CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2023
Cassazione n. 32690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 5525-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11-13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 21/05/2021 R.G.N. 20448/2020; Oggetto R.G.N. 5525/2022 Cron. Rep. Ud. 27/09/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Napoli con ordinanza resa all’udienza del 20.5.21, nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl, diretta ad accertare la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti, in virtù di contratto sottoscritto il 15.11.2013 avente ad oggetto l’incarico di far sottoscrivere e timbrare per accettazione i contratti di convenzione e le relative integrazioni contrattuali per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, aveva dichiarato la propria competenza anche territoriale e rigettato l’eccezione di in competenza proposta dalla richiamata società. Il tribunale aveva valutato non pretestuosa la prospettazione della domanda radicante la competenza per materia del giudice del lavoro ed inoltre inderogabile la competenza per territorio determinata ai sensi dell’art.413 c.p.c., cosi’ risultando nulla (priva di efficacia) la clausola contrattuale apposta in riferimento alla indicazione di un diverso giudice competente (tribunale di Roma). Avverso detta decisione la società proponeva istanza di regolamento di competenza affidato a due motivi anche coltivati con successiva memoria. Con istanza del 4 marzo 2022 la [OSCURATO:PERSONA] srl, segnalava di aver provveduto tempestivamente (12 luglio 2021) all’invio per il deposito telematico del ricorso in esame alla cancelleria della Corte di legittimità, ricevendo messaggi di mancata accettazione; segnalava di aver provveduto anche nei giorni successivi ad inviare nuovamente gli atti processuali con esito costantemente negativo quanto all’accettazione, per ragioni attribuibili al gestore dei servizi informatici. Chiedeva pertanto di essere rimesso in termini con riconoscimento della validità del deposito effettuato ovvero di essere autorizzato a nuovo deposito. Il Procuratore Generale concludeva per il rigetto dell’istanza di regolamento. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo la società si duole della violazione degli artt.10,409 e 413 c.p.c., per aver, il tribunale, erroneamente fondato l’individuazione del giudice competente sulla errata e pretestuosa prospettazione della domanda. Sostiene che, sulla base della documentazione in atti, il giudice avrebbe dovuto valutare apparente la prospettazione poiché il Piscopo non aveva svolto attività di agente, essendo carenti i requisiti della personalità e continuità della prestazione. 2)-Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 413 e 29 c.p.c. per aver, il giudice, erroneamente applicato la disposizione sulla competenza del giudice del lavoro in violazione della clausola contrattuale indicativa della competenza del Foro di Roma. I due motivi si possono trattare congiuntamente. Questa Corte ha in più chiarito che “Qualora l'attore chieda il riconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previa allegazione di specifici fatti relativi ad un determinato rapporto giuridico, competente a decidere la controversia - sulla base di tale "petitum" sostanziale - è il giudice indicato dall a legge in relazione a tale rapporto, anche se il convenuto, in base alla contestazione dell'esistenza di quel determinato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debba essere assegnata una natura diversa, salvo che laprospettazione dell' attore non risulti in modo evidentepretestuosa ed artificiosamente allegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e delgiudice ( Cass.n. 14572/05; conf. Cass. 1122/2007 in continuità con Cass.n. 152/2000). Il principio richiamato assegna alla prospettazione della domanda un fondamentale ruolo ai fini della identificazione della materia di cui si è chiamati a decidere e, dunque del giudice competente in tal senso. Risulta altrettanto chiaro che, se tale prospettazione, alla luce di quanto eccepito dalla controparte, risulti vistosamente pretestuoso ovvero fittizio rispetto alla reale situazione sottesa ai rapporti tra le parti, la valutazione sulla competenza dovrà essere effettuata in ragione di quanto in concreto emerso. Nel caso in esame il tribunale ha valutato come non chiaramente pretestuosa la prospettazione dei fatti di causa, così esprimendo un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità, del tutto coerente con i principi sopra riportati. Deve pertanto affermarsi la competenza a decidere del tribunale del lavoro di Napoli, con rigetto del ricorso in esame. In applicazione del principio processuale della "ragionepiù liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dipiù agevole soluzione (Cass.n. 11458/2018), stante il rigetto del ricorso per regolamento di competenza, deve ritenersi assorbita l’istanza relativa alla rimessione in termini. Spese all’esito del giudizio definitivo P.Q.M. Rigetta il ricorso dichiarando la sussistenza della competenza del Tribunale del lavoro di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio nei termini di legge. Spese al definitivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel