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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 27944/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Catania aveva condannato, in concorso con altri, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 11 di reclusione ed C 41.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 13 di reclusione, avendoli ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati; in parziale riforma della citata sentenza la Corte di Catania riduceva, con sentenza emessa in data 4 giugno 2024 ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. su accordo delle parti, la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della contestata recidiva, in complessivi anni 6 e mesi 4 di reclusione ed C 28.000 di multa; riformando la precedente sentenza rideterminava in complessivi anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 18.000 di multa la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per effetto della assoluzione del medesimo dal reato associativo e la conseguente sua condanna per il solo reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con atti disgiunti; che il [OSCURATO:PERSONA] con il proprio ricorso ha articolato un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che con il proprio il [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di impugnazione, il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità, il secondo relativo alla eccezione del vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito del reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; lette le memorie depositate dal [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258); che nel caso di specie il quantum della pena da applicare è stato oggetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal che il ricorso risulta inammissibile; quanto al [OSCURATO:PERSONA] entrambi i motivi, i quali possono essere analizzati congiuntamente riguardando tutti la statuizione di reità riguardante il reato contestato, risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente argomentato in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla non contestata circostanza che l'inizio dell'attività di spaccio coincideva con l'arrivo del [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi di causa, escludendo la possibilità di qualificare il fatto nell'ambito della minore gravità stante il fatto che l'attività del ricorrente era svolta, con continuità professionale, nell'ambito di una ben strutturata organizzazione, il che fa escludere la assoluta minimalità della offesa recata attraverso la commissione del reato in contestazione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza del 4 aprile 2023 il Tribunale di Catania aveva condannato, in concorso con altri, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 11 di reclusione ed C 41.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 13 di reclusione, avendoli ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente contestati; in parziale riforma della citata sentenza la Corte di Catania riduceva, con sentenza emessa in data 4 giugno 2024 ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. su accordo delle parti, la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA], previa esclusione della contestata recidiva, in complessivi anni 6 e mesi 4 di reclusione ed C 28.000 di multa; riformando la precedente sentenza rideterminava in complessivi anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 18.000 di multa la pena inflitta al [OSCURATO:PERSONA] per effetto della assoluzione del medesimo dal reato associativo e la conseguente sua condanna per il solo reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con atti disgiunti; che il [OSCURATO:PERSONA] con il proprio ricorso ha articolato un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che con il proprio il [OSCURATO:PERSONA] articolava due motivi di impugnazione, il primo dei quali relativo alla deduzione del vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità, il secondo relativo alla eccezione del vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto nell'ambito del reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; lette le memorie depositate dal [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte, oggi dall'art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/9/2017, Ferro, Rv. 271258); che nel caso di specie il quantum della pena da applicare è stato oggetto dell'accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. di tal che il ricorso risulta inammissibile; quanto al [OSCURATO:PERSONA] entrambi i motivi, i quali possono essere analizzati congiuntamente riguardando tutti la statuizione di reità riguardante il reato contestato, risultano manifestamente infondati atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha correttamente argomentato in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla non contestata circostanza che l'inizio dell'attività di spaccio coincideva con l'arrivo del [OSCURATO:PERSONA] sui luoghi di causa, escludendo la possibilità di qualificare il fatto nell'ambito della minore gravità stante il fatto che l'attività del ricorrente era svolta, con continuità professionale, nell'ambito di una ben strutturata organizzazione, il che fa escludere la assoluta minimalità della offesa recata attraverso la commissione del reato in contestazione; che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 20
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