CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 5 luglio 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 20 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. b, 93, 94 e 95 D.P.R. 380/2001 e 633, 639-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata hanno difatti individuato, sulla base delle risultanze istruttorie, il tempus commissi delicti, e sancito la realizzazione delle opere abusive da parte del prevenuto, sconfessando così le deduzioni difensive sul punto; Considerato che la doglianza, che genericamente lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, risulta manifestamente infondata, in quanto, fermo restando come in nessun caso poteva dirsi spirata la prescrizione, il secondo giudice ha correttamente calcolato nel caso di specie il termine di "sospensione Covid" pari a 64 giorni, trattandosi di sentenza di primo grado che, seppur adottata in data anteriore all'inizio del periodo di sospensione delle attività processuali (20 febbraio 2020), recava un termine di deposito della motivazione, pari a 90 giorni, che ricadeva certamente nell'arco temporale interessato dall'art. 83, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020 (9 marzo - 11 maggio 2020) (in tal senso Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02 che hanno affermato che in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale, e tale deve certamente ritenersi il termine per il deposito della motivazione come indicato dal giudice di appello). rilevata la tardività delle conclusioni della parte civile e della relativa richiesta di liquidazione spese, con conseguente inammissibilità delle richieste articolate perché depositate oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza (Sez. 7, n. 7852 del 16/07/2020, Ara, Rv. 281308-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere esten