CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42257/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO— Cato whvisÓalle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • n. 23201/24 Bergamini [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentiva ne M!pz mente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 riducendip la pena, su concorde richiesta delle parti, ad anni sei di reclusione ed euro 25.000 di multa; chdleh orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l'imputato non può porre in discusSiok la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (comunque inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d'appello nel procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peraltro l'accordo delle parti sulla pena avviene all'esito di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell'appellante; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso