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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022

Cassazione n. 49100/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché adduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare lineare e puntuale, coerente alle emergenze istruttorie e conforme alla ipotesi di reato contestata e ciò sia in relazione al giudizio di responsabilità (e in particolare alla acquisita dimostrazione della eccentricità dei prelievi effettuati dal conto corrente e delle spese realizzate rispetto agli interessi del soggetto amministrato), sia in ordine al mancato riconoscimento delle generiche (escluse privando, implicitamente ma evidentemente, di rilievo le indicazioni difensive sul punto alla luce delle connotazioni di gravità del fatto emarginate nel verificare la dosimetria sanzionatoria) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché adduce motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomentare lineare e puntuale, coerente alle emergenze istruttorie e conforme alla ipotesi di reato contestata e ciò sia in relazione al giudizio di responsabilità (e in particolare alla acquisita dimostrazione della eccentricità dei prelievi effettuati dal conto corrente e delle spese realizzate rispetto agli interessi del soggetto amministrato), sia in ordine al mancato riconoscimento delle generiche (escluse privando, implicitamente ma evidentemente, di rilievo le indicazioni difensive sul punto alla luce delle connotazioni di gravità del fatto emarginate nel verificare la dosimetria sanzionatoria) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 49100/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris