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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30664/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna; con il secondo motivo in ordine all'affermazione della responsabilità, trattandosi di sole 7 dosi di sostanza stupefacente e, con il terzo motivo, vizio della motivazione in relazione al diniego della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.

Il primo motivo di ricorso non è dedotto con i motivi di appello.

In ogni caso, in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto congrua, richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena determinata dal primo giudice, che pur si discosta dal minimo edittale, pari a un anno di reclusione ed euro 1500 di multa.

Per quanto attiene ai residui motivi di ricorso, inerenti la responsabilità, con motivazione altrettanto congrue ed insindacabile in questa sede, il giudice a quo ha affermato la finalità di spaccio, inferendo tale finalità dalle modalità di occultamento dello stupefacente, fuori dalla propria abitazione, già suddiviso in dosi pronte per la cessione.

Il giudice ha accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve ritenendo„ alla luce delle condizioni economiche dell'imputato, che ha fatto richiestk di patrocinio gratuito e che risulta essere impossidente e supportato economicamente dalla famiglia, che la pena detentiva dovesse essere sostituita con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto più adeguata al percorso rieducativo e in considerazione delle sue condizioni economiche, piuttosto che in quella della pena pecuniaria.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna; con il secondo motivo in ordine all'affermazione della responsabilità, trattandosi di sole 7 dosi di sostanza stupefacente e, con il terzo motivo, vizio della motivazione in relazione al diniego della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria. Il primo motivo di ricorso non è dedotto con i motivi di appello. In ogni caso, in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto congrua, richiamando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., la pena determinata dal primo giudice, che pur si discosta dal minimo edittale, pari a un anno di reclusione ed euro 1500 di multa. Per quanto attiene ai residui motivi di ricorso, inerenti la responsabilità, con motivazione altrettanto congrue ed insindacabile in questa sede, il giudice a quo ha affermato la finalità di spaccio, inferendo tale finalità dalle modalità di occultamento dello stupefacente, fuori dalla propria abitazione, già suddiviso in dosi pronte per la cessione. Il giudice ha accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve ritenendo„ alla luce delle condizioni economiche dell'imputato, che ha fatto richiestk di patrocinio gratuito e che risulta essere impossidente e supportato economicamente dalla famiglia, che la pena detentiva dovesse essere sostituita con quella della detenzione domiciliare sostitutiva, in quanto più adeguata al percorso rieducativo e in considerazione delle sue condizioni economiche, piuttosto che in quella della pena pecuniaria. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
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