P.R.n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis), la prova contraria di cui èonerato il contribuente non riguarda l'effettivo impiego dei redditi esenti oNumero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/2026soggetti a ritenuta alla fonte per le spese contestate, ma soltanto l'entitàdegli stessi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanzesintomatiche del fatto che le suddette spese siano state sostenute con talirisorse (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 33204/2025).4.

Dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso discende la cassazionecon rinvio della decisione impugnata, affinché il giudice di merito riesaminiil merito della fattispecie sotto l’egida della regula juris, in punto di provacontraria, enucleata al paragrafo precedente.

P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/5/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5929/2018, depositata il 14/9/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento n.TKQ016E01809/2011 con il quale l’Agenzia delle Entrate, relativamenteall’anno 2006, aveva sinteticamente rideterminato il suo reddito in €35.540,85.2. La CTP di Frosinone accolse il ricorso, sul presupposto che le speseper incrementi patrimoniali, considerate dall’Agenzia delle Entrate ai finidel suddetto accertamento, riguardavano un periodo successivo, e non giàprecedente all’annualità in esame, in violazione di quanto disposto dall’art.Numero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/202638, comma 5, d.p.r. n. 600/1973 (introdotto dalla l. n. 413/1991 e rationetemporis applicabile), secondo cui “qualora l'ufficio determinisinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa perincrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo provacontraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stataeffettuata e nei cinque precedenti”.3. La CTR del Lazio accolse l’appello dell’Ufficio, ritenendo, in primoluogo, fondata la censura di omessa pronuncia, da parte della CTP, “sullaspecifica circostanza della parziale definitività dell’accertamento inrelazione al maggior reddito scaturito dalle spese per il mantenimentodelle autovetture”, in ragione della mancata contestazione sul punto daparte del contribuente. I giudici di secondo grado accolsero anche “lacensura di illegittimità della sentenza per violazione dell’art. 38 DPR600/1973, posto che per il calcolo del quinquennio, diversamente da comeritenuto in prime cure, va preso in considerazione, come dies a quo, l’annodi sostenimento della spesa ed i quattro anni precedenti”. Infine, ritennela CTR che il contribuente non avesse fornito la prova contraria sullostesso incombente, non avendo dimostrato che l’acquisto di uno dei beniindice (l’autovettura [OSCURATO:PERSONA]), avvenuto nel 2007, fosse statoeffettuato proprio con i fondi ricevuti dal Torti tramite bonifico dallacognata [OSCURATO:PERSONA].4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 38,commi 4 e 5, d.p.r. n. 600/1973; 1, lett. b), l. n. 413/1991; 112 c.p.c.,nonché “omessa considerazione di un fatto decisivo ai fini dellacontroversia” ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR ritenuto rilevante,in relazione all’anno in accertamento, la spesa sostenuta in un periodosuccessivo.Numero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il motivo è infondato, dal momento che la presunzione di cui all’art.38, comma 5 del d.p.r. n. 600/1973 (ratione temporis vigente) consentedi imputare all’annualità oggetto di accertamento la frazione (pari a unquinto) del reddito considerato, anche ove questo sia stato realizzato inannualità successive a quella in accertamento (purché nell’arco delquinquennio considerato dalla menzionata disposizione). In tal senso si èespressa Cass., n. 14509/2016, che fa l’esempio di un giudizio relativoall'accertamento condotto per l'anno 2000 sulla base di una spesaeffettuata per € 100.000 nell'anno 2002, nel quale il contribuente provi diaver percepito, nel 2000, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte atitolo d'imposta per un ammontare di € 20.000, concludendo per l’idoneitàdi tale prova a superare la presunzione di maggior reddito per quell'annoma non anche per gli altri ai quali si estende la presunzione de qua; o lapiù recente Cass., n. 10363/2025, che ha giudicato legittima l’imputazioneper un quinto, all’anno 2005, del reddito rappresentato dall’acquisto diun’autovettura nel 2006; o ancora Cass., n. 23475/2024, la quale, alcontrario, aveva scomputato dal reddito del 2007 la quota imputata inrelazione all’acquisto di un’autovettura nell’anno 2008, avendo ilcontribuente dimostrato di essersene procurato la provvista attraverso unfinanziamento ottenuto nell’anno da ultimo menzionato.2. Il secondo motivo di ricorso censura ancora una volta la violazionedegli artt. 38, commi 4 e 5, d.p.r. n. 600/1973 e 1, lett. b), l. n.413/1991, intendendo il ricorrente “porre in discussione che, per effettodell’accertamento sintetico disciplinato dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 38 -nella versione ratione temporis vigente - l’Ufficio potesse beneficiare diuna presunzione legale relativa fondata sui coefficienti redditometrici che ilcontribuente deve superare fornendo la prova contraria”.Il motivo (che peraltro si mantiene su un registro del tutto astratto,senza prospettare alcuna “ricaduta” sulla fattispecie concreta, in rapportoalle affermazioni della sentenza impugnata) è infondato, dal momentoNumero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/2026che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l’art. 38 contemplauna presunzione legale relativa. Possono riassuntivamente riportarsi, alriguardo, le statuizioni di cui a Cass., n. 2893/2024, secondo cui costanteorientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometrointroduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa diritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni benil'esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, unavolta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dìcapacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di privarli delvalore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma puòsoltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine allaprovenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché giàsottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie permantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass.11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n.8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass.20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente,l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice dicapacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggiorreddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto oin parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolodi imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidataopinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esistein misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n.18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588)”. Priva di pregio è, allora, la censurasecondo cui il meccanismo del cd. redditometro “non si fonda su unapresunzione legale (essendo gli elementi indicativi previsti in decretiministeriali e non definiti da un fatto noto stabilito dalla legge)”, in primoluogo perché la base normativa della presunzione legale deve rintracciarsiNumero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/2026nell’art. 38 citato (nella formulazione ratione temporis vigente) - che è pursempre una norma primaria -; in secondo luogo, perché, a differenza diquanto accade per le presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c., lepresunzioni legali non riposano sul ragionamento induttivo (che, provato ilfatto noto, consente di risalire al fatto da dimostrare) ma valgono adimprimere direttamente alla fattispecie un determinato assetto distributivodell’onere della prova, imponendo al giudice di considerare un determinatofatto come vero, in mancanza di adeguata prova contraria (ove - come nelcaso che qui occupa - non si tratti di presunzioni legali assolute).3. Con il terzo motivo di ricorso è censurata la violazione dell’art. 38,comma 6, d.p.r. n. 600/1973 nonché “violazione di legge. Omessaconsiderazione e travisamento ed errore sul fatto ai sensi dell’art. 360comma I n. 3 e 5 c.p.c.”, per avere omesso la CTR “di considerare glielementi, documentalmente prodotti fin dalla fase preliminare dell’invito acomparire nel corso del giudizio di primo grado, che erano in grado diprovare il possesso di redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte olegalmente esclusi dalla formazione della base imponibile per giustificarele spese indicate dall’Ufficio”. I giudici di secondo grado avrebbero violatole regole probatorie applicabili alla materia de qua, le quali non richiedonola dimostrazione di una specifica corrispondenza tra le elargizioni di terzi el’acquisto dei beni contestati.Il motivo - inammissibile dall’angolo visuale dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,non indicando il fatto storico la cui considerazione sarebbe stata omessa -è fondato in relazione al vizio di violazione di legge, avendo la CTRrichiesto al contribuente una prova contraria eccessivamente rigida, inossequio a una risalente giurisprudenza, ormai superata da altroorientamento secondo cui, in tema di accertamento sintetico (c.d.redditometro), per vincere la presunzione ex art. 38, comma 1, del d.P.R.n. 600 del 1973 (vigente ratione temporis), la prova contraria di cui èonerato il contribuente non riguarda l'effettivo impiego dei redditi esenti oNumero registro generale 6338/2019Numero sezionale 4411/2026Numero di raccolta generale 21390/2026Data pubblicazione 23/06/2026soggetti a ritenuta alla fonte per le spese contestate, ma soltanto l'entitàdegli stessi e la durata del relativo possesso, che costituiscono circostanzesintomatiche del fatto che le suddette spese siano state sostenute con talirisorse (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 33204/2025).4. Dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso discende la cassazionecon rinvio della decisione impugnata, affinché il giudice di merito riesaminiil merito della fattispecie sotto l’egida della regula juris, in punto di provacontraria, enucleata al paragrafo precedente. P.Q.MAccoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/5/2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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