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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 25508/2026

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da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la lette per l'imputato( le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi integralmente ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 03/07/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 171-ter I n. 633/1941- contestato al capo a)- perché estinto per prescrizione e ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen, rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo b) in mesi due di reclusione ed euro 350,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, illogicità della motivazione, lamentando che erroneamente la ricorrente era stata ritenuta responsabile del reato di detenzione per la vendita o comunque di destinazione al commercio di DVD abusivamente riprodotti e privi di marchio SIAE; l'imputata non era a conoscenza della provenienza illecita della merce sequestrata nè era titolare o gestore della esposizione del materiale e, quindi, non era provato che la stessa fosse detentrice della merce e che l'avesse destinata alla vendita e/o commercio.

Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione, lamentando che difettando la prova decisiva che la ricorrente fosse a conoscenza della provenienza illecita della merce sequestrata, la sentenza impugnata andava annullata per mancato supporto probatorio.

Con il terzo motivo deduce errore nell'applicazione della pena, lamentando la mancata determinazione nel minimo edittale, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

Con il quarto motivo deduce che gli elementi risultanti dall'istruttoria dibattimentale dovevano portare all'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530, cornma 2, cod.proc.pen..

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi ed il quarto motivo di ricorso, tutti afferenti all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili.

La ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto con le argomentazioni poste dai Giudici di merito a fondamento dell'affermazione 2di responsabilità; in particolare nella sentenza impugnata, che ha confermato la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, si evidenzia che l'imputata veniva osservata dagli operati mentre gestiva una bancarella, posizionata all'interno dell'area riservata al mercato settimanale donale, sulla quale erano esposti per la vendita numerosi dispositivi audiovisivi e musicali, frutto di illecita duplicazione e sprovvisti del marchio SIAE ed alla quale si avvicinavano alcuni soggetti interessati all'acquisto della merce; la provenienza illecita della merce era certamente nota all'imputata, risultano evidente l'illecita duplicazione e la mancanza del marchio SIAE.

I motivi dunque, svolgono deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

Trova, quindi, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). .

3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. .

La Corte di appello, ha correttamente rideterminato il trattamento sanzionatorio, riducendo l'entità della pena, avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo a) e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. in relazione al residuo reato di cui al capo b); le circostanze attenuanti generiche, come risulta dalla sentenza di primo grado, erano state già applicate dal primo giudice, così come era stato già concesso il beneficio della sospensione condizionale, statuizione che veniva implicitamente confermata dai Giudici di appello (cfr Sez.3, n. 16184 del 28/02/2013, Rv. 255292 3-01: Quando, in sede di appello proposto dal solo imputato, il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, detto beneficio deve ritenersi implicitamente confermato).

Del tutto generica, infine, è la censura in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen.

Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).

4. Il ricorso, pertanto, risulta nel complesso infondato e va rigettato.

5. Consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. P.Q.MDepositata in Caneelleri4oggi, 08 LUCI 2026 [OSCURATO:PERSONA].SS lisab i ' rrabito # ik "4„..._ 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la lette per l'imputato( le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi integralmente ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa in data 03/07/2023 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputata in ordine al reato di cui all'art. 171-ter I n. 633/1941- contestato al capo a)- perché estinto per prescrizione e ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen, rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo b) in mesi due di reclusione ed euro 350,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva, illogicità della motivazione, lamentando che erroneamente la ricorrente era stata ritenuta responsabile del reato di detenzione per la vendita o comunque di destinazione al commercio di DVD abusivamente riprodotti e privi di marchio SIAE; l'imputata non era a conoscenza della provenienza illecita della merce sequestrata nè era titolare o gestore della esposizione del materiale e, quindi, non era provato che la stessa fosse detentrice della merce e che l'avesse destinata alla vendita e/o commercio. Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione, lamentando che difettando la prova decisiva che la ricorrente fosse a conoscenza della provenienza illecita della merce sequestrata, la sentenza impugnata andava annullata per mancato supporto probatorio. Con il terzo motivo deduce errore nell'applicazione della pena, lamentando la mancata determinazione nel minimo edittale, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge. Con il quarto motivo deduce che gli elementi risultanti dall'istruttoria dibattimentale dovevano portare all'assoluzione dell'imputata ai sensi dell'art. 530, cornma 2, cod.proc.pen.. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi ed il quarto motivo di ricorso, tutti afferenti all'affermazione di responsabilità, sono inammissibili. La ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto con le argomentazioni poste dai Giudici di merito a fondamento dell'affermazione 2di responsabilità; in particolare nella sentenza impugnata, che ha confermato la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, si evidenzia che l'imputata veniva osservata dagli operati mentre gestiva una bancarella, posizionata all'interno dell'area riservata al mercato settimanale donale, sulla quale erano esposti per la vendita numerosi dispositivi audiovisivi e musicali, frutto di illecita duplicazione e sprovvisti del marchio SIAE ed alla quale si avvicinavano alcuni soggetti interessati all'acquisto della merce; la provenienza illecita della merce era certamente nota all'imputata, risultano evidente l'illecita duplicazione e la mancanza del marchio SIAE. I motivi dunque, svolgono deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Trova, quindi, applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). . 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. . La Corte di appello, ha correttamente rideterminato il trattamento sanzionatorio, riducendo l'entità della pena, avendo dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo a) e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. in relazione al residuo reato di cui al capo b); le circostanze attenuanti generiche, come risulta dalla sentenza di primo grado, erano state già applicate dal primo giudice, così come era stato già concesso il beneficio della sospensione condizionale, statuizione che veniva implicitamente confermata dai Giudici di appello (cfr Sez.3, n. 16184 del 28/02/2013, Rv. 255292 3-01: Quando, in sede di appello proposto dal solo imputato, il giudice del gravame ridetermini la pena senza ulteriormente specificare nel dispositivo quale decisione sia stata assunta con riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal giudice di primo grado, detto beneficio deve ritenersi implicitamente confermato). Del tutto generica, infine, è la censura in ordine al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 175 cod.pen. Il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. d) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 4. Il ricorso, pertanto, risulta nel complesso infondato e va rigettato. 5. Consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. P.Q.MDepositata in Caneelleri4oggi, 08 LUCI 2026 [OSCURATO:PERSONA].SS lisab i ' rrabito # ik "4„..._ 4
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